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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.11
Data decisione, Autorità: 26.07.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00011
Lugano 26 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 settembre 1994 presentato da
rappr. dalla __________
contro
la sentenza 26 agosto 1994 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 7 giugno 1994 nei confronti di
patr. dallo studio legale __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr.151.20 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 7 giugno 1994 il __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr.151.20 a saldo della fattura 10 giugno 1994 emessa per prestazioni di cura medica svolte a favore di quest’ultimo;
che il convenuto nulla ha eccepito in merito alla pretesa avversaria rinunciando a comparire alle due udienze indette per il contraddittorio;
che il primo giudice ha stralciato la causa dai ruoli in considerazione del fatto che la documentazione allegata all’ istanza “non è sufficiente per ottenere l’accoglimento dell’istanza”;
che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento, ovvero rimproverando al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove e di non aver riconosciuto il suo credito, nonostante questo non fosse stato contestato dalla controparte;
che con osservazioni 24 ottobre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti: non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3);
che giusta l’art. 97 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio della causa, dunque anche in questa sede, l’esistenza dei presupposti processuali, pena la nullità degli atti di procedura compiuti (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che costituisce presupposto processuale la capacità delle parti (art. 97 n. 4 CPC) da intendersi come capacità processuale, ovvero facoltà di procedere in lite con atti propri (art. 39 CPC);
che, alle persone fisiche, è riconosciuta tale capacità se hanno l’esercizio dei diritti civili (art. 38 cpv. 1 CPC), ossia se sono maggiorenni e capaci di discernimento (art. 13 CCS);
che nella concreta fattispecie __________, nato il 21 aprile 1975 come risulta dalla fotocopia della carta di identità allegata alle osservazioni 24 ottobre 1994 nonché dallo scritto 24 agosto 1994 indirizzato dal suo legale al giudice di pace, era minorenne durante tutto il corso della causa, compresa la presente fase ricorsuale;
che quindi, in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità degli atti che difettano di un presupposto processuale, la sentenza impugnata, prolata nei confronti di una persona priva della capacità di essere parte, deve essere dichiarata nulla
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I. In evasione del ricorso per cassazione la sentenza 26 agosto 1994 del Giudice di pace del circolo della Navegna è dichiarata nulla.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, vanno poste a carico di __________ il quale rifonderà alla controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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