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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.23
Data decisione, Autorità: 21.03.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00023
Lugano 21 marzo 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 5 febbraio 1996, presentato nella forma dell’appello da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 24 gennaio 1996 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 febbraio 1994 da
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto all’eliminazione delle cause delle infiltrazioni di acqua riscontrate sulla facciata della sua casa, domanda accolta dal primo giudice che ha pure accolto, limitatamente a fr. 1’750.-, la pretesa di risarcimento danni formulata dall’istante per complessivi fr. 7’000.-,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 10 febbraio 1994 __________, lamentando la presenza di infiltrazioni di acqua sulla facciata del suo stabile - concretizzatesi con la formazione di una macchia di umidità, di una crepa a confine tra le due case e di efflorescenze di salnitro
L’istante, fondando la sua azione sugli art. 679 CC e 58 CO, ha sostenuto che le infiltrazioni di acqua accertate sulla facciata della sua abitazione provenivano dalla proprietà del convenuto, in particolare egli ha addebitato le stesse: al filo elettrico che alimenta la lampada stradale sostenuta da un cavo di acciaio ancorato alla parete dello stabile __________ - cavo a sua volta agganciato al timpano di legno della casa dell’istante - e allo sgocciolatoio troppo corto di cui è provvisto il tetto del vicino.
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità per le infiltrazioni di acqua lamentate dall’istante, infiltrazioni la cui causa doveva essere ricercata nel normale deflusso delle acque meteoriche provenienti dalle stessa abitazione dell’istante - quindi a un fenomeno naturale e non a un vizio di costruzione o di manutenzione o a un eccesso nell’esercizio del suo diritto di proprietà - e nella difettosa esecuzione dell’intonaco della facciata dello stabile di quest’ultimo. Egli ha sollevato inoltre l’eccezione di prescrizione della pretesa di risarcimento danni.
Con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulla perizia giudiziaria, ha concluso all’accoglimento dell’istanza, facendo obbligo al convenuto di spostare il filo elettrico e il suo punto di aggancio, e di allungare lo sgocciolatoio in rame del suo tetto fino alla gronda di scolo. Il pretore, respingendo l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, ha accolto limitatamente a fr. 1’750.- la pretesa di risarcimento danni dell’istante per il fatto che al danno hanno contribuito altre cause non addebitabili al convenuto.
Con tempestivo gravame __________ rimprovera al primo giudice di aver erroneamente concluso all’applicazione dell’art. 679 CC nonostante l’istante non abbia provato il presupposto dell’eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà e del nesso causale tra lo stesso e il danno fatto valere, danno che secondo il perito giudiziario deve essere ricercato in un difetto di costruzione o di manutenzione dello stabile dell’istante, in particolare nel difettoso intonaco della facciata, e in fattori naturali indipendenti da qualsiasi comportamento umano.
Con osservazioni 4 marzo 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
Il presente gravame -introdotto nella forma dell'appello- deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG ritenuto che il valore di causa è inferiore ai fr. 8’000.- (ordinanza 10 marzo 1997 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-nord).
Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
In virtù dell’art. 679 CC chiunque è danneggiato o minacciato di danno perché un proprietario trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno o il risarcimento di quest’ultimo.
Come dottrina e giurisprudenza hanno già avuto modo di precisare, il disposto presuppone un uso (eccessivo) della proprietà conforme allo scopo del fondo, che esplica gli effetti dannosi su di un altro fondo (Meier-Hayoz, Commentario bernese, n. 79, 83, art. 679 CC). La distinzione tra l’uso lecito e l’eccesso nell’esercizio della proprietà avviene alla luce della normativa del diritto di vicinato (in particolare degli art. 684 segg. CC): l’uso è considerato eccessivo quando le immissioni superano l’obbligo di tolleranza imposto al vicino, da stabilire secondo criteri oggettivi (Meier-Hayoz, op. cit., n. 85, 88, art. 679). L’evento costitutivo di responsabilità può consistere non solo in un’azione (atto positivo) ma anche in un’omissione, ad esempio nel fatto di tralasciare l’adozione delle opportune misure di sicurezza (Meier-Hayoz, op. cit., n. 91, art. 679).
In altre parole, l’eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà può derivare dalla mancata assunzione delle misure idonee ad impedire il verificarsi di un danno a dipendenza dell’uso della proprietà (Meier-Hayoz, op.cit., n. 91, art. 679).
L’entità dell’inconveniente lamentato dall’istante e oggetto della controversia è provata dalla documentazione fotografica prodotta sub G e descritta dal perito giudiziario. Da queste prove si deduce che, sulle facciate esterne, all’altezza dei cornicioni che separano orizzontalmente il piano terreno dalla parte superiore dei due edifici, sono presenti segni di umidità, concentrati verso il punto in cui le facciate combaciano.
All’istante incombeva l'onere di provare l’origine di questo stato di fatto, in particolare gli addebiti mossi alla controparte. Il pretore ha indicato come cause dell’inconveniente -relativamente all’applicazione dell’art. 679 CC- la presenza di un filo elettrico atto a convogliare acqua piovana nel punto indicato, nonché la caduta di acqua, in caso di forti piogge, da uno sgocciolatoio in rame sporgente dal tetto della proprietà __________, affermando che questa conclusione sarebbe confortata dalla perizia privata __________.
Il riferimento a questo parere non è decisivo, né -per altro- può essere condiviso. A prescindere dal suo valore probatorio formale, esso si fonda infatti su tutt’altri elementi di quelli indicati dalla perizia giudiziaria. Pur con tutte le riserve espresse e ripetute rispetto al carente approfondimento del suo studio, l’arch. __________ giunge a definire “evidente, con una buona percentuale di sicurezza che la causa dei danni provenga dalla ____________________ (doc. H); tuttavia egli formula questa tesi ipotizzando che l’umidità si infiltri sulla facciata __________ scorrendo sotto le lastre di pietra che rivestono parte della facciata __________ Non v’è quindi nessun riferimento né al filo elettrico, né allo sgocciolatoio di cui di dirà in seguito.
Rettamente il primo giudice non ha tenuto conto delle cause qui indicate ai punti (1) e (3), mentre le altre concause non possono essere escluse nel giudizio in esame.
Per quanto riguarda il filo elettrico, il perito ha specificato in sede di delucidazione (ma lo si vede bene anche nella documentazione fotografica) che il cavo d’acciaio cui è stato collegato è infisso nella parete __________, ma determinante è il fatto che il filo elettrico, collegato in alto al tetto della proprietà _________ (delucidazione peritale, ad 7), è in grado di convogliare una maggior quantità d’acqua meteorica proprio al confine fra le due facciate. Ma anche lo sgocciolatoio del tetto __________ può determinare lo stesso effetto: al proposito, il perito -in sede di delucidazione orale (ad 9)- non ha inteso ritrattare la propria opinione in merito: egli ha soltanto precisato che lo schizzo da lui allegato alla perizia scritta non descrive con esattezza la situazione (“le traiettorie 1, 2 e 3 non sono determinanti”), ma ha ribadito che, cadendo oltre la grondaia della casa __________, a seconda dell’intensità della pioggia, l’acqua di deflusso può causare -per quanto riguarda quest’ultima- “assorbimento d’acqua dall’intonaco”.
Contrariamente alle censure ricorsuali, le conclusioni del primo giudice non sono pertanto arbitrarie poiché si basano su una sostenibile valutazione della perizia giudiziaria nella quale il perito, chiamato a pronunciarsi sulle cause delle infiltrazioni lamentate dall’istante, ha dato una sufficiente e logica spiegazione dell’inconveniente.
Gli accenni del ricorrente ad altre cause del danno sono legittime; sta il fatto che il perito anche di queste ha tenuto debito conto, ma non va dimenticato che il suo mandato è stato quello di individuare cause specifiche relativamente all’eccessiva umidità in un particolare punto della facciata dell’immobile __________
Irrilevante, poiché non atto ad interrompere il nesso di causalità tra la caduta di acqua dovuta allo sgocciolatoio troppo corto e al filo elettrico, e l’evento dannoso, è pure il fatto che la facciata dell’istante presentava fessurazioni capillari a nido di ragno causate da un’esecuzione difettosa dell’intonaco. Il fatto, pacifico, è stato considerato dal primo giudice nella fissazione del risarcimento accordato all’istante.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso 5 febbraio 1996 __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in :
a) tassa di giustizia fr. 250.-
b) spese fr. 50.-
fr. 300.-
già anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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