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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.53
Data decisione, Autorità: 17.11.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00053
Lugano 17 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 febbraio 1995 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 3 febbraio 1995 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 29 settembre (recte: novembre) 1993 da
tendente ad ottenere la condanna di __________ all’allontanamento di due piante di hibiscus e un’edera dal muro a confine della sua proprietà, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con scritto 20 luglio 1993 __________ si è rivolta al pretore, lamentando ingerenze sulla sua proprietà da parte del vicino __________, con particolare riferimento a interventi relativi al muro sito a confine delle due proprietà,
che questo scritto, al quale il pretore ha attribuito il carattere di un‘istanza di provvedimenti cautelari come risulta dall’ordinanza 22 luglio 1993, è stato intimato alla controparte con l’ordine di astenersi da qualsiasi intervento sulla proprietà _________ e con la citazione delle parti al sopralluogo e alla discussione;
che in data 9 agosto 1993, alla presenza di entrambe le parti, si è tenuto il sopralluogo durante il quale, oltre ad esprimere le loro argomentazioni e contestazioni, queste hanno esposto le rispettive domande e hanno proposto mezzi di prova a sostegno delle loro asserzioni, cosa che __________ ha fatto proponendo l’assunzione quale teste di __________ la cui audizione ha avuto luogo il 20 settembre 1993;
che con scritto 29 novembre 1993 __________ ha riproposto al primo giudice quanto già richiesto in data 26 luglio 1993, ossia l’allontanamento di due piante di hibiscus e di un’edera piantate da __________ a confine del suo fondo e sconfinanti sul medesimo;
che il primo giudice, attribuendo anche a questo scritto il carattere di istanza, lo ha notificato alle parti citandole ad una nuova discussione per il 10 gennaio 1994;
che con il querelato giudizio il pretore ha accolto la domanda formulata da __________ il 29 novembre 1993 non pronunciandosi sulle domande di __________;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 6 marzo 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC;
che senza che sia necessario soffermarsi sulle singole censure della ricorrente, è di meridiana evidenza la correttezza del rimprovero fondamentale, ossia che l’iter seguito dal pretore nella trattazione della vertenza presenta particolarità di soluzioni che non trovano conforto nel codice di rito;
che infatti, inizialmente la causa è stata avviata sulla base dello scritto 20 luglio 1993 di __________, scritto che il pretore ha considerato istanza di provvedimenti cautelari ai sensi dell’art. 376 CPC, attribuendo al procedimento il no. 66/93 sp che figura su tutti gli atti della pretura;
che, basandosi su quest’istanza, il pretore ha istruito la causa e assunto prove concernenti sia le domande dell’istante __________, formulate in modo più chiaro in sede di contraddittorio 9 agosto 1993, sia le domande esposte in quella sede da __________;
che __________, ancora in data 26 novembre 1993, veniva sollecitata dal giudice a produrre una perizia sulle questioni, oggetto del sue richieste;
che la perizia veniva prodotta alla pretura il 7 dicembre 1993 e riposta nell’inc. 66/93 sp;
che lo stesso tema è stato oggetto anche di una discussione verbalizzata il 10.1.1994 (inc. 66/93 sp) dove __________ era ancora indicata come parte istante;
che sempre nel medesimo contesto il pretore ha richiesto un’ulteriore verifica peritale, rassegnata il 10 gennaio 1994;
che, per la prima volta, il verbale 8 settembre 1994, riferito a un tentativo di conciliazione, a un sopralluogo e alla discussione finale, indica come parte istante __________, pur nello stesso processo 66/93 sp;
che la sentenza - nella “causa a procedura ordinaria inappellabile” - risponde unicamente alle richieste di __________, nemmeno sfiorando il tema delle domande poste dalla controparte;
che pertanto la domanda di interventi cautelari di __________ non solo è rimasta senza risposta, ma è sfociata in un procedimento ordinario dipendente da domande formulate dal convenuto, senza che risultino decisionI processuali atte a giustificare questo esito;
che, prescindendo da ogni altra considerazione, può essere rilevato anzitutto che il pretore ha omesso di pronunciare su domande formulate;
che, questa fattispecie, prevista come motivo di revisione dall’art. 340 lett. a CPC, invera il motivo di cassazione dell’art. 327 lett. f. CPC;
che la particolarità della presente fattispecie giustifica l’addebito delle spese e delle ripetibili di spettanza della ricorrente allo Stato del Cantone Ticino
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Di conseguenza la sentenza 3 febbraio 1995 del Pretore del Distretto di Riviera è annullata e gli atti inviati al pretore in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dalla ricorrente, vanno poste a carico dello Stato del cantone Ticino, con l’obbligo di rifondere alla ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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