AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.63
Data decisione, Autorità: 27.11.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00063
Lugano 27 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 marzo 1995 presentato da
contro
la sentenza 7 marzo 1995 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 24 novembre 1994 da
rappr. dall’ing. __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 292.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 24 novembre 1994 lo studio di ingegneria __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 292.- oltre accessori, importo corrispondente alla quota parte di una fattura emessa il 3 giugno 1993 per complessivi fr. 3’500.- e destinata “ai proprietari del Condominio __________”, riferita alla verifica tecnica di difetti.
In sede di contraddittorio il convenuto si è opposta alla pretesa avversaria contestando il criterio utilizzato per la ripartizione della spesa. Osserva inoltre che in data 17 maggio 1993 è stato revocato il mandato di rappresentanza conferito dai compro-prietari dello stabile “__________ ” all’avv. __________ che avrebbe disposto il mandato all’ing. __________per l’allestimento della verifica sul cui esito e contenuto il convenuto non ha potuto esprimersi non essendogli mai pervenuto alcun referto scritto.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertato il conferi-mento del mandato da parte dell’avv. __________ allo studio di ingegneria __________ per l’allestimento della perizia in oggetto, ha concluso all’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 250.- (invece di fr. 292.-), importo al quale è giunto suddividendo la fattura 3 giugno 1993 per il numero di appartamenti formanti il condominio “__________”, ossia 14.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui all’art. 327 lett. e) e g) CPC.
Il ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver considerato tutte le contestazioni sollevate in sede di contraddittorio e suffragate dalla documentazione prodotta in quella stessa sede. Rimprovera inoltre al primo giudice di avere erroneamente concluso alla fondatezza della pretesa avversaria nonostante questa non sia stata comprovata se non con la produzione della sola fattura.
Al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni.
Per quanto attiene al titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC, ossia la violazione del diritto di essere sentito con partico-lare riferimento alla mancata assunzione della documentazione che l’insorgente sostiene di aver presentato al giudice in sede di contraddittorio, occorre rilevare che dal verbale di udienza, regolarmente sottoscritto dal ricorrente, si evince unicamente che in quella sede egli ha prodotto uno scritto datato 17 maggio 1993 dell’avv. __________ mentre nulla risulta in merito alla produzione di altra documentazione e dell’eventuale rifiuto del giudice di assumerla agli atti. La doglianza del ricorrente su una pretesa violazione del diritto di essere sentito, in relazione al rifiuto di un mezzo di prova che non risulta essere stato richiesto, non configura gli estremi del rimedio della cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 327, n. 7 e 11); la censura come tale non può quindi essere accolta e neppure risulta dall’incarto che il ricorrente sia stato limitato in altro modo nei suoi diritti processuali.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Il giudizio di prima sede, basandosi su questa documentazione, ritiene assodato il conferimento di un mandato a favore dell’istante ad opera della rappresentante dei condomini nella persona dell’avv. __________. Questo accertamento non è contestato dal convenuto il quale, in sede di contraddittorio, si è limitato ad osservare come il mandato conferito all’avv. __________ sia stato revocato il 17 maggio 1993; tuttavia il conferimento del mandato all’istante era sicuramente precedente, tant’è che in quella stessa data ha preso fine anche l’attività della stessa ditta (doc. F). Quale rilevanza debba assumere tale revoca del mandato all’avvocato nella fattispecie in esame non è deducibile dal testo del ricorso.
La censura ricorsuale circa l’estensione del mandato conferito all’istante, che a dire dell’insorgente si è limitata all’esperimento di un sopralluogo e all’allestimento di un rapporto in merito ai difetti comuni riscontrati negli appartamenti dei vari comproprie-tari, non può essere considerata poichè trattasi di una nuova allegazione, improponibile in seconda sede in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.
Accertato e non contestato il conferimento del mandato all’ istante ad opera della rappresentante dei comproprietari e trattandosi a non dubitarne di mandato a titolo oneroso, la mercede, che il convenuto non ha contestato come eccessiva o non corrispondente alle prestazioni dell’istante, è così dovuta, indipendentemente dalla consegna di un referto scritto cui la fattura (doc. F) non fa cenno, tenuto conto che l’ing. _________ ammette di non aver potuto portare a termine che parte del mandato.
In merito all’importo richiesto al convenuto, al quale il primo giudice è giunto suddividendo la spesa complessiva - non contestata - per il numero di appartamenti del condominio ossia 14, va rilevato che questa ripartizione è stata richiesta dal convenuto medesimo (cfr. verbale d’udienza) che non può quindi rimetterla in discussione.
Nell’esposto ricorsuale si legge anche un rimprovero al giudice di pace per l’esito diverso della analoga vertenza fra la ditta _________ e altri condomini. Tuttavia, la diversa ripartizione della spesa tra i vari condomini, in particolare con il signor _________ pure lui convenuto in giudizio al primo giudice, è improponibile dinanzi a questa Camera ritenuto che in prima sede questi ha addotto argomentazioni e contestazioni diverse rispetto a quelle dell’insorgente; perchè, pur trattandosi della stessa fattispecie, il primo giudice ha ritenuto di liquidare quella fattispecie equitativamente, ciò che può comportare soluzioni diverse; ma soprattutto perchè ogni ricorrente può fare oggetto di censura soltanto la sentenza che lo concerne, ciò che comporta la verifica di ogni giudizio per sé stesso.
Alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame, non vengono assegnate ripetibili per questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 15 marzo 1995 di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.- già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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