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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.15
Data decisione, Autorità: 16.11.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00015
Lugano 16 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 presentato da
entrambi patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 7 dicembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 26 novembre 1986 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 3’613.- oltre accessori, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Anche la seconda sorgente (sorgente secondaria) è stata utilizzata per l’approvvigionamento della frazione di __________ mediante allacciamento provvisorio con un tubo di plastica, allacciamento che è stato eliminato nell’aprile 1986.
Il convenuto, regolarmente autorizzato a stare in lite come risulta dall’estratto della risoluzione municipale 20 ottobre 1986 (doc. A e B di cui all’inc. no. 416 richiamato dalle parti) si è opposto alla pretesa avversaria contestando il diritto degli istanti sulla sorgente principale avendo egli acquisito per prescrizione straordinaria una servitù di captazione di acqua sorgiva. Per quanto attiene alla sorgente secondaria il convenuto osserva di aver saputo dell’esistenza dell’allacciamento mediante tubazione di plastica, posata da terzi a sua insaputa, soltanto nel gennaio 1986.
l’indennità di spettanza degli istanti, mentre per quella secondaria nulla emerge dalle risultanze istruttorie
Essi contestano inoltre il dispositivo sulle spese e ripetibili per il fatto che il primo giudice non avrebbe tenuto in considerazione la posizione assunta dal convenuto il quale, opponendosi integralmente all’istanza, risulta soccombente per lo meno nella misura dei 4/7 e non soltanto di 1/7.
Con osservazioni 15 febbraio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Secondo l’art. 183 CPC e 8 CC chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita ne deve fornire la prova.
Applicando questo principio alla concreta fattispecie, competeva agli istanti, che pretendono il pagamento di un’indennità per l’acqua prelevata dalla sorgente secondaria per il periodo da novembre 1985 ad aprile 1986, provare il quantitativo di acqua captata dalla sorgente. Questa prova avrebbe potuto essere facilmente fornita dal perito giudiziario nominato nella parallela causa promossa dal convenuto nei confronti degli istanti, causa inoltrata in data posteriore a quella della procedura che ci occupa e quando questa era ancora pendente.
Ora, non avendo gli instanti posto al perito alcuna domanda in relazione al quantitativo di acqua captata dalla sorgente secondaria e non risultando alcun dato oggettivo dalle altre risultanze istruttorie, non si può pretendere, come fanno gli insorgenti, che spetti al giudice supplire alle carenze probatorie effettuando dei calcoli ipotetici come da loro proposto al punto 6 del ricorso.
Ne discende pertanto che il giudizio pretorile che non ha riconosciuto agli istanti un’indennità per l’utilizzazione della sorgente secondaria, utilizzo che non è stato quantificato, è conforme alle risultanze istruttorie e non può per questo essere cassato.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC nonché
la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 di _________ e __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 80.-
b) spese fr. 20.-
T o t a l e fr. 100.-
già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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