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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.34
Data decisione, Autorità: 23.02.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00034
Lugano 23 febbraio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Spartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e Enrico Giani
segretaria:
Claudia Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 settembre 1994 presentato dal
contro
la sentenza 13 settembre 1993 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona promossa con istanza 28 maggio 1993 da
(rappr. da __________)
con la quale si chiedeva il rigetto dell’opposizione interposta dal Comune di Bellinzona al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona nonchè la sua condanna al pagamento di fr. 500.-- oltre accessori, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 28 maggio 1993 il __________ ha convenuto in giudizio il Comune di _________ al fine di ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione da questi interposta al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr 500.-;
che con sentenza 13 settembre 1994 il Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha parzialmente accolto l’istanza, ossia limitatamente all’importo di fr. 350.-;
che con atto ricorsuale 23 settembre 1994 il Comune di __________ ha impugnato la decisione del giudice di pace chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice la manifesta violazione di diverse norme procedurali e l’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie;
che con scritto 4 novembre 1994, trasmesso a questa Camera dalla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona l’8 novembre 1994, il signor __________, rappresentante dell’istante sulla base della procura 15 gennaio 1993, ha dichiarato di ritirare l’istanza di rigetto dell’opposizione inoltrata il 28 maggio 1993;
(Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 1979, p. 362 segg.);
che pertanto l’intero procedimento scaturito dall’ istanza 28 maggio 1994 è divenuto inutile;
che di conseguenza il ricorso in esame dev’ essere stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d’oggetto (art. 352 CPC);
che nella concreta fattispecie la desistenza della parte istante equivale a soccombenza della medesima in entrambe le sedi, onde devono esserle addebitate tutte le spese, le tasse di giustizia e le ripetibili richieste;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese gli art. 147 segg. CPC
dichiara e pronuncia:
Il ricorso per cassazione 23 settembre 1994 del Comune di __________, così come la causa inc. no. 243-1993 della giudicatura di pace di Bellinzona, sono stralciati dai ruoli.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-,
sono poste a carico del __________ che rifonderà al Comune di _________ la somma di fr. 200.- a titolo di ripetibili di entrambe le sedi giudiziarie.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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