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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.41
Data decisione, Autorità: 31.05.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00041
Lugano 31 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi, Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 febbraio 1995 presentato da
patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 25 gennaio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 2 settembre 1994 da
__________ rappr. da__________ __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 2’585.80 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no.__________ dell’UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 2 settembre 1994 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’585.80 a saldo delle fatture 10 e 16 dicembre 1993 (doc. B e C) emesse per spese varie relative alla degenza ospedaliera della convenuta avvenuta dal 3 al 5 novembre 1993;
che la convenuta nulla ha eccepito in merito alla pretesa avversaria rinunciando a comparire alle due udienze indette per la discussione dell’istanza;
che con il querelato giudizio il pretore, giudicando sulla base degli atti in suo possesso, non contestati dalla controparte, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; la ricorrente rimprovera al primo giudice una valutazione manifestamente erronea degli atti di causa, in particolare per aver fondato il proprio giudizio unicamente sulle fatture prodotte dalla parte istante senza che questa abbia fornito la prova che gli competeva ex art. 8 CC della sussistenza del proprio credito in particolare dell’effettiva degenza ospedaliera dell’insorgente;
che la controparte ha rinunciato a formulare osservazioni al gravame;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3);
che non avendo partecipato alle udienze di discussione dell’istanza e della documentazione alla stessa allegata, l’insorgente si è in sostanza preclusa la possibilità di esporre le proprie ragioni in prima sede, sottraendole così anche alla valutazione del pretore;
che la conseguenza di tale mancata contestazione è rappresentata dal fatto che -all’infuori di specifiche censure di cassazione assenti nel concreto- le argomentazioni contenute nel ricorso sono improponibili poiché non è consentito alle parti di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in sede di cassazione (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che, nel rispetto delle regole sull’onere della prova, sta al giudice di considerare gli elementi a sua disposizione sufficienti o no a sostegno dell’istanza;
che nella concreta fattispecie la parte istante, producendo le fatture di cui ai doc. B e C, ha sufficientemente sostanziato la propria pretesa senza che ci si potesse attendere l’offerta di ulteriori prove quando i fatti dell’istanza sono rimasti incontestati; la produzione di ulteriori mezzi di prova si sarebbe infatti resa necessaria unicamente nel caso in cui la convenuta, facendo prova delle necessaria diligenza processuale, avesse
partecipato al contraddittorio esponendo le contestazioni che invece espone per la prima volta nel ricorso;
che in ogni caso la ricorrente è malvenuta ad opporsi al pagamento per i motivi qui proposti quando, interponendo opposizione al PE fattole intimare, ha solo sostenuto che le spese ospedaliere andavano pagate dall’assicurazione e non da lei;
che quindi il giudizio pretorile che ha concluso all’accoglimento dell’istanza ritenendo sufficientemente comprovato il credito di parte istante sulla base delle fatture 10 e 16 dicembre 1993, deve essere confermato;
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 14 febbraio 1995 __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr. 50.- fr. 200.-
già anticipati dalla ricorrente rimangono a suo carico. Non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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