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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.35
Data decisione, Autorità: 21.02.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00035
Lugano 21 febbraio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Spartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e Enrico Giani
segretaria:
Claudia Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27 ottobre 1994 presentato da
contro
la sentenza 6 ottobre 1994 del Giudice di pace del circolo di Taverne dipendente da istanza 5 agosto 1994 di
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 895.-- oltre accessori nonchè il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la capacità processuale di controparte nonché la sussistenza di un contratto di compravendita. La merce indicata nella fattura litigiosa le sarebbe infatti stata donata dal direttore della Boutique signor __________ al quale sostiene di essere stata legata da un rapporto di amicizia.
Con sentenza 6 ottobre 1994 il giudice di pace ha accolto l’istanza non ritenendo comprovata la tesi di parte convenuta circa la consegna dei capi di abbigliamento a titolo gratuito. A mente del primo giudice il silenzio manifestato dalla convenuta al ricevimento della fattura litigiosa comproverebbe la fondatezza della pretesa avversaria.
Con il presente tempestivo gravame la ricorrente, fondandosi sui titoli di cassazione di cui all’art. 327 lett. e) e g) CPC, postula l’annullamento della sentenza del giudice di pace.
A mente della ricorrente nell’operato del primo giudice è ravvisabile una lesione del suo diritto di essere sentita in considerazione del fatto che questi non l’ha ammessa alla prova delle sue allegazioni mediante i testimoni citati in sede di contraddittorio. Nel merito l’insorgente rimprovera al giudice di aver arbitrariamente concluso alla sussistenza di un contratto di compravendita sulla base della solo esistenza di una fattura non contestata.
Con osservazioni 23 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.
Questo disposto garantisce quindi alle parti il diritto di essere sentite (DTF 101 Ia 296; Rep 1980 1; Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del CPC, 1981, p. 184) nel quale concetto non rientra solo il diritto alla parola e la possibilità di prendere posizione sulle argomentazioni e contestazioni sollevate dalla controparte, ma anche l’obbligo per il giudice di chiarire ogni contestazione, non rifiutando ingiustamente i mezzi di prova offerti e motivando la propria decisione (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 327, n. 17).
Ritenuto che la prova offerta deve essere rilevante ed atta a risolvere un fatto controverso, la concludenza della stessa è sottoposta ad una valutazione anticipata da parte del giudice che rifiuterà di ammetterla se essa è manifestamente inefficace o irrilevante.
Nella concreta fattispecie il primo giudice ammette che,nel corso dell’udienza di contraddittorio la convenuta _________ ha prodotto un memoriale di risposta. Nel medesimo, oltre a sollevare censure di natura formale e attinenti alla capacità processuale della parte istante, ha contestato l’esistenza di un qualsiasi contratto di compravendita con quest’ultima. A sostegno della propria tesi difensiva secondo la quale i capi di abbigliamento fatturati le sarebbero stati donati dal signor __________, la convenuta ha chiesto l’audizione quali testi del __________ medesimo e di altre due persone.
Orbene, nel giudizio impugnato nulla viene detto in merito alle prove offerte dalla parte convenuta né tantomeno viene indicato il motivo per il quale il giudice avrebbe deciso di rinunciare all’ assunzione dei testi proposti. Né dal verbale dell’udienza è possibile dedurre se il memoriale e le prove in esso offerte siano stati discussi dalle parti.
Siffatto modo di procedere del primo giudice, che senza dare spiegazione alcuna in sentenza ignora semplicemente le prove offerte dalla parte convenuta, configura a non dubitarne il motivo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC.
Per questo motivo, ritenuto che con il proprio agire il primo giudice non solo ha violato il diritto di essere sentito della parte convenuta ma ha pure contravvenuto al chiaro disposto di cui all’art. 182 cpv. 2 CPC secondo il quale il giudice che rifiuta una prova deve motivare il diniego al più tardi con la sentenza, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata.
Trattandosi di una violazione che non può essere sanata in questa sede, gli atti devono essere rinviati al primo giudice affinché proceda all’istruttoria dopo aver discusso con le parti la rilevanza delle prove e dopo aver statuito sulle stesse.
dichiara e pronuncia
Di conseguenza la sentenza 6 ottobre 1994 del Giudice di pace del circolo di Taverne è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi del considerando no. 4.
verserà alla ricorrente la somma di fr. 80.-- a titolo di indennità di questa sede.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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