AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.37
Data decisione, Autorità: 22.02.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00037
Lugano 19 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Spartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e Enrico Giani
segretaria:
Claudia Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 febbraio 1995 presentato da
(patr. dall’avv. __________)
contro
la sentenza 1° febbraio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna emanata nell’ambito della procedura fallimentare in via cambiaria promossa con istanza 11 gennaio 1995 dalla ricorrente nei confronti di
(patr. dall’avv. __________)
con la quale si chiedeva la pronuncia del fallimento del convenuto, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 11 gennaio 1995 il __________ ha promosso nei confronti dell’ing. __________ un’istanza tendente alla pronuncia del fallimento di quest’ultimo sulla base dell’esecuzione cambiaria (PE no. __________dell’UEF di Locarno);
che con sentenza 1° febbraio 1995 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha respinto l’istanza di fallimento in difetto di un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 188 LEF e meglio per il fatto che con decreto 12 gennaio 1995 il Presidente della Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’appello ha concesso effetto sospensivo all’appello inoltrato dall’ing. __________ contro la sentenza 27 dicembre 1994 con la quale il pretore medesimo ha respinto l’opposizione al PE cambiario;
che con ricorso per cassazione 7 febbraio 1995 il __________ ha impugnato il giudizio pretorile chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; la ricorrente rimprovera al primo giudice una manifesta violazione di norme di diritto procedurale per il fatto che questi avrebbe emanato la decisione impugnata senza esserne legittimato ritenuto che la procedura fallimentare in via cambiaria che ci occupa era sospesa a seguito della concessione dell’effetto sospensivo all’appello pendente dinanzi alla CEF;
che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che in materia di esecuzione cambiaria la decisione con cui il giudice accorda o rifiuta il fallimento non è suscettibile di un rimedio di diritto ordinario all’autorità giudiziaria superiore, non permettendo l’art. 189 cpv. 2 LEF di applicare l’art. 174 LEF trattandosi di silenzio qualificato (CEF 24 settembre 1993 in re K.SA/A; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 265; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 4. ed., 1988, § 37 m. 2 e 45; Favre, Droit des poursuites, 1974, p. 282; Fritzsche, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, vol. II, 2 ed., 1968, p. 28);
che tuttavia il Tribunale federale, limitatamente ai rimedi di diritto della procedura cantonale, ha precisato che il disposto di cui all’art. 189 cpv. 2 LEF esclude i rimedi ordinari di diritto previsti dall’art. 36 LEF ma non quelli di diritto straordinario, in altre parole non è preclusa ai cantoni la facoltà di prevedere un rimedio straordinario contro le decisioni con cui il giudice accorda o rifiuta il fallimento nell’ambito dell’esecuzione cambiaria a condizione che questo rimedio si mantenga entro i limiti del ricorso di diritto pubblico (DTF 107 III 309, 103 Ia 494 segg.; SJ 1980 220 segg.; Gilliéron, op.cit., p. 265);
che la legislazione ticinese nulla prevede a questo proposito, mentre il ricorso per cassazione è previsto unicamente contro le sentenze emanate dai Giudici di pace e dai pretori come istanza unica, ossia nell’ambito della loro competenza inappellabile (art. 13 LOG);
che prevedendo la competenza esclusiva dei pretori a decidere le questioni relative ai fallimenti in genere (art. 385 cpv. 2 CPC), il legislatore ha comunque chiaramente voluto sottrarre siffatta materia al criterio del valore litigioso che determina invece i limiti di competenza della cassazione;
che quindi, contrariamente alla tesi ricorsuale, il CPC non prevede la possibilità di utilizzare il rimedio straordinario della cassazione contro la decisione con cui il giudice accorda o rifiuta il fallimento nell’ambito della procedura cambiaria;
che in applicazione dell’art. 313 bis CPC si giustifica di decidere la presente fattispecie senza notificare l’atto ricorsuale alla controparte per eventuali osservazioni.
Per i quali motivi,
richamati gli art. 327 segg. e per le spese la TarLEF
dichiara:
Il ricorso 7 febbraio 1995 del __________ è irricevibile.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.--, sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno- Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster