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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.57
Data decisione, Autorità: 25.04.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00057
Lugano 25 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 giugno 1994 presentato dall’
contro
la sentenza 24 maggio 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura ordinaria inappellabile dipendente da istanza promossa nei suoi confronti da
patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 4’991.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice limitatamente alla somma di fr. 4’606.-,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Nel corso del mese di dicembre 1986 l’arch. __________ si è rivolto al __________, presso il quale aveva acquistato un veicolo Jaguar d’occasione tre anni prima, affinché questi procedesse all’esecuzione di alcuni lavori di riparazione tra i quali la verifica di problemi sorti al cambio della vettura (slittamento sull’accelerazione), problemi che su consiglio dell’ ispettore tecnico della ditta __________, importatrice dei veicoli Jaguar, avrebbero potuto essere risolti con la sostituzione dell’olio e del filtro del cambio. Così non è stato, per cui si è resa necessaria la sostituzione di tutto l’impianto del cambio.
Per le proprie prestazioni e per la fornitura di nuovi pezzi di ricambio il __________ ha emesso la fattura 20 gennaio 1987 (doc. A) per complessivi fr. 4’991.-.
L’arch. __________ contesta la pretesa avversaria osservando che l’esecuzione dei lavori oggetto della fattura litigiosa si è resa necessaria a seguito dell’intervento di controparte che anziché eliminare i difetti riscontrati al cambio ne ha peggiorato il funzionamento. Per questi motivi il convenuto si oppone al pagamento delle prestazioni del __________ osservando che le stesse dovrebbero essere coperte o dall’ assicurazione RC del garage, data la responsabilità di quest’ ultimo, o dalla garanzia per difetti non potendosi escludere l’esistenza di un difetto di fabbricazione.
Con il querelato giudizio il pretore, accertata la conclusione tra le parti di un contratto di appalto ed esclusa, in difetto di una prova contraria, l’esistenza di una responsabilità a carico del __________ per i problemi riscontrati al cambio del veicolo, ha ritenuto fondata l’istanza limitatamente all’importo di fr. 4’606.-, al quale è giunto deducendo dalla fattura 20 gennaio 1987 la somma di fr. 385.- per lo stacco e riattacco del cambio, lavoro questo che doveva essere eseguito in garanzia (cfr. p.to 2.3.2 relazione peritale).
Con il presente tempestivo ricorso, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 17 giugno 1994 del presidente di questa Camera, l’arch. __________ chiede l’annullamento della decisione pretorile sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolar modo la perizia allestita dall’ing. __________, dalla quale egli avrebbe dedotto conclusioni insostenibili. Infatti, a dire dell’ insorgente, proprio da questa perizia risulterebbe la prova delle negligenze commesse dal __________ nell’esecuzione dei lavori affidatigli, rispettivamente nel danneggiamento del cambio del veicolo. Il ricorrente rimprovera inoltre al pretore di essersi basato sulla deposizione dei testi __________ e __________, entrambi dipendenti del __________ e quindi non sufficientemente attendibili.
Con osservazioni 19 settembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza (II CCA 3 gennaio 1994 in re R./.B.SA). La mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza di detto diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
Questa regola generale sull’onere della prova vale evidente-mente anche nell’ambito del contratto di appalto.
Il committente che, come il ricorrente, vuole opporsi al pagamento della mercede a motivo della mancata esecuzione a regola d’arte dell’opera (art. 368 CO) deve fornire la prova del difetto dell’opera e, nel caso chieda il risarcimento del danno, del nesso causale adeguato tra il difetto e il danno (II CCA 3 gennaio 1994 in re R./.B.SA).
Nella concreta fattispecie, mentre dalle risultanze istruttorie si evince chiaramente che il veicolo dell’insorgente - dopo la riparazione- presentava problemi al cambio automatico, il committente non ha dimostrato l’esistenza di un nesso causale tra questi problemi e gli interventi del __________, in particolare egli non ha provato che il mancato o comunque imperfetto funzionamento del cambio era stato causato dal __________, rispettivamente dai suoi dipendenti.
Di nessun conforto alla tesi ricorsuale è quanto espresso dal perito giudiziario nel suo referto 3 aprile 1991 e riportato ai punti 3a) e 3b) del ricorso, espressione di opinioni che a giusta ragione il primo giudice non ha considerato ai fini del suo convincimento. Infatti, nelle risposte riportate nell’atto ricorsuale e sulle quali l’insorgente fonda la propria tesi, il perito formula pure ipotesi e giunge a conclusioni che non si fondano sulle sue conoscenze tecniche e specialistiche del problema riportate al caso concreto, ma esprimono semplicemente la sua opinione personale che, in quanto tale, non vincola il giudice. Compito del perito è infatti quello di mettere a disposizione del giudice le proprie conoscenze specifiche e tecniche della materia al fine di accertare questioni di fatto (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 247, n. 1 e 3) e non quello di esprimere avvisi e pareri che esulano dal suo campo specifico (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 253, n. 6).
Ne discende pertanto che su questo punto il ricorso, in tanto in quanto propone una diversa interpretazione della perizia giudiziaria non può essere accolto.
Pure destituita di fondamento è la censura ricorsuale che rimprovera al pretore di aver basato il proprio giudizio sulle deposizioni rese da due dipendenti della controparte, ossia da persone non libere di esprimersi oggettivamente sui fatti.
In merito alla deposizione dei testi va rilevato che per costante giurisprudenza qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle parti, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale nei confroni degli elementi di fatto desumibili da altre prove: il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 90, n. 19; II CCA 23 agosto 1994 in re Q./C.SA).
Ora, nella fattispecie non vi è motivo di ritenere che il rapporto di subordinazione con la ditta __________ possa aver indotto i testi __________ e __________ a dare una versione distorta dei fatti né del resto lo stesso ricorrente indica i motivi concreti che possano far apparire dubbie le loro testimonianze: ne discende che le stesse, nella misura in cui permettono al giudice di fondare il proprio convincimento, possono essere tenute in considerazione.
A questo proposito va comunque rilevato che, indipendente-mente dalle testimonianze in questione il ricorrente non ha provato che i problemi al cambio siano stati causati dalla controparte o che questa vi abbia in qualche modo contribuito.
Contrariamente a quanto sembra ritenere l’insorgente il fatto che il __________ non abbia dimostrato la massima professionalità nell’esecuzione dei lavori, e meglio non abbia proceduto ad una verifica del funzionamento del cambio prima di riconsegnare il veicolo al suo proprietario, non dimostra nulla o perlomeno non dimostra che questa mancata verifica abbia causato dei danni all’insorgente.
L’unico mezzo che avrebbe eventualmente potuto permettere di accertare la causa dei difetti al cambio era l’allestimento di una perizia sul veicolo, verifica che però - a quel momento - non è stata effettuata.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 14 giugno 1994 dell’arch. __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr. 50.-
fr. 200.-
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 180.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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