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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.50
Data decisione, Autorità: 07.03.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00050
Lugano 7 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Spartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e Enrico Giani
segretaria:
Claudia Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il “ricorso” 23 febbraio 1995 presentato da
contro
la sentenza 3 febbraio 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4 nella causa in materia di contratto di locazione promossa con istanza 4 novembre 1994 da
rappr. dall’avv. dott. __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 2’756.85 oltre accessori, pretesa in seguito ridotta a fr. 2’709. 65 e così accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che in data 4 novembre 1994 __________, proprietaria dell‘appartamento sito in __________ a __________ ed occupato da __________ dal 1° novembre 1986 sino al 31 dicembre 1993 sulla base di un contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 22 ottobre 1986, ha convenuto in giudizio quest’ultimo al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’756.85 a saldo della pigione relativa al mese di dicembre 1993 e quale partecipazione alle spese sostenute dalla locataria per il ripristino dell’ente locato; l’importo litigioso è stato ridotto pendente causa a fr. 2’709.65 a seguito dello svincolo a favore della locataria della cauzione a suo tempo versata dal conduttore;
che il 14 dicembre 1994 __________ ha a sua volta convenuto in giudizio __________ per ottenere la restituzione della cauzione versata a titolo di garanzia contestando di aver cagionato dei danni all’ente locato avendolo restituito nello stesso stato in cui si trovava all’inizio della locazione;
che previa congiunzione delle due cause il Pretore, con sentenza 3 febbraio 1995 ha integralmente accolto le pretese di __________ in considerazione del fatto che questa ha comprovato l’esistenza di danni all’ente locato cagionati da __________ il quale, dal canto suo, non ha invece fornito prova alcuna che questi già esistevano all’inizio della locazione;
che con scritto 23 febbraio 1995 __________ interpone ricorso contro il giudizio pretorile polemizzando sul modo di operare del primo giudice che avrebbe assunto nei suoi confronti un atteggiamento diverso rispetto a quello riservato alla controparte in quanto patrocinata da un legale;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 lett. e CPC il ricorso deve contenere,
pena la nullità, i motivi di fatto e di diritto sui quali esso si fonda e specificare il titolo di cassazione invocato;
che il menzionato scritto, con il quale __________ lamenta in sostanza una disparità di trattamento rispetto alla controparte, non adempie ai requisiti sopra indicati non essendo possibile desumere dal suo contenuto alcun motivo di cassazione;
che a titolo abbondanziale va comunque rilevato che contrariamente alle preoccupazioni del “ricorrente”, nel proprio giudizio il primo giudice ha correttamente tenuto conto delle argomentazioni e contestazioni sollevate da entrambe le parti concludendo inevitabilmente alla soccombenza di __________ per il fatto che questi non ha fornito la minima prova del suo dire, ossia del fatto che i difetti riscontrati dal perito comunale al momento della riconsegna dell’appartamento già esistevano all’inizio della locazione;
che in applicazione dell’art. 313 bis CPC si giustifica di decidere la presente fattispecie senza intimare l’atto ricorsuale alla controparte;
che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
L’atto ricorsuale 23 febbraio 1995 __________ è nullo.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto Lugano, sezione 4
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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