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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.47
Data decisione, Autorità: 03.08.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00047
Lugano 3 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 febbraio 1995 presentato da
contro
la sentenza 14 febbraio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro promossa con istanza 6 aprile 1994 da
patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 2’600.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti.
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 6 aprile 1994 __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’600.-, importo corrispondente alla tredicesima mensilità per il 1993 e pro rata temporis per il 1994.
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la pattuizione del pagamento della tredicesima mensilità. In merito all’indicazione riportata sulla ricevuta 24 dicembre 1992 sottoscritta dalla lavoratrice sulla quale figura “salario 13.a in base al periodo di assunzione”, osserva che nonostante il tenore della dicitura il versamento in questione deve essere considerato quale gratifica unica senza che questo abbia fatto sorgere alcun diritto per la dipendente.
Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie in particolare della ricevuta 24 dicembre 1992 dalla quale emergerebbe l’accordo delle parti, o quanto meno il diritto della lavoratrice di attendersi al pagamento della tredicesima, ha concluso all’accoglimento dell’istanza.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al pretore di aver violato norme procedurali essendo stato citato all’udienza di contraddittorio senza che gli sia stata preventivamente notificata dalla Pretura l’istanza. Nel merito egli rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie concludendo alla pattuizione tra le parti del pagamento della tredicesima mensilità quando invece trattavasi di una gratifica versata alla dipendente. Al proposito egli rinvia ai conteggi di stipendio allestiti per gli altri dipendenti e alle deposizioni testimoniali dalle quali si evince che la tredicesima non è stata pattuita con nessun dipendente.
Con osservazioni 6 marzo 1995 la controparte postula la reiezione del gravame in quanto temerario.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
Dal verbale di quella discussione non risulta che il convenuto abbia lamentato di essere limitato nei suoi diritti processuali; anzi egli ha dimostrato di poter prendere posizione sull’istanza punto per punto.
Di fronte a questo stato di cose questa Camera non intravede nessuna violazione di norme procedurali ad opera del primo giudice.
un’ arbitraria valutazione delle prove con particolare riferimento all’accertamento pretorile secondo il quale alla dipendente spetterebbe la tredicesima, circostanza a suo dire smentita sia dalle deposizioni dei testi che dal plico di conteggi salariali prodotti e relativi agli altri dipendenti, prove queste dalle quali risulterebbe che nessuno dei dipendenti dell’insorgente ha percepito la tredicesima.
Orbene, questa interpretazione delle risultanze istruttorie fornisce semplicemente una diversa versione dei fatti più favorevole all’insorgente, senza che ciò basti a dimostrare che quella fornita dal pretore è errata o insostenibile.
Per quanto attiene alle deposizioni dei testi __________ e __________ (cfr. verbale 28 settembre 1994) queste non possono essere ritenute a sostegno della tesi ricorsuale poiché, come giustamente rilevato dal pretore, i testi sentiti, entrambi alle dipendenze dell’insorgente, l’uno impiegato a ore l’altra solo durante il periodo estivo, godevano di uno statuto particolare ben diverso da quello della dipendente __________ impiegata a tempo pieno. Anche per quanto concerne il riferimento ai conteggi allestiti per gli altri dipendenti e dai quali risulterebbe che nessuno ha percepito la tredicesima, questa circostanza non prova ancora che anche a __________ sia stato riservato identico trattamento.
L’osservazione poi del primo giudice che dal plico dei conteggi salariali agli atti mancherebbero quelli relativi alle altre due impiegate a tempo pieno __________ e __________, non può essere considerata arbitraria poiché corrispondente al vero.
Comunque sia, sulla base della ricevuta 24 dicembre 1992, la cui valutazione non è stata contestata dal ricorrente, il pretore era legittimato a ritenere che tra le parti fosse stato pattuito il versamento della tredicesima.
Da ultimo, con riferimento alla sottoscrizione da parte della lavoratrice dei conteggi relativi al 1993 e al mese di gennaio 1994 con l’indicazione “a liquidazione”, occorre rilevare come quest’indicazione non comporti per la lavoratrice una rinuncia a quanto di sua spettanza. Infatti l’art. 341 cpv. 1 CO prescrive che durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo all’allestimento del conteggio finale, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, laddove deve intendersi sia una rinuncia esplicita che tacita (DTF 105 II 41). Ciò significa che il lavoratore non può rinunciare ai diritti conferitigli dal contratto o dal Codice delle obbligazioni, tra i quali rientra evidentemente il diritto alla tredicesima mensilità quale parte integrante dello stipendio.
Non essendo ravvisabile nella sentenza impugnata, in particolare nella valutazione delle prove ad opera del primo giudice, arbitrio alcuno, questa non può essere cassata.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 23 febbraio 1995 __________ è respinto.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.
__________ verserà alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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