AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2010.7
Data decisione, Autorità:
24.03.2010, TCA
Titolo:
Ricorso in lingua tedesca senza adeguata motivazione e senza precise conclusioni. Irricevibile
Raccomandata
Incarto n.
30.2010.7
ir/gm
Lugano
24 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso dell'11 febbraio 2010
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14
gennaio 2010 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
considerato, in
fatto ed in diritto
• che RI 1 si è rivolta al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni con atto intestato Einsprache, datato 11
febbraio 2010;
• che con il suo gravame, redatto in lingua tedesca, la signora RI
1 si aggrava contro decisione su opposizione 14 gennaio 2010 della Cassa CO 1,
essa pure redatta in lingua tedesca;
• che RI 1 è stata, con decreto 16 febbraio 2010, invitata a
volere ossequiare i presupposti di cui all'art. 3 Lptca ed a tal fine le sono
stati concessi 15 giorni per tradurre ed emendare il gravame, con
l'avvertenza che se il termine fosse stato disatteso, il Tribunale non sarebbe
entrato nel merito dello stesso;
• che il termine concesso scadente il 15 marzo 2010 è decorso infruttuosamente;
• che
alla luce della mancata reazione al decreto 16 febbraio 2010 del Tribunale, in assenza anche di un contatto per lettera o telefonico e senza
alcuna richiesta di proroga del termine o di aiuto, si deve ritenere l'atto
formulato da RI 1 come irricevibile siccome non tradotto e non emendato.
Per questi
motivi
decreta
-
Il
ricorso 11 febbraio 2010 formulato da RI 1 è irricevibile nel senso delle considerazioni
esposte.
-
Non
si prelevano tasse e spese.
-
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
- Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente
decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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