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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.17
Data decisione, Autorità: 08.06.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00017
Lugano 8 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 gennaio 1995 presentato da
patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 12 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti dipendente da istanza 20 ottobre 1994 promossa da
con la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’ escussa al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
In data 24 marzo 1986 la ditta __________ e la ditta __________ hanno sottoscritto due contratti aventi per oggetto l’uno il noleggio di 12 distributori d’asciugamani ad opera della __________ e il relativo abbonamento di manutenzione (doc. C), l’altro il noleggio di 12 distributori di sapone (doc. S).
Con istanza 20 ottobre 1994 la __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 5’589.10 oltre accessori, importo corrispondente
alle rate di noleggio scadute e al prezzo di acquisto di rotoli di asciugamano e di dosi di sapone supplementari.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che la documentazione agli atti costituisce valido riconoscimento di debito, ha accolto l’istanza.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Nel caso concreto ritenuto che la sentenza impugnata è stata notificata alla ricorrente durante le ferie esecutive natalizie (21 dicembre 1994), il ricorso per cassazione spedito l’11 gennaio 1995 è tempestivo.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.
In quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con al quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro ad una determinata persona, essenziale è in ogni caso che dal raffronto dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338;DTF 106 III 99, 114 III 71;Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 151-152).
Sebbene non debba necessariamente essere quantificato, il debito riconosciuto deve essere agevolmente determinabile.
Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito risultanti dai documenti prodotti (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchau/Caprez, op. cit., § 20).
Nella concreta fattispecie il primo giudice avrebbe dovuto avvedersi del fatto che non vi è identità tra la parte che ha sottoscritto i contratti di noleggio e abbonamento
prodotti a valere quale riconoscimento di debito, ossia la ditta __________ alla quale sono pure intestate tutte le fatture agli atti, e l’escussa __________.
Ne discende pertanto che il giudizio impugnato che ha erroneamente concluso all’esistenza di un valido riconoscimento di debito, deve essere annullato essendo il frutto di una valutazione manifestamente errata degli atti di causa, concernente la legittimazione passiva dell’escussa.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 337 segg. CPC, per le spesa l’art. 147 CPC e la TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 10 gennaio 1995 della __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 12 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia in fr. 140.- e le spese da anticiparsi
dall’istante rimangono a suo carico.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.- sono poste a carico della __________ la quale rifonderà alla __________ fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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