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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.46
Data decisione, Autorità: 21.06.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00046
Lugano 21 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 febbraio 1995 presentato da
contro
la sentenza 8 febbraio 1995 del Pretore del distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 20 ottobre 1994 da
patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’ escusso al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
L’ente locato è stato restituito alla proprietaria il 22 luglio 1994 a seguito di una procedura di sfratto da lei promossa per mora del conduttore.
Con istanza 20 ottobre 1994 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’escusso al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 4’092.75, per le pigioni arretrate da ottobre 1993 a luglio 1994 (esclusi i mesi di marzo e maggio 1994 regolarmente pagati) e di fr. 592.- quale risarcimento dei danni cagionati all’ente locato, dedotto l’importo versato dall’ inquilino a titolo di garanzia.
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria osservando che le pigioni arretrate non sono 8 bensì 7, egli ha contestato inoltre la richiesta risarcitoria formulata dall’istante sostenendo che il danno al pavimento da questa lamentato esisteva già all’ inizio della locazione. Il convenuto ha opposto infine in compensazione un proprio credito di importo superiore a quello vantato da controparte e relativo a lavori di miglioria da lui effettuati nell’ente locato.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito al quale l’escusso non ha opposto valide eccezioni, ha accolto l’istanza.
Con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base delle argomentazioni già esposte in prima sede.
Con osservazioni 24 marzo 1995 la controparte postula la reiezione del gravame eccependone la nullità dal punto di vista formale.
Nel caso concreto, dalla lettura del ricorso si può dedurre che il ricorrente fonda il proprio gravame sull’art. 327 lett. g CPC rimproverando al primo giudice un’arbitaria valutazione delle prove.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.
In quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con al quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro ad una determinata persona, essenziale è in ogni caso che dal raffronto dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338;DTF 106 III 99, 114 III 71;Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 151-152).
Sebbene non debba necessariamente essere quantificato, il debito riconosciuto deve essere agevolmente determinabile.
Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA).
Per quanto attiene alla pretesa di __________ relativa al pagamento delle pigioni, va rilevato che per costante giurisprudenza il contratto di locazione costituisce riconosci-mento di debito per le pigioni scadute (Pancahud/Caprez, op. cit., § 74, p. 190).
Nella concreta fattispecie la locataria procede nei confronti del conduttore per l’incasso di otto mensilità, arretrati che il conduttore nel suo scritto 2 settembre 1994 riconosce giustificando comunque il mancato pagamento di una mensilità con il fatto che a suo tempo la proprietaria gli avrebbe condonato quest’importo a dipendenza dell’inabilità dell’ente locato. Ora, non avendo il convenuto minimamente reso verosimile questa circostanza, ciò che gli sarebbe stato possibile mediante la prova del ventilato accordo oppure mediante la prova dell’inabilità dell’ente locato, la sua opposizione al pagamento della pretesa avversaria si rivela infondata.
Per quanto concerne invece la richiesta di risarcimento dei danni riscontrati nel pavimento al momento della riconsegna dell’ente locato e quantificati in fr. 592.- come risulta dalla fattura di cui al doc. L, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice non esiste al proposito alcun riconoscimento di debito da parte dell’escusso. Infatti, la sottoscrizione da parte del conduttore del verbale di constatazione dei danni allestito al momento della riconsegna dell’appartamento non significa ancora che questi abbia voluto assumersene la responsabilità e il relativo risarcimento. Questo documento attesta unicamente l’esistenza del danno al momento della riconsegna dell’ appartamento ma non, in difetto della prova dell’assenza del danno all’inizio della locazione, che l’inquilino uscente intenda assumersene la responsabilità e ne riconosca il relativo risarcimento, tanto meno relativamente a una determinata somma di denaro.
Per la spesa relativa alla riparazione del pavimento e pari a fr. 592.- non esiste quindi alcun riconoscimento di debito.
Alla luce di questi principi l’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso con riferimento a lavori di miglioria da lui eseguiti nell’ ente locato non può neppure essere considerata ai fini del presente giudizio non essendo stata resa nemmeno verosimile.
Per quanto attiene alla ripartizione di tasse e spese di giustizia, la maggiore soccombenza dell’escusso sia in prima che in seconda sede giustifica di addebitargli 1/5 delle stesse, come pure un’adeguata indennità a titolo di ripetibili di questa sede a favore della controparte.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 22 febbraio 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 8 febbraio 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza è rigettata in via provvisoria limitatamente
all’importo di fr. 3’500.75 l’opposizione interposta al precetto
esecutivo no. __________dell’UEF di Bellinzona.
La tassa di giustizia globale di fr. 50.- da anticiparsi dalla
parte istante rimane a suo carico per 1/5 mentre la rimanenza
di 4/5 è posta a carico del convenuto che rifonderà alla
controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.- già anticipati dal ricorrente rimangono a suo carico per i 4/5 mentre la rimanenza di 1/5 deve essere posta a carico della controparte. __________ verserà inoltre alla controparte un’indennità di fr. 120.- a titolo di ripetibili ridotte di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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