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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.52
Data decisione, Autorità: 14.12.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00052
Lugano 14 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1° marzo 1995 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 25 gennaio 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 3 ottobre 1991 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 4’943.- oltre accessori nonchè il rigetto dell’ opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Per il pagamento della pigione, pattuita in fr. 1’800.- mensili, le parti si sono accordate nel senso che questa sarebbe stata parzialmente compensata con il costo relativo al pensionamento di tre cavalli che, nonostante la formulazione contenuta nell’ accordo di cui al doc. 1 (seconda parte), risultano essere di proprietà della __________, ora in liquidazione (doc. P e Z).
Con istanza 3 ottobre 1991 __________ ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’943.-, importo corrispondente al costo di pensionamento di un quarto cavallo, non previsto negli accordi iniziali, per il periodo da fine gennaio a metà agosto 1990 oltre a spese di cura veterinaria.
La convenuta contesta l’ammontare della pretesa avversaria sia per quanto attiene al costo di pensionamento, che riconosce in fr. 400.- mensili come per gli altri tre cavalli anziché i pretesi fr. 750.-, sia per quanto attiene alla mancata presa in considera-
zione da parte dell’istante delle assenze del cavallo dalla scuderia e quindi della proporzionale riduzione della pretesa. La convenuta oppone inoltre in compensazione un proprio credito di fr. 325.- per le spese veterinarie sostenute per la cura di due dei suoi cavalli sui quali sono state riscontrate delle ferite mentre si trovavano presso la scuderia dell’istante.
Con il querelato giudizio il pretore, in difetto della prova che competeva all’istante apportare circa la pattuizione del costo mensile di fr. 750.- per il pensionamento del quarto cavallo, ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 2’644.95, importo corrispon-dente ai fr. 400.- mensili riconosciuti dalla convenuta per il pensionamento del cavallo calcolati dal 31 gennaio al 16 agosto 1990, oltre a fr. 18.- per la condotta veterinaria non contestata dalla convenuta. Per contro, il pretore non ha ammesso la compensazione proposta dalla convenuta, relativa a spese di cura di due cavalli.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Egli rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove con particolare riferimento all’accertamento del costo di pensionamento del cavallo, costo che sarebbe stato provato da fatture emesse per altri conduttori e corrispondente a fr. 750.-- mensili.
Con osservazioni 14 aprile 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
A mente dell’insorgente questa conclusione del primo giudice è smentita dalle risultanze istruttorie, in special modo dal doc. BB, non contestato dalla controparte, e dalla deposizione del teste __________, prove dalle quali si evince come l’importo litigioso sia quello effettivamente praticato dall’istante e come questo sia in consonanza con i prezzi applicati da altre scuderie.
Secondo la regola generale in materia di onere della prova (art. 8 CC, 183 CPC), chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita ne deve fornire la prova.
Trattandosi di una pretesa basata su un rapporto contrattuale, spetta alla parte che se ne prevale dimostrare l’esistenza e il contenuto della pattuizione (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 183, n. 3 e 13).
Nella concreta fattispecie, ritenuto che in merito al pensiona-mento del quarto cavallo le parti non hanno sottoscritto nessun accordo e neppure risulta che si siano riferite alla tariffa praticata abitualmente dall’istante, il giudizio pretorile che anche per questo cavallo ha riconosciuto lo stesso costo di pensiona-mento degli altri tre cavalli della convenuta non può essere considerato arbitrario.
Il giudice valuta infatti le prove secondo il suo libero apprezza-mento (art. 90 CPC) indicando in sentenza i motivi che l’hanno convinto a dar credito alle allegazioni di una parte piuttosto che a quelle dell’altra senza che ciò comporti l’obbligo di riprendere tutte le risultanze istruttorie indicando i motivi per i quali se ne è discostato (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 285, n. 1 e 13).
Nel caso concreto, il pretore, di fronte all’ammissione della convenuta di dovere un canone mensile di fr. 400.--, non ha ritenuto sufficienti gli elementi istruttori a sostegno di un maggior importo: rettamente ha concluso per una mancata pattuizione al canone preteso dell’istante, né si può censurare d’arbitrio la valutazione delle prove nel loro complesso. A prescindere dalla pattuizione per i primi tre cavalli (doc. 1), estranea alla fattispecie in esame, appare corretto - secondo il principio dell’art. 8 CC - di caricare all’istante l’onere della prova sulla contestata adeguatezza del canone (cfr. scritto di contestazione 6.6.1990 = doc. 4); risulta poi sostenibile - anche se opinabile - la critica valutazione dei testi assunti : il teste __________, poichè titolare di tutt’altra scuderia, e la documentazione intesa a verificare il canone richiesto ad altri clienti dallo stesso istante: su questo punto resiste il dubbio che il quarto cavallo godesse di un alloggio d’emergenza (doc. 6, p.2), ossia di una situazione che l’istante non ha smentito con prove concrete.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso 1° marzo 1995 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr 50.-
T o t a l e fr. 200.-
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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