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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.25
Data decisione, Autorità: 05.03.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00025
Lugano 5 marzo 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 febbraio 1996 presentato da
contro
la sentenza 8 febbraio 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 22 novembre 1995 da
rappr. da__________ __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 22 novembre 1995 lo __________, rappresentato __________ __________, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 7’116.- oltre accessori, a saldo dell’imposta sul maggior valore immobiliare calcolata sulla transazione immobiliare avvenuta tra il convenuto, quale alienante della particella n. __________RFD __________, e l’acquirente __________;
che a valere quale titolo di rigetto dell’opposizione il procedente ha prodotto la decisione 8 febbraio 1995 della Divisione delle contribuzioni (doc. C) che ha accolto il ricorso presentato da __________ contro la decisione di tassazione 7 ottobre 1994 (doc. D), e la nuova decisione di tassazione 8 febbraio 1995 (doc. C) che ha definitivamente calcolato l’imposta in fr. 7’490.-, importo sul quale il convenuto ha versato un acconto di fr. 374.- (doc. B);
che all’udienza indetta per il contraddittorio nessuno è comparso;
che con il giudizio impugnato il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella notifica di tassazione 8 febbraio 1995 regolarmente passata in giudicato, ha accolto l’istanza rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al PE no. __________;
che con il presente tempestivo ricorso il figlio di __________ (che porta lo stesso nome del padre) è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento: il ricorrente fa valere un errore sulla persona del destinatario della notifica di tassazione che avrebbe dovuto essere intimata al padre __________, proprietario della particella oggetto del trapasso di proprietà, e non a lui;
che il presente ricorso dev'essere respinto, già a dipendenza della carenza di legittimazione ricorsuale di __________. il quale, non essendo parte alla procedura di rigetto dell’opposizione alla base del giudizio pretorile non è legittimato ad impugnare una decisione che non lo concerne e tantomeno può farlo per conto del padre, ritenuto che l’art. 64 CPC riserva tale facoltà di rappresentanza ai solo avvocati iscritti all’Albo degli avvocati del Cantone Ticino;
che inoltre, dalla documentazione agli atti si evince che la procedura di tassazione è stata regolarmente promossa nei confronti di __________. -indicato come alienante del fondo- tant’è che contro la notifica di tassazione questi ha fatto uso dei rimedi di diritto offertigli, fino al ricorso, deciso l'8 febbraio 1995 dalla Divisione delle contribuzioni;
che contrariamente all’assunto ricorsuale sia la decisione 8 febbraio 1995, sia la notifica di tassazione che ne è derivata (doc. C), sono state regolarmente notificate all’interessato, ossia all’alienante della particella no. __________RFD __________ __________, padre del ricorrente;
che non partecipando al contraddittorio il convenuto __________ ha rinunciato a far valere eventuali eccezioni in un qualche modo dipendenti dall'omonimia con il figlio ____________________eccezioni improponibili in sede ricorsuale ostandovi l’art.. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
Il ricorso 12 febbraio 1996 __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, vanno poste a carico del ricorrente.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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