AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.54
Data decisione, Autorità: 26.04.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00054
Lugano 26 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 ottobre 1994 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 30 settembre 1994 del Pretore del distretto di Blenio nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 28 luglio 1994 promossa da
patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’ escusso al PE no. __________ dell’UEF di Blenio, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 28 luglio 1994 __________ e __________ hanno convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il rigetto in via definitiva dell’opposizione da questi interposta al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 3’150.- oltre accessori, importo corrispondente alla quota parte delle spese e tasse di giustizia riconosciute alla parte instante con sentenze 23 luglio e 2 agosto 1991 del Pretore di Blenio e poste a carico dell’escusso.
All’udienza 26 settembre 1994 il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria opponendo in compensazione un proprio credito di importo non precisato, ma superiore e relativo a prestazioni da lui svolte per la cura e il mantenimento dei fondi di proprietà della CE fu __________ per la quale sosteneva di essersi pure assunto oneri fiscali e assicurativi. Il convenuto ha inoltre contestato la legittimazione dell’avv. __________ a rappresentare gli istanti.
Con il querelato giudizio il primo giudice, non ritenendo compro-vate le eccezioni di compensazione e di carenza di legittimazione del rappresentante sollevate dall’escusso, ha accolto l’istanza.
Con il presente tempestivo gravame __________ postula l’annullamento della decisione pretorile per il fatto che questi non avrebbe accolto l’eccezione di carenza di legittimazione del rappresentante degli istanti.
Con osservazioni 4 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, la sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
Secondo l’art. 292 lett. b CPC l’istanza deve contenere l’esatta indicazione delle parti e del loro domicilio.
Nella concreta fattispecie è indubitabile che l’istanza così come formulata, ossia con l’indicazione “__________ ”, non permette di individuare con sufficiente chiarezza l’identità delle persone che, oltre al denominato __________, si sono fatte promotrici di una procedura di incasso e di rigetto dell’opposizione nei confronti di __________.
Se è ben vero che la designazione __________ e __________ non comporta l’anonimità dell’azione poichè indica con chiarezza almeno una persona (II CCA 28 maggio 1993 in re G. AA/R), è altrettanto vero che l’esigenza di una formulazione precisa della parte istante è un requisito di natura processuale. Il mancato ossequio di tale requisito non comporta la nullità dell’atto non trattandosi di un’eventualità prevista dall’art. 142 CPC, ma semmai l’annullabilità dello stesso a condizione che alla parte che se ne prevale sia derivato un pregiudizio (Sträuli/Messmer, ZPO, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, 1982, § 108 N. 3; Cocchi/Trezzini, CPC, art. 165, n. 3).
L’indicazione __________ e __________ (che è una pura indicazione di comodo nella pratica forense per designare che una parte del processo è costituita di più attori o di più convenuti) non ha nessun significato concreto: dice il nome di uno dei litisconsorti ma non descrive chi siano gli altri, ovvero tutte le parti del processo. Tant’è che nelle due cause di merito precedenti - sfociate nelle sentenze 23 luglio e 2 agosto 1993 - __________ è comparso davanti al pretore con tutti i litisconsorti individuati con nome e cognome.
Tuttavia non si giustifica l’applicazione dell’art. 143 CPC poichè se è verificata la presenza di un atto contrario alla procedura, il ricorrente non è in grado di far valere un pregiudizio che gliene deriverebbe.
Nella concreta fattispecie il pretore avrebbe quindi dovuto verificare la legittimazione di __________ ad agire in giustizia da solo, ossia prescindendo da tutti i liteconsorti che egli non nomina nelle sue comparse. Quest’operazione può essere compiuta esclusivamente sulla base delle precedenti sentenze di merito (23 luglio e 2 agosto 1993 dello stesso pretore). In virtù di quei dispositivi egli non era autorizzato a incassare, da solo, dai convenuti le spese giudiziarie presumibilmente anticipate dagli attori. Infatti nel dispositivo no. 3 della seconda sentenza il pretore ha chiaramente deciso l’esistenza di un rapporto di solidarietà unicamente tra i convenuti, __________ e __________, per quanto riguarda il loro debito per tassa di giustizia e ripetibili. Ciò comporta la carenza di legittimazione attiva di __________ nella presente azione giudiziaria.
Nel concreto la questione può rimanere aperta, visto l’esito del ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 14 ottobre 1994 di __________ è accolto e la sentenza 30 settembre 1994 del Pretore del distretto di Blenio è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
L’istanza 28/29 luglio 1994 è respinta.
La tassa di giustizia in fr. 180.-- è a carico dell’istante, il quale rifonderà a __________ l’importo di fr. 120.-- a titolo di ripetibili.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 160.-, già anticipati dal ricorrente, sono poste a carico di __________, Questi verserà a __________ fr. 200.-- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Blenio
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster