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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.19
Data decisione, Autorità: 05.03.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00019
Lugano 5 marzo 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 4 gennaio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 14 febbraio 1994 da
patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 3’750.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Il contratto di lavoro, concluso verbalmente tra le parti, è stato disdetto dal datore di lavoro l’8 gennaio con effetto al 15 gennaio 1994, data sino alla quale la lavoratrice ha regolarmente percepito il salario.
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria osservando che il rapporto di lavoro instauratosi tra le parti è retto dal Contratto collettivo di lavoro per il personale di vendita (CCL) che prevede, durante il periodo di prova ossia durante i primi 3 mesi di attività, la possibilità di disdire il contratto per la fine di una settimana con preavviso di una settimana. Osserva inoltre di non essere stato a conoscenza della malattia della dipendente la quale ha abbandonato il posto di lavoro a partire dal 17 dicembre 1993, ciò che giustificherebbe il licenziamento in tronco.
Per quanto attiene alla tesi del convenuto secondo la quale le parti avrebbero concordato di porre fine al loro rapporto lavorativo per la fine del mese di dicembre 1993, il pretore se ne è discostato sia perché questa argomentazione è stata proposta solo in sede di conclusioni, quindi tardivamente, sia perché la deposizione del teste __________ non era chiara ed esplicita in questo senso.
Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare la deposizione del teste __________ dalla quale si evince l’accordo delle parti di porre fine al loro rapporto lavorativo per la fine del 1993, nonché di aver erroneamente applicato il diritto materiale concludendo a torto all’applicazione del CO anziché del CCL, almeno per quanto riguarda la durata del periodo di prova, iniziato prima della decadenza del CCL.
Con osservazioni 6 febbraio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame; nel contempo essa formula istanza per l’ottenimento del gratuito patrocinio.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
La valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice in merito alla determinazione della durata del rapporto lavorativo che vincolava le parti, impugnata dal ricorrente siccome arbitraria, non può essere censurata.
Contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, la deposizione del teste __________ che riferisce di un colloquio tra le parti intervenuto in sua presenza e secondo il quale egli avrebbe proposto l’assunzione del marito della signora __________ in sua sostituzione, non è tale da inficiare il contenuto della disdetta scritta 8 gennaio 1994. In effetti, da quella deposizione non risulta per nulla che le parti abbiano concluso un accordo per porre fine al loro rapporto di lavoro per la fine del 1993.
La conclusione pretorile secondo la quale la tesi del convenuto circa l’esistenza di un simile accordo non sarebbe proponibile, sia perché proposta tardivamente
Secondo l’art. 357 cpv. 1 CO, ove il contratto collettivo non disponga altrimenti le disposizioni circa la conclusione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro hanno, durante la validità del contratto collettivo, effetto diretto e imperativo per i datori di lavoro e i lavoratori vincolati.
In altri termini, la validità delle disposizioni normative del CCL è limitata a coloro i quali vi partecipano, cioè i datori di lavoro direttamente stipulanti o quelli appartenenti alle associazioni di categoria stipulanti per una parte, e per l’altra parte i lavoratori aderenti alle associazioni che hanno aderito al CCL (art. 356 cpv. 1 CO). A questi, con il consenso delle parti che hanno stipulato il CCL possono aggiungersi singoli datori di lavoro o singoli lavoratori non aderenti alle associazioni stipulanti (art. 356b cpv. 1 CO; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvetragrecht, 5a. edizione, 1992, n. 3 ad art. 356b CO; Schweingruber/Bigler, Commentaire de la convention collective de travail, 2a. edizione, 1973, pag. 41).
In forza della LF concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, l’autorità competente può infine estendere l’applicazione di un determi-nato CCL a tutti i datori di lavoro e ai lavoratori di un certo ramo o di una certa professione (II CCA 9 dicembre 1993 in re O./P.SA).
Nel caso concreto, dagli accertamenti esperiti d'ufficio da questa Camera risulta che al CCL per il personale di vendita scaduto il 31 dicembre 1993 non era stato conferito carattere obbligatorio (cfr. Dichiarazione 27 ottobre 1995 della Commissione paritetica per il personale di vendita).
Inoltre, al momento dell’assunzione dell’istante solo il datore di lavoro era affiliato a un’associazione aderente al CCL (cfr. scritto 7 novembre 1995 del patrocinatore di __________) mentre la dipendente non era affiliata a nessun’organizzazione sindacale (cfr. lettera 30 gennaio 1996 del suo patrocinatore).
Da queste risultanze bisogna concludere che al contratto di lavoro che ci occupa non tornano applicabili le norme del CCL bensì quelle del CO, ragione per la quale diviene superfluo l’esame affrontato dal pretore circa la durata degli effetti normativi di un CCL allorquando questo cessa di essere in vigore.
La verifica della validità ed efficacia della disdetta notificata dal datore di lavoro deve pertanto essere effettuata sulla base degli art. 335a segg. CO. Ne discende che la conclusione del primo giudice secondo la quale la disdetta 8 gennaio 1994 è efficace per la fine di febbraio 1994 non può essere censurata essendo il frutto di una corretta applicazione dei combinati disposti di cui agli art. 335b cpv. 1 e 335c cpv. 1 CO (Streiff/von Kaenel, op.cit., art. 355b CO, N. 3). Il periodo mensile di prova era ampiamente trascorso al momento della disdetta.
Per questi motivi, la sentenza impugnata, nella quale non è ravvisabile alcun titolo di cassazione - tantomeno nel suo esito - deve essere confermata.
A dipendenza della natura della lite, essa concerne esclusiva-mente il patrocinio della ricorrente.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 di __________ è respinto.
è posta la beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio nella sede ricorsuale dell'avv. __________.
Il presente giudizio è esente da spese e tasse giudiziarie, __________ è tenuto a versare a __________ la somma di fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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