AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2001.69102
Data decisione, Autorità: 06.02.2002, GIAR
N. 691.2001.2 EM Lugano, 6 febbraio 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo 14./15 gennaio 2002 presentato da:
(rappr. dall')
contro la decisione 10 gennaio 2002 del Procuratore pubblico Emanuele Stauffer che respinge istanza di dissequestro del __________;
preso atto delle osservazioni 22./23 gennaio 2002 delle PC __________ e __________, nonché 28 gennaio 2002 del Procuratore pubblico, postulanti la reiezione del gravame;
concesso al reclamante un termine di 10 giorni per pronunciarsi sulle osservazioni del Procuratore pubblico e preso atto del contenuto dell'esposto 5 febbraio 2002;
visti gli atti dell'inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto:
che:
nei confronti di __________ è stata promossa l'accusa per i reati di cui agli artt. 138, 146, 158, 251 CP, con decisione di data 18 dicembre 2001 (AI 3); questa decisione è stata accettata dal reclamante;
contestualmente alla promozione d'accusa, il magistrato inquirente ha emanato ordine di perquisizione e sequestro relativamente a tutte le relazioni, bancarie o postali, in qualche modo riconducibili al reclamante, in applicazione degli artt. 157 ss CPP e 59 CP (AI classificatore B);
tra le relazioni colpite dall'ordine sopra menzionato vi è il __________ intestato ad __________; la relativa documentazione evidenzia un saldo di FRS 12'071,81 al 18.12.2001 (AI classificatore B, doc. B1);
__________ ha chiesto al Procuratore pubblico il dissequestro della relazione (o, meglio, degli averi in conto), sostenendo, sostanzialmente, che gli attuali averi sul c.c.p. menzionato sono estranei ai reati (AI 12);
con decisione datata 8.01.2001 il Magistrato inquirente, richiamandosi agli artt. 157 ss CPP e 59 CPS, ha rifiutato il dissequestro;
con il reclamo in oggetto della presente, __________ chiede a questo Giudice di accogliere la sua richiesta di dissequestro, ribadendo che la somma attualmente in conto, in modo incontrovertibile e su base documentale (doc. D, E, F annessi al reclamo), non è provento di reato ed in alcun modo connessa con le imputazioni mossegli;
le parti civili postulano, invece, respingimento del gravame in virtù del grave danno patito e della ragionevole ipotesi che gli averi in conto possono, in qualche modo, provenire dai reati (cfr. osservazioni del 22 gennaio 2002);
per il Procuratore pubblico il sequestro deve essere mantenuto (quindi il reclamo respinto) in applicazione dell'art. 59 cifra 2 CP; l'inchiesta, ancora in fase iniziale, non avrebbe ancora permesso di determinare l'effettivo provento di reato, rispettivamente il suo destino (osservazioni del 28 gennaio 2002);
con ulteriore allegato (del 5 febbraio 2002) il reclamante ribadisce assenza di connessione tra gli averi sequestrati ed i reati, con conseguente impossibilità di sequestro anche in base all'art. 59 cifra 2 CPS; ciò sulla base della sentenza di cui al DTF 117 Ia 429;
il reclamo è tempestivo e palesemente presentato da persona legittimata;
l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);
l’istituto della confisca risarcitoria, ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS, permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se - pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS - i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, cit., pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336; FF 1993 III, p.221). Per non vanificare la portata di questa norma, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro di tali beni a titolo risarcitorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS);
un ordine di perquisizione e sequestro bancario rappresenta un attentato ai diritti personali: come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469,con rinvii; Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000 in re banche X e Y, inc. GIAR 386/387.99.15, consid. 2b p. 6);
anche il sequestro ai fini di garanzia del risarcimento compensatorio (art. 59 cifra 2 cpv. 3 CP) deve rispettare i principi menzionati con la precisazione che la connessione ai fini del giudizio di merito è l’appartenenza del bene (o valore) alla sfera economica dell’indiziato/accusato;
Nel caso in esame l’esistenza di sufficienti indizi di reato a carico del reclamante non è contestata e, quindi, non é oggetto di discussione in sede di reclamo; basta quindi constatare, in questa sede e senza pregiudizio del merito, che gli stessi sono dati quantomeno per il reato di cui all'art. 138 CP, come emerge chiaramente dal memoriale __________ alla pagina 8 (doc. B. di reclamo), nonché dal verbale del correo __________ (AI classatore A, doc. A1, p. 5 e 6 ) da lui confermato (AI classatore A, doc. A2);
nella fattispecie l’ordine di sequestro indica chiaramente che il sequestro avviene ex art. 59 senza specificare (vista la fase dell'inchiesta) se ci si riferisce alla cifra 1 o alla cifra 2 della norma; in sede di osservazioni questo concetto è ulteriormente precisato, con esplicito riferimento alla cifra 2 della norma citata;
il sequestro conservativo di cui all’art. 59 cifra 2 cpv. 3, come detto, non richiede che gli averi posti sotto sequestro provengano dal reato: è sufficiente che gli stessi siano di pertinenza dell’accusato e che il loro valore non superi l’importo dell’eventuale risarcimento (FF 1993 III, p.221);
non è pertanto necessario, ai fini della presente decisione, determinare se gli averi in conto siano effettivamente estranei al reato; infatti, il reclamante, pur avendo evocato la possibilità di cui all'art. 59 cifra 2 CP (reclamo p. 5 prima frase), dimentica completamente questa norma nel seguito dell'esposto e, allorquando la tratta (osservazioni 5 febbraio 2002) si riferisce a giurisprudenza antecedente l'entrata in vigore dell'attuale art. 59 (la sentenza citata in DTF 117 Ia 424 è del 2.10.1991 mentre l'attuale art. 59 CP è entrato in vigore il primo agosto 1994); si rileva, inoltre, come anche l'altra sentenza citata in merito alla necessità di "connessione" (reclamo p.5, Rep. 1996 no. 24) si riferisce esclusivamente all'art. 59 cifra 1 CP;
come detto più sopra le combinate norme di cui agli artt. 161 CPP e 59 cifra 2 CPS, permettono (se non impongono) il sequestro anche di averi che non sono provento di reato, posto che, come nella fattispecie, a monte vi sia un reato che giustificherebbe la confisca di valori quale relativo provento (e quello di cui all'art. 138 è uno di questi, indipendentemente dal fatto che ad arricchirsi sia stato l'autore o un terzo, ciò che comunque è ancora tutto da chiarire visto lo stadio dell'inchiesta), la confisca del provento diretto del reato non sia più possibile e la totalità di quanto sequestrato (provento di reato e/o non ) non superi l'importo oggetto del reato;
nel caso in esame il reclamante, limitandosi ad affermare che gli attivi del c.c.p. non provengono dal reato, non contesta, di fatto (comunque non adduce argomenti), che il reato a monte sia suscettibile di produrre proventi confiscabili, che la confisca del provento diretto non sia (più) possibile o che tutto quanto posto sotto sequestro superi l'importo del reato; indicazioni in tal senso non emergono neppure in modo palese dall'incarto, pur non essendo compito di questo giudice analizzare d'ufficio questioni neppure proposte dal reclamante;
sulla scorta di tutto quanto sopra espresso si deve concludere che il mantenimento del sequestro appare giustificato e, di conseguenza, il reclamo deve essere respinto con seguito di tasse, spese e ripetibili a carico del reclamante;
P.Q.M.
visti gli artt. 157 ss, 161, 280, 284 CPP, 59, 138, 146, 158, 251 CP, 29 CF;
decide:
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia fissata in FRS 250.-, e le spese, sono a carico del reclamante il quale rifonderà alle resistenti l'importo (complessivo per entrambe) di FRS 100.- a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla CRP entro 10 giorni dall'intimazione.
Intimazione:
giudice Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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