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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.30
Data decisione, Autorità: 26.11.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00030
Lugano 26 novembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 marzo 1996 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 28 febbraio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 gennaio 1995 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento
di fr. 3’810.40 oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 16 gennaio 1995 __________ ha convenuto in causa __________ e la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’810.40 oltre accessori, importo corrispondente al danno complessivo subito a seguito della collisione.
La dinamica dell'incidente è pacifica: l’istante, constatato che le barriere del vicino passaggio a livello erano abbassate e che quindi nessun traffico poteva sopraggiungere da via __________, si avviava in retromarcia per uscire dal viottolo che conduce al __________. Così procedendo andava a urtare contro il veicolo di __________ che, provenendo da via __________, intendeva raggiungere __________.
Divergono invece le tesi delle parti per quanto concerne le cause e la responsabilità dell’accaduto. L’istante rimprovera a __________ di aver potuto raggiungere il luogo dello scontro solo dopo aver percorso via __________ in senso vietato e di non aver avvertito la sua presenza azionando il segnale acustico. Dal canto suo il conducente __________, che contesta la sua provenienza da via _________ bensì dai posteggi __________, addebita la causa della collisione alla manovra di retromarcia intrapresa dall’istante senza prestare la necessaria attenzione alla circolazione e in particolare al suo veicolo.
Con il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver esaminato il comportamento di entrambi i protagonisti, ha respinto l’istanza non avendo l’istante provato che la causa della collisione può essere addossata al convenuto __________. Il pretore ha ritenuto infatti responsabile della collisione l’istante per aver intrapreso una manovra di retromarcia senza prestare la necessaria attenzione a tutti gli utenti della strada. Egli non ha per contro ritenuto rilevante accertare l’esatta provenienza del veicolo del convenuto poiché, indipendentemente dal fatto che questi provenisse dai posteggi __________ da via __________, la collisione sarebbe in ogni caso avvenuta non su via __________, ma sulla strada secondaria per la quale si può raggiungere, verso destra, l’albergo e, verso sinistra il __________. Ritiene pertanto determinante il comportamento dell’istante alla quale il giudice rimprovera la violazione degli art. 36 cpv. 4 LCS e 17 ONC. Il primo giudice ha ritenuto irrilevante, in quanto non atto ad interrompere il nesso di causalità, il mancato utilizzo da parte del convenuto dell’avvisatore acustico (art. 40 LCS).
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.
La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per non aver preferito la deposizione della teste _________ a quella dei parenti di __________, rinunciando ad accertare che questi provenisse da via __________, ossia avesse percorso in senso vietato un tratto di via __________. L’insorgente rimprovera inoltre al pretore di non aver riconosciuto nel comportamento del convenuto la violazione dell’art. 40 LCS.
Con osservazioni 4 aprile 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Il diritto al risarcimento dei danni materiali tra detentori di autoveicoli va valutato e stabilito pertanto in base alle responsabilità per colpa; se più detentori hanno commesso una colpa, il risarcimento dei rispettivi danni deve essere ripartito in proporzione della colpa di ognuno, sempre che tale colpa sia provata (art. 8 CC).
Sulla base di questa regola fondamentale, incombeva quindi all’istante provare che la causa della collisione era da ricercare nella manovra posta in atto dal coprotagonista, senza la quale l’incidente non si sarebbe avverato.
In quest’ottica, la conclusione del pretore secondo la quale l’incidente sarebbe da ascrivere alla manovra di retromarcia posta in atto dall’istante, non è in contrasto con le risultanze istruttorie e appare sostenibile nel suo complesso.
Infatti, è emerso:
che l’istante, per sua stessa ammissione (cfr. dichiarazione di sinistro doc. C), ha intrapreso la manovra di retromarcia prestando attenzione unicamente alla circolazione proveniente dalla sua destra, quindi senza verificare la presenza di eventuali veicoli a tergo, tant’è che appena si è accorta di aver urtato il veicolo _________ pensava di aver cozzato contro il muro di sostegno (cfr. deposizione __________);
che le parti concordano che lo scontro non è avvenuto su via __________, ma sulla via d’accesso all’albergo e meglio a circa tre metri dall’inizio del selciato (cfr. sopralluogo);
che non esiste nessuna segnaletica limitante la circolazione su quest’area, ragione per la quale si deve concludere che l’incidente è avvenuto su una strada aperta al pubblico (Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 1984, n. 2.2, 2.8 e 3.2 ad art. 1 LCS) alla quale tornano pertanto applicabili le disposizioni della LCS.
In altre parole, chi esegue una retromarcia deve accertarsi - prima di iniziare la manovra - di non mettere in pericolo nessun utente della strada e prestare la necessaria attenzione alla circolazione che avviene a tergo del suo veicolo.
Nel caso concreto, sulla base degli accertamenti descritti, il primo giudice appare aver applicato correttamente la legge. Il rimprovero contenuto nel ricorso porta però il problema su un altro aspetto dell’incidente: si fonda cioè sulla circostanza secondo cui il conduttore __________, per giungere sul luogo dell’impatto, ha dovuto contravvenire a determinate norme della circolazione, ovvero -provenendo da via __________ - ha percorso un tratto di via _________ in senso vietato. Stessero anche così le cose (come ha riferito la teste __________), il giudizio non potrebbe essere cassato poiché rettamente il pretore ha concluso che l’istante aveva perso ogni diritto di precedenza. Ciò che configura una tesi senz’altro sostenibile a causa dell’opinabilità dell’esistenza di un nesso causale adeguato fra l’infrazione dell’autista _________ (che atterrebbe semmai alla regolamentazione del traffico su via __________) e lo scontro oggetto della lite (avvenuto fuori dall’asse stradale di via __________); carenza di nesso causale che trova comunque sostegno nella giurisprudenza (così Bussy/Rusconi, op. cit., art. 36, n. 3.2.6.). La conclusione del primo giudice che considera indifferente la provenienza del veicolo _________ -fors’anche opinabile- non attua nessun presupposto per l’applicazione dell’art. 327 lett. g CPC.
La censura sulla scelta e sulla valutazione dei testi può restare irrisolta a dipendenza di questa conclusione, ancorché si debba precisare l’apprezzamento riservato al giudice in questa fase del processo (art. 90 CPC).
Né può capovolgere l’esito della lite l’ulteriore censura ricorsuale, relativa all’applicazione dell’ art. 24 cpv. 2 OSS e dell’art. 40 LCS. Questa seconda norma costituisce infatti un obbligo generico di utilizzo dell’avvisatore acustico per l’utente a dipendenza delle esigenze concrete della sicurezza nel traffico, mentre si può parlare di obbligo specifico soltanto per attirare l’attenzione di bambini che sembrano non avvertire i pericoli del traffico, rispettivamente -fuori dagli abitati- nelle curve sprovviste di visibilità, come è il caso in molte strade di montagna dove l’incrocio di due veicoli è difficile (Bussy/Rusconi, op. cit., art. 40, n. 3.2). Non ne sono quindi dati i presupposti nella fattispecie in esame.
Il ricorso deve pertanto essere respinto con il carico delle spese e della tassa di giustizia secondo la soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 4 marzo 1996 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
fr. 250.-
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alle controparti, in solido, l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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