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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2009.157
Data decisione, Autorità: 04.11.2009, PRPEN
Titolo: Proferire contro una persona i seguenti epiteti:"lozzon d'un badola, farabutto, lozzon, taglian da merda" è offensivo dell'onore e configura il reato di ingiuria
Incarto n. 10.2009.157 DA 1066/2009
Bellinzona 4 novembre 2009
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi Duca in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere, il 25 luglio __________, a __________, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “lozzon d’un badola, farabutto, lozzon taglian da merda”;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall’art. 177 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 4 marzo 2009 n. 1066/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.00 (trenta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 34 e 36 CP).
Si rinvia la parte civile CIVI 1, , al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 300.00 fr. decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino Bellinzona il 20.09.__________ , ma prolunga il periodo di prova di 1 anno (art. 46 cpv. 2 CP).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 16 marzo 2009;
indetto il dibattimento in data 4 novembre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato e la parte civile;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti 1. È l’accusato autore colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale, e se sì, per quale periodo di prova?
Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena decretata nei confronti dell’accusato? In caso negativo, deve essere prolungato, e di quanto, il periodo di prova?
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
Il bene giuridico protetto dalla norma appena citata è l’“onore” e meglio il diritto di ogni persona di non essere considerata come una persona da disprezzare; si tratta del cosiddetto sentimento soggettivo che un individuo ha della propria reputazione e dignità, vale a dire quello di essere (e di rappresentare per gli altri) una persona meritevole di rispetto e che si comporta come impone la convenienza (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berna 2002, pag. 541 e seg.).
Dal profilo soggettivo l’infrazione deve essere commessa intenzionalmente e il dolo deve riguardare tutti gli elementi costitutivi del reato. Quello eventuale è sufficiente. Ciò significa che l’autore deve essere cosciente del fatto che le sue affermazioni possono mettere in dubbio la buona reputazione della vittima. Oltre a questo l’autore deve possedere la volontà di diffamare la persona in questione.
L’intento dell’accusato era sicuramente quello di offendere la parte civile in quanto, come da lui spiegato al dibattimento, occorre distinguere gli stranieri dagli svizzeri e gli stranieri divenuti svizzeri lo sono solo “sulla carta”. Per questo motivo l’accusato ha inteso fare apparire CIVI 1 come una persona sporca (“lozzon”), definendolo per di più “badola”, inteso come perditempo e fannulone, oltre che “farabutto”, ovvero mascalzone e persona senza scrupoli.
Mal si comprenderebbe poi per quale motivo, anche se si volesse credere all’accusato, quest’ultimo avrebbe dovuto precisare alla parte civile la sua origine, nel contesto di Festa nazionale del 1. agosto in cui si sono svolti i fatti, se non per offenderla.
Il comportamento dell’accusato deve anche per questo motivo essere considerato inaccettabile. Detta circostanza impedisce di riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena, che dovrà pagare, benché abbia dichiarato di non essere intenzionato a farlo.
Visti gli art. 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1066/2009 del 4 marzo 2009.
Condanna ACCU 1
Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.00 (trenta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 34 e 36 CP).
Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.
Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile.
Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 300.00 fr. decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino Bellinzona il 20.09.__________ , ma prolunga il periodo di prova di 1 anno (art. 46 cpv. 2 CP).
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istr
uzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.-- pena pecuniaria
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 900.-- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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