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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.56
Data decisione, Autorità: 29.11.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00056
Lugano 29 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 febbraio 1995 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 3 febbraio 1995 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 12 ottobre 1994 nei confronti di
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 820.- oltre accessori, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 12 ottobre 1994 __________, lattoniere edile specializzato nei lavori di copertura di tetti, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 820.- a saldo della fattura emessa il 31 gennaio 1994 per lavori effettuati presso l’abitazione di quest’ultimo;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestan-do il criterio di fatturazione utilizzato dall’istante;
che in occasione della discussione dell’istanza il giudice, con l’accordo delle parti, ha deciso di sottoporre a due periti la questione relativa alla definizione del criterio di calcolo del costo dell’opera prestata dall’istante;
che a dipendenza dei contenuti divergenti dei due referti peritali, il giudice di pace ha interpellato un terzo perito e, riferendosi al parere di quest’ultimo, ha respinto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC;
che la controparte non ha formulato osservazioni al ricorso;
che l’art. 327 lett. e CPC, prevede la cassazione di decisioni rese ledendo il diritto delle parti di essere sentite (art. 4 Cost.);
che l’assenza della parte istante dal dibattimento del 4 gennaio 1995 (di cui per altro non esiste verbale) non è dovuta a un malinteso, come indica in sentenza il giudice di pace, ma a un’errata citazione che sollecita alla comparsa la sola parte convenuta;
che infatti, a dipendenza del contenuto della citazione, con particolare riferimento al destinatario della medesima (Hauser/Hauser, GVG, 1978, § 188, pp. 622),
l’istante non è stato posto in grado di partecipare alla discussione finale, ciò che configura una violazione del suo diritto di essere sentito (Sträuli/Messmer, ZPO, 1982, § 56, p. 116, N. 1);
che, già per questo motivo la sentenza dev’essere annullata;
che l’operato del primo giudice deve però essere censurato anche in considerazione delle modalità adottate per l’assun-zione dei mezzi di prova, in particolare le prove peritali;
che, in particolare, è stato leso il diritto delle parti di essere sentite, essendo state private della possibilità di partecipare all’ assunzione dei mezzi di prova;
che, anche omettendo di sottoporre alle parti il referto determinante del terzo perito interpellato, il giudice di pace ha contravvenuto al medesimo ricordato principio cardine della procedura;
che inoltre la sentenza impugnata, con la quale il giudice di pace, riferendosi alla “risposta spontanea e univoca” di un ignoto perito, conclude alla reiezione dell’istanza, è carente di motivazione non essendo possibile desumere dal suo contenuto i motivi per i quali il giudice ha deciso di dar credito alla versione di una parte piuttosto che a quella dell’altra (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC);
che la sentenza dedotta in cassazione, per i motivi indicati, deve essere annullata e gli atti rinviati al primo giudice, in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC, affinchè, offerta alle parti la possibilità di partecipare all’assunzione delle prove e di discuterne le risultanze, emani un nuovo giudizio;
che vista la particolarità della presente fattispecie non vengono prelevate spese di questa sede mentre al ricorrente devono essere riconosciute ripetibili da porre a carico dello Stato del Cantone Ticino
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 10 febbraio 1995 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 3 febbraio 1995 del Giudice di pace del circolo di Agno è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.
II. Non si prelevano tasse nè spese per il presente giudizio.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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