AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2009.12
Data decisione, Autorità: 26.03.2010, CCRP
Titolo: Appropriazione indebita, amministrazione infedele. Censure di errata applicazione del diritto sostanziale, vizi essenziali di procedura e arbitrio nell'accertamento dei fatti
Incarto n. 17.2009.12-13
Lugano 26 marzo 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell’Oro, vi__________ ncelliera
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati il 3 marzo 2009 da
IM 1
IM 2
entrambi patrocinati dall’avv. DI 1
contro la sentenza emanata il 22 gennaio 2009 dalla Corte delle assise correzionali nei confronti di IM 1 e IM 2;
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione di IM 1;
Se dev’essere accolto i ricorso per cassazione di IM 2;
Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione del procuratore pubblico;
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 22 gennaio 2009 la presidente della Corte delle assise correzionali - revocata la sentenza contumaciale pronunciata il 16 aprile 2008 nei confronti di IM 1 e di IM 2 - ha riconosciuto IM 1 autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita, per avere egli, a __________ , nel periodo 1995-1997, indebitamente impiegato in più occasioni a profitto proprio e di terzi, valori patrimoniali affidatagli da __________ , abusando di procure generali con diritto di firma individuale su relazioni di cui essa era avente diritto economico presso la __________ , in parte impartendo indebitamente ordini di bonifico a favore di relazioni bancarie di cui era beneficiario economico, e in parte mediante indebiti prelevamenti a contanti, per importi di Lit. 2'443'557'271.- (di cui Lit. 1'017'624'000.- restituite), di DM 416'033.- e di fr. 170'000.-. La presidente della Corte delle assise correzionali ha altresì riconosciuto IM 1 autore colpevole di amministrazione infedele qualificata, siccome commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, per avere, a Lugano, nel febbraio 1996, nella sua qualità di procuratore della relazione “__________ ” presso la __________ intestata a __________
Sempre con sentenza del 22 gennaio 2009, la presidente della Corte delle assise correzionali ha riconosciuto IM 2 autore colpevole di appropriazione indebita, per avere egli, a __________ , intorno all’8 ottobre 1997, allo scopo di indebito profitto, impedito a __________ , coaventi diritto economico sul conto “__________ ”, di entrare in possesso delle loro quote parti, cagionando loro un danno di fr. 818'242.38.
In applicazione della pena, considerato per entrambi il lungo tempo trascorso mantenendo buona condotta e ritenuta una violazione del principio celerità, la presidente della Corte delle assise correzionali ha condannato IM 1 alla pena detentiva di 18 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e IM 2 alla pena pecuniaria di fr. 60’000.-, corrispondente a 300 aliquote giornaliere di fr. 200.- cadauna, pure sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Essa ha infine ordinato la restituzione della dichiarazione “__________ ” in originale a __________ .
B. Contro la sentenza di assise IM 1 e IM 2 hanno inoltrato, il 23 gennaio 2009, una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Il 26 gennaio successivo anche il procuratore pubblico ha dichiarato di ricorrere contro la citata sentenza.
Nei motivi dei rispettivi gravami, presentati il 3 marzo 2009 essi chiedono:
IM 1: il proscioglimento dalle imputazioni di ripetuta appropriazione indebita e amministrazione infedele qualificata;
IM 2: il proscioglimento dall’imputazione di appropriazione indebita;
il procuratore pubblico, in via principale la riforma della sentenza impugnata, nel senso che IM 1 sia riconosciuto autore colpevole anche delle imputazioni di ripetuta truffa, falsità in documenti e ripetuto concorso in falsità di documenti di cui ai punti 2, 4 e 5 dell’atto di accusa, con conseguente condanna alla pena detentiva di 24 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e con conseguente confisca della dichiarazione “__________ ”; in via subordinata, l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un’altra Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio.
Con osservazioni del 30 marzo 2009, il procuratore pubblico ha chiesto la reiezione dei ricorsi di IM 1 e di IM 2. Dal canto suo, con osservazioni del 27 marzo 2009, IM 1 ha postulato la reiezione del ricorso di procuratore pubblico.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3, 134 I 153 consid. 3.4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178) o basata unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una prora versione dell’accaduta, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 19, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 173 I consid. 3.1 pag. 178).
I. Sul ricorso di IM 1
Il ricorrente insorge anzitutto contro la condanna per ripetuta appropriazione indebita (dispositivo n. 1./1.1), che considera conseguente ad un arbitrario accertamenti dei fatti.
In sintesi, i fatti e le considerazioni alla base dello specifico giudizio di colpevolezza sono i seguenti.
3.1. __________ , cittadina italiana residente nel milanese, è rimasta vedova nel 1985. Il figlio aveva diciannove anni, mentre la figlia ne aveva compiuti venti. Insieme a una cognata, essa gestiva da anni un negozio di pellicceria. Nondimeno né __________ , né i suoi figli avevano allora - come pure negli anni a seguire - dimestichezza con le questioni finanziarie o bancarie. Dal canto suo, il defunto marito di __________ dirigeva, con il fratello, un’azienda attiva nel commercio all’ingrosso delle pellicce. Con il suo decesso si è posta per gli eredi la questione - per loro problematica - della divisione dell’azienda. __________ si è così rivolta al suo conoscente IM 1, abile e capace imprenditore di successo, con molte relazioni. Messa in contatto con legali e commercialisti esperti del ramo, __________ ha così ottenuto la liquidazione dell’attività aziendale. In pratica alla famiglia __________ è pertoccato un patrimonio successorio dell’ordine di 20-25 miliardi di lire (sentenza, pag. 15).
3.2. Su consiglio di IM 1, __________ e i suoi figli decisero di portare parte del citato patrimonio in banche svizzere, visto anche che il defunto marito era titolare insieme a un fratello di un conto bancario presso l’allora __________ . Parte degli averi approdarono così sul conto nr. “__________ ” aperto il 16 novembre 1989 presso la __________ . Il conto era , intestato a __________ che concesse procura generale con firma individuale al figlio, alla figlia e a IM 1, con cui si era legata anche sentimentalmente (sentenza, pag. 15). Il 15 giugno 1993 IM 1 ha, dal canto suo, aperto presso __________ il conto nr. “__________ ”, conferendo per esso procura generale con firma individuale ai propri figli, ma non a __________ . Egli ha, poi, ordinato diversi trasferimenti di fondi dalla relazione “__________ ” di __________ a “__________ ” di cui era titolare, il primo in data 21 giugno 1993 per fr. 250'000.-, e il secondo, in data 31 maggio 1994, per Lit. 268'571'428,.- (operazioni queste non contemplate nell’atto di accusa, poiché un’ eventuale imputazione di appropriazione indebita sarebbe stata, comunque, da tempo prescritta; sentenza, pag. 16). A questi, seguirono altri prelevamenti di cui si dirà in seguito.
3.3. Nei primi anni novanta, avendo conosciuto presso la __________ , all’epoca alto dirigente della __________ e avendo sviluppato con lui un’eccellente relazione, IM 1 convinse __________ ad aprire la relazione nr. , acronimo “__________ ”, presso la __________ . Detto conto (che venne aperto il 14 settembre 1992 a nome di __________ e venne, poi, gestito da __________ negli uffici di __________ ) fu inizialmente finanziato con il trasferimento, via __________ , di fr. 3'000’000.-, cioè di parte dei fondi in deposito sul conto di pertinenza della famiglia __________ . Inizialmente, __________ conferì procura amministrativa su tale conto al figlio e a IM 1. In seguito, il 14 gennaio 1993; la donna conferì ai figli e a IM 1 procura generale con firma individuale. Alla banca, la donna conferì un mandato di amministrazione, ritenuto che la posta era “trattenere” in banca (sentenza, pag. 16). Il 15 maggio 1997 __________ ha sostituito la procura generale a suo tempo conferita a IM 1 con una procura amministrativa che annullò, poi, l’8 ottobre successivo. IM 2 e IM 1 avevano aperto presso la __________ , il conto nr. , acronimo “__________ ” (pure gestito da __________ ) sul quale IM 1 aveva procura generale con firma individuale. Il 3 settembre 1997 “__________ ” venne intestato a IM 1 che conferì procura ai figli (sentenza, pag. 17).
3.4. Il 16 aprile 1993, previo acquisto della società __________ , IM 1, sempre appoggiandosi a __________ , ha aperto - intestandolo a detta società, rappresentata dalla __________ - il conto nr. , acronimo “__________ ”.
Così come in __________ il conto “__________ ” aveva beneficiato di plurimi bonifici dal conto “__________ ” di __________ , sul conto “__________ ” sono giunti diversi accrediti provenienti dal conto “__________ ” presso la __________ , rispettivamente dal conto “__________ ” presso la __________ , entrambi, come visto, intestati a __________ (sentenza, pag. 17).
La relazione nr. 201390 “__________ ” era stata aperta il 27 aprile 1993 su suggerimento di IM 1 (che agiva sempre con l’appoggio di __________ ). __________ ne era l’intestataria, i di lei figli e IM 1 disponevano di procura generale con firma individuale e, ancora una volta, alla banca era stato conferito un mandato di amministrazione e la posta era “trattenere” in banca (sentenza, pag. 17).
La relazione “__________ ”, conto offshore presso la __________ , era destinata a raccogliere fondi non dichiarati al fisco (sentenza, pag. 17). Il conto “__________ ” invece, in quanto domiciliato in __________ , ovvero in una banca di un paese dell’Unione Europea, era destinato a raccogliere averi dichiarati dall’intestataria al fisco. Al conto “__________ ” approdarono soprattutto averi che __________ già deteneva presso la __________ (sentenza, pag. 17).
Successivamente, ossia il 22-25 ottobre 1996 IM 1 ha aperto presso la __________ , il conto nr. , acronimo “__________ ”, sul quale i suoi figli avevano procura generale con firma individuale. Su tale conto furono trasferiti il 20 marzo 1997 e il 10 aprile 1997 gli importi di Lit. 181'500’000.- e di Lit. 151'500'000.-, per un totale di Lit. 333'000’000.-, derivanti dalle “operazioni di cambio speciali “indicati nei punti 2.9. e 2.10. dell’atto di accusa (sentenza, pag. 18).
3.5. Nella primavera del 1997 il rapporto sentimentale tra __________ e IM 1 si è un po’ raffreddato, benché i due continuassero a frequentarsi. __________ era, in particolare, infastidita dal fatto che l’amico coinvolgeva nella trattazione dei suoi affari i propri figli lasciando, invece, in disparte il di lei figlio. Poiché IM 1 persisteva in questo suo atteggiamento nonostante il suo impegno a coinvolgere il figlio dell’amica, nel maggio del 1997 __________ decise di riprendere in mano la situazione. Venne, accompagnata da entrambi i figli, a __________ , in __________ , dove fu ricevuta da __________ cui chiese ed ottenne di revocare a IM 1 le procure generali sui conti “__________ ” e “__________ ” e di sostituirle con procure amministrative (sentenza, pag. 18). Dimenticò, tuttavia, di fare la stessa cosa presso la __________ per il conto “__________ ”: su questo conto, dunque, e per tutta l’estate di quell’anno, IM 1 continuò ad avere procura generale (sentenza, pag. 18). Quando, il 5 settembre 1997, venne a __________ , __________ apprese che, uno o due giorni prima, IM 1 aveva ordinato, in base alla procura di cui ancora disponeva, di vendere delle obbligazioni di sua proprietà e di trasferire il ricavato, pari a Lit. 1'017'624’000.-, ad un proprio conto (sentenza, 18). A fronte di questa notizia, __________ si rivolse ad un avvocato. Questi, l’ 8 settembre 1997, denunciò l’accaduto al Ministero pubblico chiedendo provvedimenti cautelativi urgenti. L’allora procuratore pubblico titolare dell’inchiesta emise, così, lo stesso giorno un ordine di perquisizione e sequestro con conseguente messa sotto sequestro del conto nr. “__________ ” presso la __________ (sentenza, pag. 18 e 19). Dai documenti prodotti dalla banca risultò che era stato IM 1 a firmare, in data 4 settembre 1997, un ordine di Lit. 1'017'624.000.- a debito di “__________ ”, di pertinenza di __________ , e a favore di “__________ ”, di pertinenza per l’appunto dello stesso IM 1 (sentenza, pag. 19). Il 16 settembre 1997, tradotto davanti al procuratore pubblico a seguito di un ordine di comparizione forzata consegnatogli mentre si trovava con i figli in banca, IM 1 ha dichiarato di avere disposto del denaro depositato sul conto di __________ poiché parte di quei fondi gli appartenevano precisando che la valuta che aveva fatto trasferire sul suo conto “__________ ” era interamente di sua pertinenza e puntualizzando di avere sempre amministrato sia i propri beni che quelli di __________ e di essersi sempre occupato lui di tutto in quanto il denaro era di entrambi (sentenza, pag. 19 con riferimento al verbale del 16 settembre 1997, act. A1).
Sentito nel successivo verbale del 6 novembre 1997 (act. A2), IM 1 non ha più sostenuto che la somma trasferita sul conto “__________ ” dal conto “__________ ” fosse di sua proprietà e, confrontato con la documentazione bancaria relativa ai due conti, ha ammesso di avere già in precedenza - sempre in forza della procura generale rilasciatagli dalla titolare del conto - disposto di averi di lei, depositati su “__________ ”, trasferendoli, salvo uno, a “__________ ”. Nel dettaglio, IM 1 ha ammesso i seguenti trasferimenti e/o prelievi:
21 giugno 1993 fr. 250'000.-;
31 maggio 1994 Lit. 268'571'428.-;
31 ottobre 1994 Lit. 100’000'000.-;
28 marzo 1995 Lit. 354'000'000.-;
30 giugno 1997 fr. 150'000.-;
3 luglio 1997 Lit. 44'000'000.-;
per un totale di fr. 400'000.- e Lit. 1'124'571'428.-, cui va aggiunto il bonifico del 4 settembre 1997 per Lit. 1'017'624'000.- (sentenza, pag. 19-20).
Confrontato con trasferimenti a proprio favore per un importo complessivo di oltre 2,5 miliardi di lire, IM 1 ha acconsentito al riaccredito ad “__________ ” del miliardo di lire circa che aveva trasferito sul suo conto il 4 settembre precedente. Il riaccredito è stato, poi ordinato/autorizzato dal procuratore pubblico il 7 novembre successivo (sentenza, pag. 20).
I rimanenti prelevamenti/addebiti/accrediti IM 1
Rilevato, poi, che __________ ha dichiarato che su “__________ ” erano confluiti soldi derivanti da operazioni di compensazione con un conoscente e da un versamento di fondi in contanti di proprietà della sua famiglia e che __________ ha potuto documentare, grazie ad un estratto conto della __________ , un’uscita da un conto di famiglia di Lit. 700 milioni di data 27 novembre 1992, ovvero in stretta connessione temporale con il versamento di Lit. 690’000’000.- su “__________ ”, la prima Corte ha ritenuto accertato che la somma di Lit. 690’000’000.- apparteneva a __________ e non a IM 1 (sentenza, pag. 21).
3.6. Dato che il rapporto del 21 luglio 1998 presentato da __________ in risposta ai quesiti postigli dalle parti, che avevano al riguardo sottoscritto un protocollo d’intesa, non ha portato a un accordo tra i contendenti, con scritto del 21 dicembre 1998 il legale della famiglia __________ ha inoltrato al Ministero pubblico un complemento di denuncia penale. L’atto di accusa del 6 luglio 2006 ha, per finire, ripreso alla lettera i trasferimenti di fondi indicati nel citato rapporto, salvo quelli ri__________ nti al 1993-1994, per i quali un’eventuale ipotesi di reato (appropriazione indebita) sarebbe risultata prescritta. Oltre ai citati trasferimenti da “__________ ” a “__________ ” oggetto delle imputazioni di cui al punto 1.1. dell’atto di accusa, a IM 1 sono stati imputati come appropriazioni indebite anche altri trasferimenti, segnatamente (v. sentenza, pag. 21-22):
un trasferimento del 28 giugno 1996 di DM 158’000.- dal conto “__________ ” al conto “__________ ” (atto di accusa, punto 1.2);
tre prelievi del 30 agosto 1995, del 17 gennaio e del 7 febbraio 1996 per un totale di Lit., 137'000’000.- dal conto “__________ ” al conto “__________ ” (atto di accusa, punto 1.3.1);
un prelievo del 26 giugno 1996 di DM 35'035.- sempre dal conto “__________ ” seguito da un accredito sul conto “__________ ” (atto di accusa, punto 1.3.2);
due prelievi per contanti, di date comprese tra il 19 e il 23 settembre 1996, il primo dal conto “__________ ” per Lit. 215'645'000.-, il secondo dal conto “__________ ” per Lit. 300’000'000.- (atto di accusa, punto 1.4, prima e seconda operazioni ivi descritte);
quattro prelievi per contanti, il primo del 25 febbraio 1997 dal conto “__________ ” per DM 50'100.- , il secondo del 26 febbraio 1997, ancora dal conto “__________ ” per fr. 20’000.-, il terzo e il quarto del 26 febbraio 1997 dal conto “__________ ” l’uno per DM 172'898.- e l’altro per Lit. 17'228'271.- (atto di accusa, punto 1.4).
IM 1 - sempre stando alla sentenza impugnata - ha sempre giustificato tali operazioni allegando di avere a più riprese, negli anni compresi tra il 1988 e il 1997, effettuato numerosi pagamenti al nero per spese occasionate sia da __________ , sia dai di lei figli. In particolare, egli ha sostenuto di avere pagato fornitori e creditori del negozio di scarpe (__________ ) gestito da __________ , di avere pagato i conti di artigiani impegnati nella ristrutturazione di un immobile a __________ di proprietà della famiglia __________ e, infine, di avere pagato acquisti personali di __________ presso __________ , rispettivamente di averle anticipato dei soldi per le sue spese in __________ (non da ultimo, per coprire sue perdite al Casino). Egli ha, inoltre, sostenuto di avere conteggiato in tali prelievi e/o trasferimenti, onorari, commissioni e altri emolumenti - mai fatturati né percepiti - a lui dovuti per la sua gestione dei conti della famiglia __________ (sentenza, pag. 22).
La prima Corte ha, poi, ricordato che, nell’allegato da lui prodotto in occasione del verbale dell’8 febbraio 2001 (act. A17), intitolato “Breve cronistoria dei rapporti e quantificazione economica del lavoro svolto”, IM 1 ha quantificato “le sue aspettative” per il lavoro da lui svolto per “società” e “conti bancari” dei __________ in Lit. 2’533'000'000.- e fr. 480'000.- sulla base di una commissione del 1% e di Lit. 1'642'500’000.- e fr. 240'000.- sulla base di una commissione dello 0.5% (sentenza, pag. 22) e che ha , poi, elencato i nomi di ditte cui egli ha pagato, in nero, nel periodo 1995-1996, complessivi 350'000'000.- Lit. per i lavori nella casa di __________ (sentenza, pag. 22). La Corte di prime cure ha, poi, precisato che, sempre nel citato “allegato”, IM 1 ha indicato che altri 100’000'000.- Lit. sono stati da lui (rispettivamente dal liquidatore ingegnere __________ ) usati, sempre in nero, per tacitare i creditori della __________ (sentenza, pag. 22) e che, inoltre, nel maggio 1996, egli ha pagato a __________ Lit. 60’000’000.- per gioielli acquistati da __________ . La prima Corte ha, poi, ricordato che IM 1 ha infine chiuso l’istoriato ribadendo di non ricordare, in relazione al rapporto __________ , pag. 14, cosa fosse successo dei 33'000'000.- Lit. uscite dal conto “__________ ” in corrispondenza con le due ultime operazioni di “cambio speciale” (sentenza, pag. 23).
Tutto ciò ricordato, la Corte di assise ha ritenuto inveritiera l’ultima affermazione, poiché quei soldi IM 1 li aveva fatti accreditare nel marzo/aprile 1997 sul suo conto “__________ ” presso la __________ (sentenza, pag. 23). Quanto alla pretesa di emolumenti per Lit. 1,6/2,5 miliardi, la presidente della Corte l’ha giudicata “talmente esorbitante e velleitaria da apparire pretestuosa e inverosimile”, cioè costruita in definitiva a posteriori, a tavolino, per “compensare” suoi prelievi e/o trasferimenti a suo favore dell’ordine di quasi Lit. 1,5 miliardi e di circa un mezzo milione di franchi (senza contare né il miliardo di lire sottratto il 4 settembre 1997, né gli importi prescritti, risalenti al 1993-1994 per fr. 485'000’00.-, né quelli per circa un milione di franchi ottenuto con le cosiddette operazioni di “cambio speciali”). In sintesi, la Corte ha ritenuto che IM 1 ha allestito tale conteggio per giustificare le operazioni da lui ordinate tra il 1995 e la primavera del 1997, quando, godendo della piena fiducia dell’amica, “agiva sui conti “__________ ”, “__________ ” e “__________ ” più alla stregua di un “padrone” che non di un “procuratore” che deve agire nell’interesse del rappresentato”(sentenza, pag. 23). La prima Corte ha, poi, ricordato come, richiesto al dibattimento di spiegare come mai un uomo di affari accorto e abile come lui, non si sia mai preoccupato di tutelarsi con ricevute e/o quietanze e/o dichiarazioni di scarico da __________ e/o da coloro che asserisce di avere pagato, IM 1 si sia limitato “genericamente ad affermare che il “nero è nero” e che nessuno rilascia per esso quietanza” e a rilevare che __________ e i suoi figli richiedevano “in ogni frangente richiedeva il suo aiuto per sistemare questa o quella pendenza” (sentenza, pag. 23) Sennonché
Sulla scorta di questi accertamenti, la prima Corte ha ritenuto del tutto priva di fondamento la tesi di IM 1 secondo cui la donna ha richiesto aiuti finanziari all’amico ed ha concluso che, “profittando delle procure conferitegli, della fiducia di __________ e della conseguente poca attenzione che quest’ultima portava alla gestione dei suoi conti, IM 1 ha indebitamente disposto a favore suo, rispettivamente di conti a lui riconducibili, degli importi indicati al punto 1 dell’atto di accusa del 7 luglio 2006, per complessive Lit. 1'425'933'271, DM 416'033.- e fr. 170'000.-“ (sentenza, pag. 23-24).
La prima Corte ha, poi, precisato che per il trasferimento di Lit. 1'017'624'000.- del 3/4 settembre 1997 - poi riaccreditati al conto “__________ ” nelle circostanze suindicate - il reato di appropriazione indebita si è consumato, ritenuto che IM 1 non può prevalersi “di una sua, all’epoca asseritamente esistente, Ersatzbereitschaft visto che, anche se i fondi sottratti erano ancora depositati sul conto “__________ ” tre quattro giorni dopo, nondimeno egli, quando consumò il reato, non era per nulla “ersatzwillig”: i fatti - sempre secondo la prima Corte - dimostrano che egli “consentì con la restituzione del miliardo di lire soltanto perché il Ministero pubblico aveva messo sotto sequestro il saldo attivo del suo conto” (sentenza, pag. 24-25).
3.7. Il ricorrente assevera che la sentenza impugnata lo condanna per appropriazione indebita considerando che egli ha mentito sia in margine alle ragioni del bonifico di Lit. 1’017'624'000.- da lui disposto, a debito del conto “__________ ”, il 4 settembre 1997 (poiché nel primo verbale egli ha dichiarato, contrariamente al vero, che si trattava di denaro di sua pertinenza) sia sostenendo che il versamento di Lit. 690'000'000.- effettuato il 1.dicembre 1992 sul conto “__________ ” è stato da lui effettuato con mezzi propri sia perché non ha reso plausibile un legittimo utilizzo di tutte le somme prelevate rispettivamente bonificate a proprio favore.
a)Nella valutazione della sua credibilità - precisa il ricorrente riferendosi alle prime dichiarazioni da lui rese - la prima Corte avrebbe dovuto considerare che, già in occasione del secondo interrogatorio, egli ha spiegato di avere proceduto al bonifico di Lit. 1'017’000’00.- a debito del conto “__________ ” perché indispettito dalla scoperta della revoca delle procure disposta da __________ (verbale A2, pag. 2). Inoltre, avrebbe dovuto considerare, come il giorno della prima deposizione
Ciò detto - aggiunge il ricorrente in relazione alla qualifica giuridica - quel prelevamento è stato, in buona sostanza, soltanto una prova di forza, un gesto non riconducibile ad una sua volontà appropriativa ma con cui egli ha voluto far pesare alla donna quanto lui aveva fatto in passato per lei. Significativo, in tal senso, è che, già in quel verbale, egli si era dichiarato disposto a restituire quei soldi che, peraltro, erano rimasti sul conto “__________ ” su cui erano stati bonificati. In queste condizioni - sostiene il ricorrente - desumere dalla sua iniziale bugia sulle ragioni di questo bonifico una prova (o anche solo un indizio) a suo carico è un “esercizio totalmente infondato” (ricorso pag. 6). Sempre secondo il ricorrente, “è parimenti illogico e contrario agli atti” ritenere una sua volontà appropriativa visto che egli agiva alla luce del sole, lasciando tracce cartacee in banca, bonificando a debito di un conto e a credito di un altro, entrambi controllati dallo stesso consulente (__________ ) e presso lo stesso istituto. Con questi elementi, però - conclude il ricorrente su questo punto - il primo giudice, sbagliando, non si è confrontato.
aa) Alcune delle surriportate argomentazioni ricorsuali (in particolare, quelle legate al contesto e alle caratteristiche dell’agire del ricorrente) potrebbero venire considerate con attenzione da una Corte con piena cognizione riguardo l’accertamento dei fatti. Ad esse non può, invece, essere data tale attenzione nell’ambito di un ricorso per cassazione in cui non basta, per dimostrare arbitrio, proporre una diversa - per quanto sostenibile e, financo, preferibile (cfr DTF 131 I 217 consid 2.1) - valutazione del materiale probatorio ma occorre dimostrare l’insostenibilità dell’accertamento operato dai primi giudici
Per il resto, va osservato che sostenere che il trasferimento del 4 settembre 1997 dal conto “__________ ” (di pertinenza di __________ ) al conto “__________ ” (di pertinenza del ricorrente) non sarebbe in definitiva stato altro che un plateale gesto di protesta di fronte alla scoperta della revoca delle procure relative agli altri conti, significa, in sostanza, ammettere di essersi appropriato di beni di terzi senza titolo. Certo, davanti al procuratore pubblico, dopo avere in un primo momento comunque raccontato tutt’altra cosa (ossia di avere solo recuperato quanto gli apparteneva, cfr. sentenza, pag. 19), il ricorrente ha acconsentito al ristorno di quanto sottratto (sentenza, pag. 20). Tuttavia, è senza arbitrio che il primo giudice ha accertato che egli altro non poteva fare, cioè che a quel riaccredito egli fu obbligato dalle circostanze (sentenza, pag. 20). Pertanto, in queste condizioni, o l’una o l’altra: o l’addebito/accredito del 4 settembre era legittimo, e allora nessuna imputazione può essere ascritta al ricorrente; o l’operazione bancaria testé citata non era legittima, e allora la commissione del reato di appropriazione indebita risulta palmare, ritenuto l’accertamento - in cui non è ravvisabile arbitrio - secondo cui il successivo riaccredito - avvenuto circa due mesi dopo - non fu spontaneo ma obbligato avendo egli acconsentito alla restituzione dell’indebito prelievo solo perché il Ministero pubblico aveva messo sotto sequestro il suo conto e, quindi, perché non aveva altra scelta e secondo cui, al momento del trasferimento a suo favore della somma in rassegna (4 settembre 1997), cioè quando consumò il reato, egli non era per nulla “ersatzwillig”.
Disquisire oltre sull’argomento non ha, perciò, in questo contesto, alcun senso.
b) Pur riconoscendo di non avere potuto dimostrare né di essere stato lui ad avere accreditato il 1.dicembre 1992 la somma di Lit. 690’00'000.- sul conto “__________ ” né che quella somma fosse di sua pertinenza economica, il ricorrente sostiene che da questa circostanza non si può desumere alcunché, dal momento che non vi è neppure la prova positiva che il denaro fosse di pertinenza di __________ . Pur ammettendo che la parte civile “ha potuto dimostrare di aver prelevato poco tempo prima una somma analoga da un proprio conto in Italia” (ricorso pag. 7), il ricorrente sottolinea come la stessa si sia ben guardata dal produrre l’insieme dei movimenti su quel conto bancario, dai quali si sarebbe potuto comprendere il contesto di detto prelevamento. E - spiega il ricorrente - non risulta che il denaro versato precedentemente su “__________ ” avesse quella provenienza. Del resto - prosegue il ricorrente - le dichiarazioni al riguardo di __________ sono “pure deduzioni” visto che la donna si è sempre limitata a dire “che quanto valeva per il 1989 e il 1990 e la compensazione con l’amica di IM 1 vale necessariamente anche per l’importo di 690 mio che il signor IM 1 afferma di avere versato con soldi suoi. Sono sicura che IM 1 non ha mai messo soldi suoi né su questo conto né su altri miei conti” (ricorso pag. 7). In realtà - puntualizza il ricorrente - andava considerato che il denaro confluito su “__________ ” doveva provenire da un’operazione di compensazione ben precisa e che gli accrediti su questa relazione sono concentrati, salvo un triplice bonifico di poco più di Lit. 100'000'000.- il 30 giugno 1991, nel quadrimestre dicembre 89-marzo 90 per oltre 850 milioni di lire. Se questa movimentazione appare congrua rispetto ad una compensazione ben delimitata - prosegue il ricorrente - è invece poco logico che ancora un anno e mezzo dopo l’ultimo bonifico dovessero ancora essere versati 690’000'000.- di lire. Il men che si possa dire
Inoltre - in un altro punto del ricorso ma in relazione a questo accredito - il ricorrente rimprovera alla prima Corte di avere sbagliato considerando che egli ha mentito affermando che, al momento del versamento su “__________ ” dei 690'000’000.- Lit. egli non disponeva di conti in Svizzera. In realtà - egli precisa - tale affermazione corrisponde al vero: il conto __________ era stato aperto a __________ , ma presso __________ .
bb) Sennonché, fondato su argomentazioni del genere, il rimedio è, per la sua maggior parte, inammissibile a causa del suo manifesto carattere appellatorio. Infatti, il ricorso si esaurisce in un’arringa difensiva, con la quale l’insorgente si limita a perorare la propria causa, senza confrontarsi con i singoli motivi che hanno spinto la prima Corte a ritenere inconsistente la sua asserzione secondo cui, con i numerosi accrediti da “__________ ” su “__________ (sentenza, pag.19-20) - considerati in sentenza come appropriazioni indebite (sentenza, pag. 24) - egli si è in buona sostanza limitato, tra l’altro, a fare rientrare denaro suo (segnatamente la somma di Lit. 690'000'000.-) che egli avrebbe versato per contanti, attingendo a suoi averi, sul conto della parte civile.
Come visto sopra, la prima Corte ha creduto alla parte civile rilevando anzitutto che il ricorrente è stato subito smentito nella misura in cui ha preteso di avere depositato soldi suoi sul conto di __________ perché non disponeva di un conto in Svizzera. Già a partire dal 16 settembre 1992, quindi prima del 1.12.1992, data del presunto accredito su “__________ ” di Lit. 690’000’00.-, egli disponeva - secondo la Corte - di un conto cifrato (“__________ ”) presso la __________ . Ma non solo. La Corte ha, poi, sottolineato come la somma in questione, così come le altre somme accreditate su “__________ ”, fosse stata immediatamente investita in depositi fiduciari e ciò, ripetutamente, per tutto il 1993 e ancora negli anni successivi, per un lungo periodo rilevando come tale strategia mal si concilia con la tesi del denaro proprio appoggiato su conto altrui. Sempre valutando la credibilità dell’imputato, la Corte ha, poi, considerato che la tesi del “denaro proprio appoggiato su un conto altrui” non si concilia neppure con il fatto che IM 1 non ha trasferito l’intero importo di Lit. 690'000’000.- (ma solo Lit. 250'000'000.- che non figurano però nell’atto di accusa perché una imputazione sarebbe comunque risultata prescritta) il conto “__________ da lui aperto il 15 giugno 1993 presso __________ (sentenza, pag. 19 e 21). Quindi,- nel suo accertamento dei fatti - la prima Corte ha ritenuto che la versione data dalla parte civile secondo cui su “__________ ” sono affluiti soldi derivanti da operazioni di compensazione con il conoscente di __________ e da un versamento di fondi per contanti di proprietà della famiglia __________ , è confortata e supportata dall’estratto conto recuperato da __________ (figlio di __________ ) da cui risulta un’uscita da un conto che la famiglia aveva presso la __________ di Lit. 700'000'000.- di data 27 novembre 1992, ovvero in un momento in stretta connessione temporale con quello del versamento di Lit. 690’000'000.- su “__________ ” (sentenza, pag. 21). Con tutti questi elementi (associati alle risultanze dei rapporti __________ ) da cui la Corte ha derivato la conclusione che le Lit. 690’000’000.- appartenevano a __________ e non al ricorrente (sentenza, pag. 20 e 21), il ricorrente non si confronta. Egli si limita, invece, a proporre una sua indipendente versione dei fatti - irricevibile in sede di cassazione - e, nella loro interpretazione, dimentica che, comunque, toccava a lui provare che la realtà è diversa da quella che, per presunzione, si deriva dalla titolarità del conto e , cioè, che i soldi ivi depositati sono di proprietà del suo titolare. Egli non solo non ha saputo provare che la realtà economica è diversa da quella che emerge dai documenti bancari - e, cioè, non ha saputo provare che i soldi depositati sui conti di pertinenza dell’ex-amica erano, almeno in parte, suoi - ma neppure ha saputo proporre alcuna argomentazione atta a dimostrare l’arbitrio in cui sarebbe caduta la prima Corte non credendo alla sua tesi e, cioè, atta a dimostrare che gli elementi sulla base dei quali la prima Corte ha concluso per la sua inaffidabilità siano stati interpretati in modo manifestamente insostenibile. In questo contesto, la censura ricorsuale secondo cui la prima Corte ha sbagliato ritenendo che IM 1 ha mentito dicendo di non avere avuto, al momento dell’accredito, un conto in Svizzera non può - anche se dovesse essere ritenuta fondata - bastare a rendere arbitraria la valutazione della prima Corte visto come essa sia fondata anche - se non soprattutto - su altre considerazioni. Del resto, al riguardo va detto che, effettivamente, al momento del citato accredito, IM 1 effettivamente - così come ritenuto dalla prima Corte - aveva un conto in una banca svizzera, e meglio il Conto __________ aperto pochi mesi prima a __________ . Il fatto che il conto fosse presso la __________ non è, nel contesto del ragionamento della Corte, rilevante nella misura in cui, comunque, il conto era su una banca svizzera e, perciò, IM 1 non avrebbe avuto difficoltà alcuna ad effettuare l’accredito in questione sul suo conto dalla Svizzera.
c) Continuando nel suo allegato, il ricorrente sostiene che nulla di concludente per una sua condanna può essere dedotto dal fatto che egli non è riuscito a provare di avere utilizzato il denaro (o parte di esso) prelevato dai conti di __________ nell’interesse di quest’ultima poiché il suo sforzo di plausibilizzazione è avvenuto molti anni dopo i fatti ed era riferito ad una movimentazione ripetuta su più anni. Inoltre - sempre secondo il ricorrente - tale suo sforzo era reso ancor più difficile dal fatto che gli è sempre stato negato di visionare i movimenti complessivi sui conti italiani della presunta vittima.
Motivazioni del genere denotano, però, indole appellatoria, con conseguente inammissibilità del rimedio al riguardo.
La medesima conclusione si impone, mutatis mutandis, di fronte alle considerazioni ricorsuali volte a giustificare la mancata produzione di ricevute o quietanze attestanti i versamenti di denaro a favore della parte civile.
Gli argomenti esposti nei punti 3.2.1, 3.2.1 e 3.2.3 del memoriale, presi a se stanti, possono indurre a riflessioni, ma non sono tali da far apparire manifestamente insostenibile il convincimento della prima Corte - maturato sulla base di una valutazione complessiva del materiale processuale - secondo cui __________ ha, comunque, fornito riscontri più affidabili rispetto a quelli presentati dall’accusato.
Da ciò non può che discendere la reiezione del ricorso.
5.1. Su questo punto, il gravame si rivela inconcludente giacché per l’imputazione di appropriazione indebita non è di rilievo il fatto che le accuse di truffa, rispettivamente di falsità in documenti di cui ai punti 2 e 4 dell’atto di accusa siano cadute (dispositivo n. 3 della sentenza impugnata) siccome, in particolare, la Corte ha accertato che __________ , contrariamente da quanto da lei preteso, aveva sottoscritto la dichiarazione “__________ ” (sentenza, pag. 32 c n riferimento a pag. 28) ciò che aveva rotto l’impianto accusatorio, secondo cui il ricorrente aveva ingannato i funzionari della banca sostenendo, contrariamente al vero, che per esigenze fiscali __________ desiderava fossero eseguite operazioni di cambio tali da generare perdite per lei e utili per IM 1. L’ipotesi accusatoria relativa alle appropriazioni indebite è stata, invece, confermata dalla prima Corte sulla base della disamina di cui alle pagine 20-21 per quanto riguarda i prelevamenti/versamenti da “__________ ” a “__________ ” partitamene indicati a pag. 19 della sentenza impugnata, e da pag. 21-25 per quanto riguarda gli altri prelevamenti. Ora, il ricorrente non dimostra perché tale convincimento risulterebbe improponibile/insostenibile alla luce delle risultanze che hanno comportato il suo proscioglimento dal reato di truffa, rispettivamente di falsità in documenti a motivo che __________ non ha detto il vero sostenendo di non sapere nulla della dichiarazione “__________ ”. Perciò non giovano al ricorrente nemmeno le considerazioni esposte al punto 4.2 del proprio memoriale, sottese a dimostrare ulteriori arbitri commessi dalla prima Corte nell’accertare i fatti che l’hanno poi indotta a proscioglierlo dalle citate imputazioni e, in particolare, intese a sottolineare come, in definitiva, __________ sapesse molto di più di quanto stabilito dalla stessa Corte nella specifica fattispecie. Giacché il fatto che la presunta vittima abbia allora mentito, non significa necessariamente che essa abbia fatto altrettanto in relazione alla fattispecie sfociata nella condanna del ricorrente per ripetuta appropriazione indebita. Va, infatti, ricordato che questa condanna è stata pronunciata sulla base di una serie di considerazioni che hanno resistito alle censure di arbitrio dell’accusato. Nemmeno possono giovare al ricorrente le argomentazioni ricorsuali sviluppate nei successivi punti 4.3 (secondo cui la dichiarazione 1993 dimostrerebbe anche che egli aveva dei diritti su quel denaro), 4.4 (secondo cui __________ avrebbe mentito anche in margine ai conti di IM 1 presso la __________ tenuto anche conto delle affermazioni del consulente __________ ), 4.5 (secondo cui __________ non poteva non conoscere anche quanto avveniva sulle altre sue relazioni bancarie) poiché, di nuovo, il ricorrente si propone di integrare il suo esposto senza, però, cercare di dimostrare perché i citati argomenti sarebbero a tal punto decisivi, da invalidare per arbitrio gli accertamenti e le considerazioni che hanno spinto la prima Corte a ritenere del tutto campata in aria la sua tesi (sentenza, pag. 20-25).
Una volta di più il ricorso è, perciò, votato all’insuccesso.
6.1. In sintesi, i fatti e le considerazioni alla base di tale condanna, sono i seguenti.
a) Ricordato che il conto “__________ ” venne aperto il 27 aprile 1993, che __________ ne era l’intestataria e che IM 1 ne era il procuratore con firma individuale, la Corte di assise ha accertato che su tale conto vennero trasferiti, in provenienza dalla banca __________ , dei titoli - in particolare, delle obbligazioni - che erano considerati dal fisco italiano come esenti da tasse (sentenza, pag. 32). Tra questi - ha puntualizzato la Corte - vi erano obbligazioni “__________ ” 1987-1997, tasso 5,875% per un valore di 3’000’000.- DM. Pochi giorni prima della scadenza degli interessi del febbraio 1996 - ha proseguito la prima Corte - l’accusato (in forza della procura generale che aveva sul conto) predispose la “vendita interna” delle obbligazioni “__________ ”, trasferendone per il valore di DM 1'500’000.- al conto “__________ ” (all’epoca intestato ai suoi figli) e per ulteriori DM 1'500'000.- al conto “__________ ” di pertinenza di __________ (sentenza, pag. 32). Sempre stando a quanto accertato in sentenza, il prezzo di tale vendita (DM 3’000’000.-) venne bonificato sul conto __________ il 7 febbraio 1996 per metà da “__________ ” e per metà da “__________ ” (sentenza, pag. 32).
Preso atto che il ricorrente ha giustificato tale vendita con il fatto che si avvicinava la scadenza delle obbligazioni “__________ ” e con la necessità di creare liquidità su “__________ ” in vista di acquistare altri titoli, la presidente della Corte delle assise correzionali ha ritenuto, sulla scorta dell’esame del conto in questione, che, in realtà, la liquidità non venne affatto reinvestita visto che, pochi mesi dopo, al contrario, IM 1 ordinò la rivendita delle obbligazioni “__________ ” al conto “__________ ”. Pertanto, - ha continuato la presidente - il motivo delle vendite del 7/9 febbraio 1996 non può che essere legato al fatto che il 13 febbraio 1996 furono pagate le “cedole”, ovvero gli interessi per il periodo 13.02.1995-13.02.1996 poiché, grazie alla “vendita interna”, cedole per complessivi DM 172'724.- (fino al 7/9 febbraio 1996 di spettanza del conto “__________ ”) furono accreditate per DM 86'362.- a “__________ ” e, per l’altra metà, ovvero sempre per fr. DM 86'362.-, a “__________ ”. “Insomma - ha concluso la prima Corte
Ricordato che l’11 giugno 1996 il ricorrente ordinò di rivendere a “__________ ” le obbligazioni “__________ ” comprate nel mese di febbraio precedente e che per questo “riacquisto” il conto ”__________ ” fu addebitato di DM 3'162'025.-, il primo giudice ha quindi fatto presente che dopo tale operazione, la somma di DM 172'898.-, corrispondente alle cedole maturate al 13 febbraio 1997, fu accreditata al conto “__________ ” (importo poi prelevato dallo stesso ricorrente a proprio indebito profitto il 26 febbraio 1997, come
ad atto di accusa punto 1.4, ultima imputazione). Sulla questione, la prima Corte ha, poi, concluso i suoi accertamenti rilevando come, nel febbraio 1997 venne “a definitiva scadenza anche il prestito obbligazionario per cui il capitale per DM 2'992'500.- è stato rimborsato al conto “__________ ” (sentenza, pag. 33).
b) La Corte di assise ha, poi, condiviso l’ipotesi accusatoria (indicata nell’atto di accusa aggiuntivo) secondo cui l’agire di IM 1 descritto al punto precedente integra gli estremi dell’amministrazione infedele qualificata. E’ indubbio - ha spiegato la Corte - che, “disponendo la vendita interna delle obbligazioni “__________ ” per fare profittare il conto “__________ ” (riconducibile a lui e ai suoi figli) di metà delle cedole, il ricorrente ha intenzionalmente violato i suoi doveri di curare gli interessi di __________ , danneggiandola per il citato importo di DM 86'382.-“. Il ricorrente non può - ha puntualizzato il primo giudice - prevalersi del documento “__________ ” (sentenza, pag. 28) “per fare credere ad un generale previo consenso della vittima a spartire a metà con lui ogni e qualsiasi utile maturato sui suoi conti,” sia perché tale documento rinviava l’eventuale spartizione paritaria a dopo il primo gennaio 1998, sia perché le “concordate operazioni” di cui a tale documento erano quelle relative ai “cambi speciali” concordati con la __________ e non altre, sia perché tale documento si riferiva soltanto ai conti nr. 201390 “(__________ )” e nr. 181209 (”__________ ”) senza coinvolgere il conto “__________ ” (sentenza, pag. 33-34).
6.2. Il ricorrente, ritenendo “a dir poco semplicistiche” le valutazioni della prima Corte, le fa carico, da un lato, di non essersi confrontata con la considerazione secondo cui è poco logico movimentare 3'000’000.- DM (investendone il solo IM 1 1.5 milioni) per comperare la metà delle obbligazioni in discussione, al fine di lucrare soltanto DM 86’362.- e, d’altro lato, le rimprovera di non avere considerato che, essendo lui in possesso di una procura, avrebbe potuto tranquillamente dirottare direttamente sul conto “__________ ” il reddito di una parte di quelle obbligazioni, senza fare tutta la messa in scena considerata nell’atto di accusa. Questo vale a maggior ragione - prosegue il ricorrente - se si considera che, secondo gli arbitrari accertamenti della prima Corte, egli non era nella necessità di nascondere alcunché visto che l’amica nulla sapeva e a nulla si interessava. Sarebbero bastate - continua il ricorrente - queste considerazioni per comprendere che l’operazione aveva proprio lo scopo da lui indicato e che fu soltanto la constatazione dell’impossibilità di trovare titoli esenti con scadenza più tarda rispetto a quella delle obbligazioni in discussione a far sì che egli decidesse di fare rientrare i titoli __________ nel conto “__________ ” prima della chiusura semestrale per sostituire l’importante liquidità (che non doveva rimanere sul conto in quanto tassabile) con dei titoli fiscalmente esenti (ricorso pag. 19 e 20).
6.3. Le argomentazioni ricorsuali - quand’anche, nella loro logica, dovessero essere condivise da questa Corte - non bastano a dimostrare l’arbitrio nelle conclusioni cui è giunta la prima Corte poiché non spiegano - e nemmeno tentano di farlo - il motivo per cui sarebbe insostenibile la conclusione secondo cui l’operatività messa in atto da IM 1 ha fatto sì che il conto __________ , di pertinenza della famiglia IM 1, venisse accreditato di DM 86.362.- (corrispondenti a metà delle cedole) a danno, in sostanza, dei conti (o __________ o __________ ) di pertinenza dell’amica di IM 1. Questo è determinante ritenuto che lo scopo dell’operazione indicato da IM 1 sarebbe stato raggiunto anche con la vendita interna di tutte le obbligazioni __________ a __________ , così che le cedole - che sarebbero venute a scadenza di lì a poco - sarebbero state tutte accreditate a questo conto, di pertinenza della parte civile.
Questo comporta l’inammissibilità del rimedio al riguardo.
Sempre di natura appellatoria sono le ulteriori considerazioni e obiezioni (di cui ai punti 5.3 e 5.4 del gravame che risultano essere una sorta di arringa difensiva volta semplicemente a fornire il punto di vista del ricorrente.
Proposto di nuovo in modo improprio, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
II. Sul ricorso di IM 2
8.1. I fatti e le valutazioni alla base di tale condanna sono i seguenti.
a) Ad inizio 1993, i fratelli __________ e i fratelli __________ decisero di aprire con soldi messi in comune un conto sul quale __________ avrebbe dovuto condurre una gestione dinamica e aggressiva. Secondo i patti, ognuno dei soci avrebbe messo fr. 120’0000.-, ritenuta la successiva divisione per quattro, paritaria, del capitale iniziale e dei frutti che ne sarebbero maturati. Così, il 24 febbraio 1993 fu aperta presso __________ , facendo capo a __________ presso gli uffici di __________ , la relazione nr. , acronimo “__________ ”. Il conto venne intestato a IM 2, il quale diede procura generale con firma individuale al fratello Fabrizio nonché a __________ e a __________ . __________
Sempre stando alla sentenza impugnata, il conto __________ venne alimentato con fr. 240'000.- depositati dai figli __________ tramite il conto “__________ ” intestato alla loro madre __________ , fr. 120'000.- li mise a disposizione IM 1, attingendo a “__________ ” e fr. 65'000.- circa li mise a disposizione IM 2.
b) Quando, nel 1997 i rapporti tra IM 1 e __________ si guastarono - ha ricordato la Corte - IM 2 revocò le procure a __________ e __________ , benché sul conto vi fossero, pacificamente, fondi comuni e benché __________ e __________ fossero coaventi diritto economico sugli averi in conto ed egli ne fosse l’affidatario (sentenza, pag. 34).
Così, l’ordine dato l’ 8 ottobre 1997 da __________ e __________ di trasferire ad altro conto la metà del saldo “__________ ” - pari a fr. 818'242.38 - non poté però essere eseguito dal funzionario della banca, a motivo della revoca delle procure disposto da IM 2 e della di lui opposizione (sentenza, pag. 34).
Il primo giudice ha, poi, ricordato che, nei verbali predibattimentali e al pubblico dibattimento, IM 2 ha ammesso di avere revocato le procure “per ripicca”, dopo avere saputo che __________ aveva proceduto analogamente nei confronti di suo padre IM 1. Pur consapevole della volontà di __________ e __________ di entrare in possesso della loro quota parte degli averi maturati su “__________ ” nell’ottobre 1997, IM 2 - ha precisato la sentenza impugnata - “omise di darvi seguito e non provvide a sciogliere la proprietà comune e ciò - a suo dire - per meglio garantire la posizione del padre nei confronti di __________ ”. In merito, la prima Corte ha commentato che “da giurista quale era, a IM 2 non poté sfuggire di certo che, così agendo, egli e il fratello risultavano indebitamente arricchiti in danno dei consoci __________ ”. Poi - ha proseguito la Corte - “dimostrando ulteriormente la propria volontà di volersi appropriare dell’integralità dei fondi (comuni) IM 2 fece liquidare gli investimenti e, previa apertura presso __________ __________ il 19 dicembre 1997 di una nuova relazione (denominata “Sabato”, per cui conferì procura al fratello Fabrizio), fece trasferire, con ordine del 22 dicembre 1997, ad essa la quasi totalità degli averi depositai su “__________ ”. La prima Corte ha, così, accertato che il conto “Sabato” fu così accreditato, il 29 dicembre 1997, di fr. 1'485'722.49 e che, subito, tra il dicembre1997 e il gennaio 1998, quegli averi sono stati investiti in titoli di varie valute (sentenza, pag. 35).
c) Stabilito che la revoca delle procure ordinata nel settembre 1997 era “un atto di per sé lecito”, la prima Corte ha ritenuto che “l’omissione da parte di IM 2 dello scioglimento della proprietà comune nelle successive settimane (soprattutto intorno all’8.10.1997, quando i figli __________ manifestarono la loro volontà di rientrare in possesso delle loro quote depositate su “__________ ”) ha sicuramente integrato gli estremi del reato di appropriazione indebita”. IM 2 - ha precisato la prima Corte - era, infatti, affidatario di “beni comuni” ed ha agito a scopo di indebito profitto, in danno dei “soci” __________ e __________ (sentenza, pag. 35). Secondo il primo giudice, infine, “l’ulteriore atto di trasferire a __________ ad una nuova relazione a lui riconducibile la quasi totalità degli averi prova ad oltranza la sua volontà di indebitamente convertirla ad indebito profitto (proprio e del fratello) ed a danno dei “soci” __________ ” (sentenza, pag. 35-36). La prima Corte ha voluto, infine, notare che, contemporaneamente, IM 1, il 19 dicembre 1997 aveva aperto presso __________ __________ le relazioni “__________ ”- su cui fece pervenire i fondi che già si trovavano sul conto “__________ ” presso __________ __________ - e “__________ ” su cui fece pervenire i fondi che già si trovavano su “__________ ” presso __________ __________ (sentenza, pag. 36).
8.2. Nel capitolo dedicato agli accertamenti arbitrari che sarebbero stati commessi dal primo giudice, il ricorrente rimprovera alla prima Corte di avere dato per acquisita, oltre ad una totale ignoranza dell’andamento dei propri conti bancari da parte di __________ , uguale ignoranza a __________ __________ , a tal punto che questi avrebbe rinunciato a pretendere, sia all’inizio che nel seguito, di essere cointestatario del conto “__________ ”, con diritto di firma. Sennonché - allega il ricorrente - non è vero che __________ __________ abbia mai rinunciato a pretendere di essere intestatario del conto “__________ ”, avendo lui stesso raccontato agli inquirenti di avere firmato la documentazione del conto, già compilata, che gli era stata sottoposta da __________ , con la convinzione che il conto fosse cointestato come agli accordi presi, tanto da avere nell’ottobre 1997 fatto presente alla banca di esserne cointestatario, venendo però informato che ciò non era il caso, poiché egli disponeva solo di una procura che era stata revocata (ricorso, pag. 24 con riferimento al verbale 6 settembre, pag. 2). Ne segue - continua il ricorrente
8.3. L’obiezione, non priva di speciosità, si rivela senza costrutto, visto che, per finire, __________ __________ effettivamente non era mai stato e non era contitolare del conto, ciò che gli ha impedito di opporsi al saccheggio operato sul medesimo dallo stesso ricorrente, che gli aveva (per “ripicca”) revocato la procura, cioè la sola arma di difesa a sua disposizione.
8.4. Riferendosi alla pag. 35 della sentenza impugnata dove la prima Corte ha ritenuto che l’accusato avrebbe dato ulteriore dimostrazione della propria volontà di volersi appropriare dell’integrità dei fondi depositati su “__________ ” facendo liquidare gli investimenti e facendo trasferire, con ordine 22 dicembre 1997, la quasi totalità degli averi depositati su “__________ ” sulla relazione “__________ ” appena aperta presso la __________ __________ , il ricorrente sostiene che, una volta di più, il primo giudice ”contraddice bellamente le risultanze istruttorie”. Intanto - rileva il ricorrente - davanti agli inquirenti “__________ ha specificato ciò che dovrebbe già essere evidente, ovvero che non era assolutamente necessario vendere i titoli per trasferire quanto si trovava sul conto “__________ ” presso un altro conto __________ ”. Ma non solo. Nel suo allegato, il ricorrente sottolinea come __________ , che gestiva quella relazione, abbia dichiarato di avere disposto lui stesso la realizzazione dei titoli e ne ha anche spiegato dettagliatamente le ragioni. La cosiddetta “liquidazione degli investimenti” - conclude sull’argomento il ricorrente - non può, quindi, in nessun modo essergli ascritta e, perciò, tanto meno può costituire elemento indiziante a suo carico.
8.5. La critica cade nel vuoto. Intanto il ricorrente trascura che la Corte di merito ha ritenuto il citato comportamento ulteriormente indiziante della sua volontà di appropriarsi indebitamente delle quote parti riservate ai suoi soci, dopo avere ricordato che è stato lo stesso accusato ad avere ammesso di avere revocato le procure a __________ e __________ “per ripicca”, ossia come ritorsione per lo stesso provvedimento preso da __________ nei confronti di suo padre e che è stato sempre lo stesso ricorrente a dare atto di avere omesso di provvedere a sciogliere la proprietà in comune, benché avesse saputo della volontà dei soci di __________ di entrare in possesso dei loro beni - il tutto per garantire meglio la posizione del padre nei confronti di __________ - e che risulta dagli atti che è stato lo stesso ricorrente ad ordinare il trasferimento dei fondi da “__________ ” a “__________ ” su cui i __________ non avevano alcun potere (sentenza, pag. 35). Di fronte a queste acclarate circostanze, non si vede quale arbitrio possa essere attribuito alla Corte di assise per avere considerato la successiva liquidazione degli investimenti e i successivi trasferimenti sui conti della famiglia __________ un ulteriore indizio della volontà dello stesso ricorrente di fare terra bruciata degli averi/dei diritti dei soci __________ . Del resto, il ricorrente non pretende che __________ abbia agito nel modo da egli preteso senza avvisarlo, rispettivamente a sua completa insaputa. Pertanto, la questione a sapere chi ha eseguito materialmente le varie operazioni sugli averi __________ non è decisivo ai fini della qualifica del reato nei confronti dell’accusato, consapevole beneficiario della sottrazione dei fondi di spettanza di terzi.
Il ricorso è, perciò, su questo punto, votato all’insuccesso.
8.6. Al ricorrente non giova nemmeno reiterare nel sostenere che anche il trasferimento (intervenuto nel dicembre 1997) degli averi sulla nuova relazione da lui aperta a __________ rispondeva ad una chiara esigenza del gestore __________ e che il tutto sarebbe stato autorizzato anche dal servizio giuridico della banca. Infatti, egli trascura che a revocare la procura nei confronti di __________ e __________ è stato lui medesimo e che fu quella circostanza - unita alla sua opposizione - ad impedire alla banca di dar seguito al loro ordine dell’8 ottobre 1997. Orbene, se le cose fossero andate come preteso nel ricorso (in particolare a pag. 27), cioè se si fosse tutto svolto regolarmente, occorrerebbe spiegare come mai __________ e __________ abbiano dovuto attendere la condanna (in contumacia) del 16 aprile 2008 per ottenere, grazie ad un accordo concluso fra IM 1 e IM 2 e la famiglia __________ -__________ , la restituzione dei soldi (sentenza, pag. 8 e 36). E ancora meno giova al ricorrente richiamare la circostanza che il trasferimento - da un conto all’altro della stessa banca - è avvenuto allorché i conti erano già stati bloccati da tempo e, in sostanza, soltanto “per esigenze d’ordine pratico correlate strettamente con il trasferimento del consulente in altra sede” (ricorso pag. 27). Fosse stato davvero questo il vero motivo del trasferimento
8.7. Nella condanna per appropriazione indebita, il ricorrente ravvisa - comunque sia - un vizio essenziale di procedura, segnatamente una disattenzione dell’art. 250 CPP, per averlo la Corte di assise riconosciuto colpevole di una fattispecie diversa da quella prospettata nell’atto di accusa. A suo giudizio, mentre l’atto di accusa gli fa carico di un duplice comportamento, ovvero di avere dapprima revocato la procura a favore di __________ __________ (in realtà __________ non ne ha mai avuto una) vanificandone così la possibilità di disporre del denaro sul conto e, in seguito, di avere realizzato gli investimenti e trasferito il loro controvalore su una nuova relazione di __________ , la sentenza di assise gli rimprovera, appena saputo della volontà di __________ e __________ di entrare in possesso della loro quota degli averi maturati in conto nell’ottobre 1997, di non avervi dato seguito e di non avere provveduto a sciogliere la proprietà comune e ciò - a dire della Corte medesima - per meglio garantire la posizione del padre nei confronti di __________ . E’ perciò evidente - sottolinea il ricorrente - che l’atto appropriativo ritenuto dal primo giudice non coincide con quello dell’atto di accusa. La revoca della procura - precisa il ricorrente - “viene data in sé come legittima, la liquidazione di tutti gli averi e il loro trasferimento viene considerato come una prova ad oltranza della volontà appropriativa, ma l’atto appropriativo come tale, ciò che in buona sostanza per la Corte di merito ha tradotto nei fatti la volontà di IM 2 di appropriarsi di questo denaro, è invece costituito da un’omissione, ovvero dal non avere subito proceduto allo scioglimento della società semplice venuta in essere con l’apertura di quel conto e alla sua successiva immediata liquidazione, consistente nel caso di specie nel consentire il bonifico a favore dei fratelli __________ della metà degli averi in conto” (ricorso pag. 28 e 29). Su queste - ricorda il ricorrente - egli non ha potuto esprimersi né in sede istruttoria, né al dibattimento, né in corso di arringa, “semplicemente perché nessuno aveva pensato a questo” e perché nel corso del dibattimento la presidente della Corte delle assise correzionali non ha prospettato all’accusato un’integrazione dell’atto di accusa in tal senso. Questo costituisce - sempre secondo il ricorrente - una violazione dei principi consacrati negli art. 200 e 250 CPP.
8.8. L’obiezione è soltanto apparentemente fondata.
Il ricorrente è stato condannato per appropriazione indebita qualificata, per avere, egli, a __________ , intorno all’8 ottobre 1997, allo scopo di indebito profitto, impedito a __________ e __________ , coaventi diritto economico sul conto “_________ ”, di entrare in possesso delle loro quote parti, cagionando loro un danno di fr. 812'242.38.- (cfr. il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata).
L’atto di accusa, al riguardo, ha fatto carico all’accusato di avere, nel periodo 3 settembre-22 dicembre 1997, indebitamente disposto a vantaggio suo e del fratello, dei valori patrimoniali depositati sulla relazione “__________ ” (…) revocando in data imprecisata, comunque riferibile allo stesso periodo, le procure rilasciate a favore di __________ e __________ e impedendo l’esecuzione dell’ordine impartito l’8 ottobre 1997 da __________ __________ di trasferire Lit. 984'918'500.- a favore di un conto familiare. Inoltre, l’atto di accusa gli ha fatto carico di avere, successivamente, tra il 15 ottobre e il 18 dicembre 1997 e dopo avere disposto a proprio favore di fr. 30'881.-, liquidato tutti gli investimenti in essere e, il 22 dicembre 1997, fatto trasferire il ricavato (ad eccezione di fr. 5'000.-) sul conto __________ aperto presso la __________ .
Orbene, tutti questi addebiti e tutti questi riferimenti risultano vagliati nel considerando 10 della sentenza impugnata, specie con riferimento alla circostanza - ritenuta già da sola decisiva ai fini della qualificazione del reato - secondo cui l’ordine impartito l’ 8 ottobre 1997 da __________ __________ non poté essere eseguito dai funzionari della banca, a motivo della revoca delle procure ordinata da IM 2 e della sua ferma opposizione (sentenza, pag. 34). E l’ostacolo (impedimento) posto dall’accusato agli ex soci di rientrare in possesso della loro quota parte sugli averi depositati sul conto datogli in affidamento, figura esplicitamente nel dispositivo di condanna.
Certo, nel motivare la condanna per appropriazione indebita, la prima Corte ha sottolineato che non è stata la revoca delle procure a costituire reato, ma l’omissione da parte dell’accusato di sciogliere la proprietà comune nelle successive settimane, soprattutto intorno all’8 ottobre 1997, ovvero quando __________ e __________ avevano manifestato la loro volontà di rientrare in possesso della loro parte di investimento e di guadagno sul citato conto, dato in affidamento al prevenuto (sentenza, pag. 35). Come è pure vero che, come sottolineato dal ricorrente, nell’atto di accusa manca il riferimento al mancato scioglimento della proprietà comune (della società) da parte del ricorrente. Tale omissione si rivela però senza peso, poiché è evidente che con il riferimento alla necessità di sciogliere la proprietà comune, la prima Corte ha inteso soltanto indicare che cosa avrebbe dovuto fare il ricorrente per far fronte alla richiesta degli ex soci. Invocare una violazione degli art. 200 e 250 CPP non è perciò utile. Anche su questo punto, il ricorso, deve essere disatteso.
8.9. Infine, al ricorrente non giovano nemmeno le considerazioni e le riflessioni con le quali egli si propone di far apparire la decisione impugnata lesiva del diritto sostanziale,e, in particolare, delle disposizioni relative alle modalità e ai termini di disdetta previste dal Codice delle obbligazioni per la società semplice. Giacché dagli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, il mancato rimborso della quota parte di spettanza di __________ e __________ da parte del ricorrente, non è stata da questi motivata con la necessita di volere/dovere lasciare prima trascorrere i canonici termini di legge (tre mesi; art. 546 cpv. 1 CO), ma a seguito dell’intenzione di rivalersi nei confronti degli ex soci “per ripicca”, ossia per garantire/tutelare meglio la posizione di suo padre, cui __________ aveva revocato le procure sui suoi conti. Tanto da poi dare ulteriore seguito al suo disegno, procedendo ad ulteriori azioni volte a privare gli aventi diritto dei loro beni. Disquisire sul diritto civile, segnatamente sulla società semplice, non è perciò, in questo contesto, di alcun sussidio.
III. Sul ricorso del procuratore pubblico
Il procuratore pubblico insorge contro il proscioglimento di IM 1 dalle imputazioni di ripetuta truffa (atto di accusa, punto 2) falsità in documenti (punto 4 dell’atto di accusa) e ripetuta istigazione in falsità in documenti (atto di accusa, punto 5).
I fatti e le considerazioni all’origine degli impugnati proscioglimenti possono così essere riassunti:
11.1. Nella primavera-estate 1993, IM 1 chiese a __________ se fosse possibile - perché ne aveva bisogna per motivi fiscali - trasferire soldi da un conto ad un altro senza lasciare traccia documentale. __________ ne parlò con __________ (nel frattempo deceduto), capo dell’ufficio cambi di __________ , che gli spiegò che “per effettuare quei trasferimenti richiesti dai clienti senza lasciare traccia di collegamento tra i due conti si potevano creare delle operazioni di cambio” (dichiarazioni di __________ , citata a pag. 25 della sentenza impugnata). In pratica - ha spiegato la prima Corte -nel 1993 (e, poi, ancora nel 1997), la __________ non disponeva di un sistema elettronico o informatico che registrasse in tempo reale sulle fiches di cambio l’ora esatta dell’ordine dato dal cliente e/o quella di esecuzione di tale ordine e che, perciò, era possibile monitorare durante il giorno le reali oscillazioni delle divise sul mercato intercambiario dei cambi e la sera, a corsi ormai noti, se su una data divisa si era creato un differenziale di cambio interessante, si potevano eseguire operazioni di cambio comprando o vendendo per un cliente (e/o per un conto) valute in perdita e vendendo o comprando per un altro cliente (e/o conto) le stesse valute con il corrispondente utile, ovvero effettuando operazioni parallele e inverse (di vendita o di compera) rispetto a quelle eseguite per il primo. Ai dipendenti dell’ufficio cambi vennero, così, date istruzioni di effettuare sul conto “__________ ” un’operazione di acquisto di una determinata valuta sulla base del corso più alto da essa raggiunto durante quella determinata giornata e, poi, un’operazione di vendita al corso più basso tra quelli raggiunti in giornata, di guisa che il saldo tra le due operazioni era negativo per “__________ ” (sentenza, pag.26). Contemporaneamente - sempre stando alla sentenza di assise - le inverse operazioni venivano eseguite per il conto “__________ ” di pertinenza di IM 1 e, nel 1997, per il conto “__________ ”, sempre di pertinenza di IM 1; di modo che la perdita subita da “__________ ” si traduceva in un corrispondente utile per “__________ ” e, poi, per “__________ ” (sentenza, pag. 26).
Quanto al modo di procedere - ha rilevato la prima Corte - “i funzionari dell’ufficio cambi di __________ compilavano a mano due fiches di cambio per il conto “__________ ” e due fiches di cambio (inverse e parallele) per i conti di IM 1, che venivano poi registrate e passate agli uffici interni della banca, che a loro volta passavano le registrazioni sugli estratti-conto. (sentenza, pag. 26). In definitiva - ha accertato la Corte - “le operazioni di cambio di cui alle rispettive fiches e le successive registrazioni contabili erano reali” anche se esse non venivano eseguite sul mercato interbancario dei cambi nel momento in cui il tasso di cambio era effettivamente quello applicato, “bensì all’interno della banca, in serata, dopo che i corsi dell’intera giornata erano ormai noti, col che si potevano agevolmente calcolare le auspicate minus-e plus valenze” (sentenza, 26).
11.2. Dopo avere rilevato che, secondo la pubblica accusa le fiches e le relative contabilizzazioni in conto sono false perché non rispondenti alla reale volontà dei clienti che hanno stipulato con la banca dei contratti simulati, la prima Corte ha sottolineato che, “a ben guardare le fiches in parola attestano solo che in quella determinata giornata a fronte dei conti “__________ ” e “__________ ” sono state effettuate operazioni di cambio al tasso indicato sulle fiches” ciò “che era ed è manifestamente vero”. Le fiches - ha proseguito il primo giudice - non indicano né il minuto in cui questa o quella divisa è stata cambiata e nemmeno indicano che essa è stata cambiata sul mercato interbancario. Esse attestano - sempre secondo gli accertamenti della prima Corte - “unicamente la data dell’operazione, il quantitativo di valuta da acquistare/vendere, il tasso di cambio e il corrispettivo di valuta venduto/acquistato”. Oggettivamente e manifestamente - ha concluso la presidente della Corte delle assise correzionali - le fiches non sono perciò false. “Al contrario: esse non solo sono “echt”, ma - per quanto esse indicano - anche wahr”. La prima Corte ha, poi, rilevato che, contrariamente alla tesi della pubblica accusa, “nella misura in cui le parti (in casu, “__________ ”, “__________ ”, “__________ ” e __________ per la banca) le hanno concordate, esse non sono l’espressione di un contratto simulato, la loro volontà essendo quella di effettuare le operazioni di cambio descritte nelle singole fiches”, così da procurare perdite per il conto “__________ ” e profitti per i conti di IM 1. Sulla scorta di questi accertamenti, la Corte di assise ha prosciolto IM 1 dall’imputazione di ripetuta istigazione, rispettivamente ripetuto concorso in falsità in documenti (sentenza, pag. 27).
11.3. Proseguendo nella disamina dei fatti, la Corte di merito ha ricordato, poi, che, a dire di IM 1 e di __________ , , titolare del conto “ ”, era al corrente delle operazioni di cambio sopra descritte. Era infatti lei che aveva bisogno di far sparire dal suo conto “__________ ” gli utili - tassabili - prodotti dai suoi titoli “esentasse” (sentenza, pag. 27). Dopo avere ricordato che, invece, __________ ha negato di essere stata al corrente di questi “cambi speciali”, la prima Corte ha precisato che __________ , sentito in qualità di indagato per il titolo di falso in documenti, concorso in appropriazione indebita, truffa e amministrazione infedele, ha prodotto nel corso dell’istruttoria la copia di un documento (poi messo a diposizione in originale sub AI 86), sottoscritto da __________ , del seguente tenore:
"
Con la presente scrittura io __________ . Vi confermo di avere dato incarico al Sig. IM 1, quale procuratore generale munito di poteri di firma sul conto N° aperto presso la vostra banca in __________ , di effettuare tutte le concordate operazioni utilizzando il suddetto conto N° a favore del conto N°aperto presso la vostra banca in __________ ed intestato a società.
A partire dal 1 Gennaio 1998 regolerò, in pieno accordo con il Sig. IM 1, le modalità di gestione delle complessive somme comuni risultanti sul conto N° o la eventuale ripartizione paritaria delle stesse tra me e il medesimo sig. IM 1, riconoscendo, fin da ora, a quest’ultimo, un autonomo compenso aggiuntivo ed ulteriore rispetto alla quota spettantegli per tutte le operazioni e le attività svolte nel mio interesse.
Dichiaro, inoltre, rato e valido ogni atto che il Sig. IM 1 effettuerà in forza delle procure generali da me conferitegli.”
__________ - ha rilevato la Corte - ha però sempre, non solo negato, ma persino escluso di avere mai letto, visto e sottoscritto il citato testo prima che esso fosse prodotto al Ministero pubblico. Non ha però escluso di avere lasciato (quando ancora erano in corso le pratiche di divisione ereditaria) negli uffici di IM 1 qualche foglio firmato in bianco.
Di tenore opposto - ha ricordato la Corte - la versione di IM 1 che ha sempre detto che il documento era stato firmato da __________ nel luglio del 1993 e che, al momento della firma, la donna sapeva perfettamente che esso era stato redatto per essere consegnato a __________ nell’imminenza delle operazioni di cambio che la __________ era disposta ad effettuare per consentire la defiscalizzazione degli utili prodotti dai titoli “esentasse” depositati sul conto “__________ ” (sentenza, pag. 28). Risulta, poi, dagli accertamenti predibattimentali - ha ancora puntualizzato il primo giudice - che il documento era stato confezionato negli uffici di IM 1 che aveva dettato il testo al figlio che, a sua volta, ha dichiarato di averlo scritto e stampato su un foglio bianco su cui non c’era la firma di __________ . La prima Corte ha, poi, ricordato che, secondo le dichiarazioni di IM 1, il documento, dopo essere stato firmato dalla __________ , venne consegnato a __________ che, dal canto suo, ha sempre dichiarato di averlo ricevuto dai “clienti” alla data su di esso indicata (cioè nel __________ ), prima dell’inizio delle citate operazioni di cambio (sentenza, pag. 28-29).
Proseguendo, la Corte di assise ha ricordato che la firma è stata esaminata dai servizi della Polizia scientifica e che essa è stata definita autentica (sentenza, pag. 29).
11.4. Dopo avere ricordato che gli argomenti con cui il procuratore pubblico ha sostenuto la propria tesi accusatoria (indicati nel dettaglio a pag. 29 della sentenza impugnata) sono “tutt’altro che peregrine”, il primo giudice ha ritenuto maggiormente pregnanti gli elementi che portano a ritenere che la dichiarazione “__________ ” sia davvero stata redatta e consegnata a __________ nel __________ , e che si tratti quindi di un documento autentico e non costituito a posteriori e ad arte (sentenza, pag. 30). Al proposito, la prima Corte ha ricordato che è accertato che, negli anni novanta, la __________ “concedeva a certi suoi clienti di operare sui cambi a corsi ormai chiusi e definiti con lo scopo di trasferire fondi da un conto a un altro senza lasciare traccia documentale “ e che è “logico e indiscutibile” che tali operazioni venivano eseguite “solo a richiesta e col benestare del cliente/dei clienti” poiché
Ciò posto, la presidente della Corte delle assise correzionali ha prosciolto IM 1 dall’imputazione di falsità in documenti, descritta nel punto 4 dell’atto di accusa.
Riguardo all’imputazione di truffa di cui al punto 2 dell’atto di accusa, rilevata la plausibilità delle motivazioni fiscali indicate da IM 1, la prima Corte ha concluso che il fatto che la dichiarazione “__________ ” “non sia provatamente falsa, anzi che essa sia , nel dubbio, da ritenere invece realmente firmata a tale data da __________ , rende debole e fragile l’intero costrutto accusatorio, per cui anche da tale imputazione il soggetto deve essere prosciolto”. (sentenza, pag. 32)
11.5. Nel punto 2.3 del proprio gravame, con il quale si propone di diffondersi sul fondamentale quesito a sapere se __________ abbia dato o meno il proprio consenso alle note operazioni di cambio, il procuratore pubblico sostiene che il primo giudice ha arbitrariamente omesso di considerare e valutare circostanze fondamentali per gli accertamenti connessi alla fattispecie, che avrebbero decisamente fatto pendere l’ago della bilancia a favore della credibilità della parte civile. Nel motivare la critica l’insorgente perde, però, completamente di vista il limitato potere cognitivo di questa Corte nel dirimere questioni di fatto di valutazione delle prove. Anziché confutare uno per uno gli argomenti - tra i quali anche quelli che il ricorrente ritiene negletti nella sentenza impugnata - che hanno spinto la Corte del merito a ritenere, per lo meno nel dubbio, preferibile la tesi difensiva rispetto a quella accusatoria, il ricorrente argomenta per finire a ruota libera riproponendo di fatto la sua requisitoria: Il gravame si esaurisce, in altri termini, in un’esposizione delle ragioni che, a giudizio del ricorrente, dovrebbero supportare l’atto di accusa, senza però accompagnare l’esposto - almeno in questo suo punto - da una sola riga di commento sulle considerazioni poste dalla Corte alla base del verdetto assolutorio.
Da ciò non può che conseguire l’inammissibilità del rimedio.
11.6. Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno nel successivo punto 2.4 dedicato alle presunte arbitrarie considerazioni riscontrabili - secondo il magistrato di accusa - nella sentenza di primo grado. Anche in questo caso il gravame pecca di forza argomentativa, data la sua chiara natura appellatoria: l’esposto mira solo a perorare il personale convincimento del ricorrente sulla base di un’interpretazione alternativa del materiale processuale. Il che, lo si ripete, non è consentito in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio, dove non basta, per fondare l’arbitrio richiamato, riferire, a spizzico, singoli passaggi, singole frasi della sentenza impugnata, ma dove bisogna, invece, dimostrare che la sentenza impugnata non solo è arbitraria in qualche sua considerazione ma occorre dimostrare che lo è anche nel suo esito. Il ricorso è lungi dal soddisfare tale esigenza, donde di nuovo la sua inammissibilità. Giacché il procuratore pubblico non ha dimostrato che, valutati nel loro complesso i pro e i contro a favore dell’una o dell’altra tesi, il primo giudice abbia emanato un giudizio manifestamente insostenibile, ritenendo che, nel dubbio, l’imputato andava prosciolto dalle relative imputazioni. Ciò posto, non può entrare in considerazione una condanna per truffa rispettivamente per falsità in documenti in relazione alle fattispecie prospettate nei punti 2 e 4, dato che gli accertamenti della prima Corte - esenti da arbitrio - non consentono una conclusione del genere.
Al riguardo il rimedio è perciò votato all’insuccesso.
11.7. Il ricorso cade nel vuoto anche nella misura in cui il procuratore pubblico si propone di far condannare IM 1 per il reato di cui al punto 5 dell’atto di accusa (istigazione in falsità in documenti). Richiamando le considerazioni di cui ai punti precedenti del suo memoriale ricorsuale, il ricorrente reitera nel sostenere che tutte le operazioni che hanno determinato i dieci trasferimenti a debito del conto “__________ ” sono avvenute senza il consenso della titolare del conto (__________ ), ossia pretendendo che le fiches siano espressione di operazioni simulate effettuate all’insaputa della titolare, nell’intento evidente, da parte di IM 1, di danneggiare il di lei patrimonio. Già si è però visto che i fatti accertati senza arbitrio dalla prima Corte sono diversi, e meglio le contestate operazioni di cambio erano state effettuate con il consenso preventivo della presunta vittima e che, in ogni modo, le fiches di cambio in parola, attestando unicamente la data dell’operazione, il quantitativo di valuta venduto rispettivamente acquistato, non sono falsi né dal profilo materiale né da quello ideologico (sentenza, pag. 27).
IV. Sulle spese e sulle ripetibili
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di IM 1 è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 1’000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1’200.-
sono posti a carico del ricorrente.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di IM 2 è respinto.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1’100.-
sono posti a carico del ricorrente.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso del procuratore pubblico è respinto.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1’100.-
sono posti a carico delle Stato, che rifonderà a IM 1 fr. 1’000.- per ripetibili.
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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