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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.12
Data decisione, Autorità: 31.05.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00012
Lugano 31 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale di appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 31 dicembre 1994 presentato da
contro
la sentenza 7/27 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 28 febbraio 1994 da
con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto
che con istanza 28 febbraio 1994 la __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’ opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 4’080.80 oltre accessori, importo corrispondente al saldo dei contributi personali dovuti dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987; a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la decisione 22 dicembre 1988 (doc. B);
che all’udienza indetta per il contraddittorio l’escusso si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’esecutività del titolo essendo pendente dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso contro la decisione alla base della procedura di incasso;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la regolare intimazione e crescita in giudicato della decisione 22 dicembre 1988 della __________ e alla quale l’escusso non ha interposto valide eccezioni ai sensi dell’art. 81 LEF, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver concluso all’ esistenza di un valido titolo esecutivo, nonostante la decisione di fissazione dei contributi sociali a suo carico non fosse ancora cresciuta in giudicato;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3);
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che quest’esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’ escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;
che in particolare, l’esame inteso ad accertare se la documentazione prodotta può essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti: regolarità ed autenticità della forma del titolo, regolarità della sua intimazione, sua forza di cosa giudicata;
che giusta l’art. 97 cpv. 4 LAVS le decisioni delle casse di compensazione relative a pagamenti in denaro e cresciute in giudicato, ossia non impugnate entro il termine di 30 giorni dalla loro notificazione (art. 84 LAVS), sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;
che controversa nel caso concreto è l’esistenza di un titolo esecutivo, in particolare la crescita in giudicato della decisione 22 dicembre 1988;
che dalla copiosa documentazione agli atti risulta che la decisione di fissazione dei contributi personali per il biennio 1986/87 del 22 dicembre 1988, impugnata dall’insorgente prima dinanzi all’autorità di ricorso cantonale che ha prolato la sua decisione il 14 marzo 1989 e poi dinanzi a quella federale, è stata definitivamente confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni con sentenza 17 agosto 1989;
che anche la decisione 5 aprile 1990 con la quale la __________ ha respinto la richiesta di riduzione dei contributi personali per gli anni 1986/87/88/89 formulata da __________, è stata confermata dal TFA con sentenza 13 dicembre 1990;
che quindi, per quanto attiene al periodo di calcolo dei contributi che ci occupa, ossia il biennio 1986/87, la decisione della __________ del 22 dicembre 1988 è cresciuta in giudicato;
che la decisione cui fa riferimento l’insorgente nel proprio gravame contestandone la crescita in giudicato, decisione che peraltro non fa parte dell’incarto di prima sede, non è quella alla base della procedura esecutiva che ci occupa bensì la decisione del 22 aprile 1993 con la quale la __________ ha respinto la richiesta di riduzione dei contributi dovuti per il biennio 1990/91, decisione contro la quale è pendente un ricorso dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni;
che il titolo esecutivo deve contenere la somma per la quale l’escusso viene convenuto e le basi di calcolo della stessa (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 132, p. 349; Rep 1975 309), ritenuto che non spetta al giudice del rigetto dar corso a ricerche supplementari su altri documenti estranei alla decisione onde accertare la somma dovuta;
che nella concreta fattispecie il calcolo dell’importo posto in esecuzione di fr. 4’080.80 risulta in modo chiaro e facilmente determinabile dall’importo totale dovuto per il biennio 1986/87, pari a fr. 6’183.60, dedotti i versamenti effettuati dall’insorgente (doc. W);
che il giudizio impugnato, che ha concluso alla sussistenza di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo di fr. 4’080.80 deve pertanto essere confermato;
che alla controparte che non ha presentato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
Il ricorso 31 dicembre 1994 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non vengono assegnate ripetibili.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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