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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.22
Data decisione, Autorità: 23.08.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00022
Lugano 23 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 settembre 1994 presentato da
patr. dall’avv. __________
Contro
la sentenza 28 giugno 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 13 gennaio 1992 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 4’957.- oltre accessori nonchè il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Dopo aver accettato la proposta di viaggio di cui al doc. A allestita dal corrispondente africano della convenuta e che prevedeva un costo di circa fr. 3’000.- per persona escluso il trasferimento aereo da Zurigo a __________, il signor _________ ha provveduto al pagamento di fr. 6’000.- mentre un ulteriore versamento di fr. 6’950.- gli venne richiesto il 5 novembre 1990, per un totale quindi di fr. 12’950.-.
In merito al versamento di fr. 6’950.-, l’istante sostiene di averlo effettuato a titolo di deposito ritenuto che al suo rientro dalle vacanze la convenuta, a dipendenza di eventuali modifiche di programma, avrebbe allestito un conteggio finale. Quest’ultima, dal canto suo, ha considerato questo versamento a saldo del costo complessivo del viaggio il cui prezzo finale ha subito delle maggiorazioni a dipendenza delle variazioni di programma richieste dai signori __________.
La convenuta si è quindi opposta alla pretesa avversaria contestando di aver agito quale mandataria per l’organizzazione del viaggio ma di aver funto semplicemente da intermediaria con l’agenzia sudafricana che ha allestito il programma del viaggio fissandone i relativi prezzi, percependo per il suo lavoro l’usuale provvigione del 10%. Contesta inoltre una qualsiasi responsabilità per le pretese differenze di costo tra quanto fornito all’istante e quanto pattuito ritenuto in ogni caso che eventuali maggiorazioni di costo sono da addebitare ai cambiamenti di programma richiesti dall’istante medesimo.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non ritenendo comprovata la pretesa fatta valere dall’istante, in particolare non avendo questi apportata la prova che quanto fornitogli non corrispondeva, limitatamente al costo, a quanto promesso dalla convenuta.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il giudizio pretorile chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.
Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie dalle quali, a suo dire, emergerebbe la prova che la convenuta si è indebitamente arricchita ritenuto che l’importo da questa percepito per il viaggio era superiore al costo effettivo delle prestazioni ricevute, il tutto come si evincerebbe dai doc. I e L.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza (II CCA 16 aprile 1991 in re CS/S. SA).
In conseguenza di questa norma la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
Nel rispetto di questo principio il giudice cantonale valuta poi nel modo previsto dal diritto procedurale, secondo il suo libero convincimento (art. 90 CPC), quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo, e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (DTF 84 II 33; Rep 1989 pag. 440; Kummer, op.cit., n. 64 ad art. 8 CC).
Chi intende far valere una pretesa di indebito arricchimento deve quindi dimostrare l’inesistenza della causa che si suppone essere a fondamento della prestazione di cui si chiede la restituzione. Questo perchè la volontaria effettuazione di una prestazione crea la presunzione dell’esistenza dell’obbligazione che si intendeva estinguere per mezzo di tale prestazione. Non tocca perciò a chi intende trattenere la prestazione ricevuta dimostrare l’esistenza della causa della stessa ma invece a chi la rivendica dimostrare la sua inesistenza o l’errore in cui è incorso circa l’esistenza della causa (DTF 106 II 31; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 1988, pag. 657 e 667; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 1992, n. 80 ad art. 62 CO).
Il motivo principale del ricorso sta nel fatto che il pretore non avrebbe riconosciuto come provata la circostanza per cui la convenuta ha incassato un importo superiore a quello del costo effettivo delle prestazioni di cui il ricorrente ha beneficiato nel corso del suo soggiorno in Sud Africa. Ora, dalle risultanze processuali emerge che per la copertura dei costi relativi al viaggio intrapreso dall’istante la convenuta ha versato al suo corrispondente africano, la società __________, ZAR 22’398 pari a fr. 11’758.95 (doc. 3), mentre l’istante ha versato alla convenuta l’importo di complessivi fr. 12’950.-: la differenza di fr. 1’191.05 corrisponde quindi alla provvigione di spettanza della convenuta, provvigione che l’istante ha riconosciuto di dovere (cfr. verbale 26 maggio 1992), per il che è escluso si possa parlare di indebito arricchimento.
Per quanto attiene poi al preteso diritto dell’istante alla rifusione di quanto versato in più alla convenuta rispetto al costo effettivo delle prestazioni di cui ha beneficiato, dai documenti I e H si evince unicamente il costo di certe prestazioni così come fatturato direttamente da chi le erogava. In difetto di una fatturazione dettagliata ad opera della convenuta, fatturazione che non risulta essere stata richiesta dall’istante, non è possibile fare un confronto tra quanto effettivamente pagato dall’agenzia __________ rispetto a quanto fatturato dagli operatori turistici interessati in Sud Africa.
Di conseguenza, ritenuto che come si evince dalla deposizione della teste __________, deposizione che l’istante pur dissentendo dal contenuto non ha comunque contestato siccome inveritiera, il versamento di fr. 6’950.- era da considerarsi a saldo del prezzo di acquisto, bisogna giocoforza concludere che il ricorrente ha accettato la proposta di viaggio per il prezzo globale di fr. 12’950.-.
A comprova di ciò basti inoltre riferirsi anche al doc. A, al quale l’istante medesimo fa più volte riferimento, che indica quale costo del viaggio, salvo eventuali modifiche del programma come di fatto è avvenuto, ZAR 10’920, ossia un importo ben superiore ai fr. 3’000.- per persona erroneamente indicati dal direttore della convenuta su questo medesimo documento.
Se ne deve dedurre che la sentenza pretorile (ancorchè al limite della carenza di motivazione) non offre il fianco a censure laddove rimprovera all’istante di non aver fatto fronte al suo onere probatorio sulla pretesa sproporzione tra prestazioni e prezzo pagato.
Su questo importo devono essere conteggiati gli interessi di mora del 5% a far tempo dal 28 novembre 1991, ossia dalla data del PE in difetto di una precedente messa in mora.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 6 settembre 1994 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 28 giugno 1994 del Pretore del distretto di Lugano. Sezione 1 è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
Di conseguenza la __________ è condannata a versare a __________ la somma di fr. 1348.40 oltre interessi del 5% a far tempo dal 28 novembre 1991.
L’opposizione interposta dalla __________ al PE no. __________dell’UE di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 1’348.40 oltre interessi del 5 % dal 28 novembre 1991.
La tassa di giustizia in fr. 300.- e le spese, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico per 5/7 mentre 2/7 vengono poste a carico della convenuta la quale rifonderà all’istante fr. 200.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 250.
già anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico per fr. 200.- mentre fr. 50.- vanno posti a carico della convenuta.
Non si assegnano ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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