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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.43
Data decisione, Autorità: 23.11.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00043
Lugano 23 novembre 1995/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 febbraio 1995 presentato da
contro
la sentenza 10 febbraio 1995 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 8 giugno 1994 da
con la quale si chiedeva il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
All’udienza indetta per il contraddittorio l’escusso si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’esistenza agli atti di una valido riconoscimento di debito ritenuto che il contratto di adesione prodotto da controparte sarebbe nullo poichè sotto-scritto quando egli era minorenne.
Con il querelato giudizio il primo giudice, ritenendo abusiva e pretestuosa l’eccezione di nullità del contratto sollevata dall’ escusso dopo che per oltre 30 anni ne ha ossequiato i contenuti versando regolarmente le quote di affiliazione, ha accolto l’istanza.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 21 febbraio 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto esecutivo, concludendo all’esistenza di un valido riconoscimento di debito individuato nel formulario di adesione al sindacato 30 maggio 1956. Rileva che comunque dal quel documento non emerge l’entità del credito posto in esecuzione.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
In quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti: essenziale è che ne risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con al quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro ad una determinata persona (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, 1984, Vol. I, p. 259; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 151-152).
Quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il contratto di adesione sottoscritto dal convenuto il 30 maggio 1956 quando gli mancavano pochi giorni al raggiungimento della maggiore età, contratto al quale egli si è attenuto pagando le quote di affiliazione sino al giorno in cui ha notificato la disdetta 4 febbraio 1993.
Questo importante elemento fattuale è stato affermato nell’istanza e non è stato contestato dall’escusso in sede di contraddittorio dove anzi ha sostenuto che “il fatto che egli abbia pagato le tasse annuali per diverso tempo non è sufficiente per ritenere il contratto un riconoscimento di debito”. Ogni diversa considerazione su questo tema, esposta in sede di ricorso non può essere tenuta pertanto in considerazione, costituendo fatto nuovo (art. 321 CPC).
Per questo motivo, ravvisabile d’ufficio, la sentenza impugnata - nel principio
Non essendo contestato il periodo di disdetta, il credito dell’ istante può essere riconosciuto limitatamente a fr. 249.60.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 20 febbraio 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 febbraio 1995 del Giudice di pace del circolo di Carona è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
L’istanza è parzialmente accolta.
Conseguentemente l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UE di Lugano è respinta in via provvi-
soria limitatamente all’importo di fr. 249.60
2 La tassa di giustizia di fr. 80.-, comprensiva delle spese
postali, da anticipare come di rito, è posta a carico delle parti
in ragione di ½; compensate le indennità.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipate dal ricorrente, vanno suddivise tra le parti in ragione di metà.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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