AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.51
Data decisione, Autorità: 13.03.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00048
Lugano 27 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 febbraio 1995 presentato da
contro
la sentenza 14 febbraio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella nella causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro promossa con istanza 6 aprile 1995 da
__________ patr. dall’avv. __________
con la quale si cheideva il pagamento di fr. 1’998.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 6 aprile 1994 __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’998.-, importo corrispondente alla tredicesima mensilità per il 1993.
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la pattuizione del pagamento della tredicesima mensilità. In merito a quanto versato alla lavoratrice oltre allo stipendio a fine 1992, osserva che trattasi di una gratifica unica senza che questo abbia fatto sorgere alcun diritto per la dipendente.
Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto la prova da parte della lavoratrice del suo diritto alla tredicesima, prova che il datore di lavoro non è riuscito a contrastare, ha concluso all’accoglimento dell’istanza.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al pretore di aver violato norme procedurali essendo stato citato all’udienza di contraddittorio senza che gli sia stata preventivamente notificata dalla Pretura l’istanza. Nel merito egli rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie concludendo alla pattuizione tra le parti del pagamento della tredicesima mensilità quando invece trattavasi di una gratifica versata alla dipendente. Al proposito egli rinvia ai conteggi di stipendio allestiti per gli altri dipendenti e alle deposizioni testimoniali dalle quali si evince che la tredicesima non è stata pattuita con nessun dipendente.
Con osservazioni 6 marzo 1995 la controparte postula la reiezione del gravame in quanto temerario.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
Di fronte a questo stato di cose questa Camera non intravede nessuna violazione di norme procedurali ad opera del primo giudice.
Orbene, questa interpretazione delle risultanze istruttorie fornisce semplicemente una diversa versione dei fatti più favorevole all’insorgente, senza che ciò basti a dimostrare che quella fornita dal pretore è errata o insostenibile.
Per quanto attiene alle deposizioni dei testi __________ e __________ (cfr. verbale 28 settembre 1994) queste non possono essere ritenute a sostegno della tesi ricorsuale poiché, come giustamente rilevato dal pretore, i testi sentiti, entrambi alle dipendenze dell’insorgente, l’uno impiegato a ore l’altra solo durante il periodo estivo, godevano di uno statuto particolare ben diverso da quello della dipendente __________ impiegata a tempo pieno. Anche per quanto concerne il riferimento ai conteggi allestiti per gli altri dipendenti e dai quali risulterebbe che nessuno ha percepito la tredicesima, questa circostanza non prova ancora che anche a __________ sia stato riservato identico trattamento.
L’osservazione poi del primo giudice che dal plico dei conteggi salariali agli atti mancherebbero quelli relativi non solo all’interessata __________ ma anche all’altra impiegata a tempo pieno __________, non può essere considerata arbitraria poiché corrispondente al vero.
Comunque sia, ritenuto che il ricorrente non ha contestato la conclusione pretorile secondo la quale esisterebbe anche per la dipendente __________ una ricevuta dal tenore uguale a quella sottoscritta da __________ il 24 dicembre 1992 e sulla quale figura “salario 13.a in base al periodo di assunzione”, il
il pretore era legittimato a ritenere che tra le parti fosse stato pattuito il versamento della tredicesima.
Non essendo ravvisabile nella sentenza impugnata, in particolare nella valutazione delle prove ad opera del primo giudice, arbitrio alcuno, questa non può essere cassata.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 23 febbraio 1995 __________ è respinto.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.
__________ verserà alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster