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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.10
Data decisione, Autorità: 04.06.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00010
Lugano 4 giugno 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 aprile 1995 presentato da
(patr. dall’avv. __________)
contro
la sentenza 31 marzo 1995 del Giudice di pace del circolo di __________ nella causa civile inappellabile promossa con istanza 18 gennaio 1995 nei confronti di
(patr. dall’avv. __________)
con la quale l’istante ha rivendicato la proprietà su 2,64 mq di terreno indebitamente sottratti alla sua particella n. __________RFP _________ ed erroneamente attribuiti alla confinante particella n. __________proprietà dei convenuti, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Secondo l’istante trattasi di una superficie di terreno erronea-mente conglobata nel corso della procedura di impianto della nuova mappa fotogrammetrica nella particella no. __________ dei convenuti, i quali ne risultano così indebitamente proprietari.
A comprova della fondatezza dell’azione di rivendicazione l’istante si fonda sulla divergenza esistente tra la superficie del suo fondo risultante dall’estratto censuario (58 mq) e l’effettiva superficie del medesimo (55.36 mq come attesta la perizia 12 giugno 1994 dell’ing. __________).
I convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria osservando come l’istante non abbia a tempo debito, ossia entro il termine perentorio di cui all'art. 88 LGRF, contestato la misurazione fotogrammetrica che deve quindi ritenersi definitiva. Sottolineano inoltre di aver sempre utilizzato la scala controversa ritenendosi legittimi proprietari della stessa.
Con il querelato giudizio il giudice di pace - che già si era occupato della di posa dei termini tra i fondi di proprietà delle parti - dopo aver accertato e confermato il carattere definitivo della terminazione dei confini tra queste due particelle, ha concluso alla reiezione dell'istanza. L'istanza è stata respinta anche per il fatto che dalle risultanze istruttorie non è emersa la prova secondo la quale metà della scala censita nella particella n. __________ dei convenuti sarebbe di proprietà dell'istante.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC e il conseguente rinvio per nuovo giudizio. Dal punto di vista procedurale la ricorrente lamenta innanzi tutto il mancato allestimento della perizia giudiziaria da lei richiesta nell’istanza. Nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare le prove documentali dalle quali si evince una discrepanza a suo sfavore tra i dati contenuti nell'estratto censuario e quelli risultanti dalla mappa, nonchè l’errore commesso dal geometra ing. _________ nella misurazione della sua particella essendosi questi riferito a un documento privo di qualsiasi valore giuridico, quale il rilievo del catasto stradale.
Con osservazioni 22 maggio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Il diritto di essere sentito delle parti comprende infatti, oltre alla facoltà di esprimersi prima che una decisione sia presa, anche quella di indicare prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di parte-cipare alla loro assunzione e di determinarsi al loro proposito (DTF 117 Ia 268 consid. 4b; 116 Ia 99 consid. b, 115 Ia 11 consid. b). In linea di principio, il giudice deve assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale (DTF 106 Ia 162 segg.).
Nel caso concreto la censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice avrebbe contravvenuto a questa norma fondamentale di procedura per non aver fatto allestire la perizia richiesta nell’istanza, è palesemente infondata avendovi la ricorrente stessa rinunciato. Dal verbale dell’unica udienza di contraddittorio, avvenuta l’ 8 marzo 1995, si legge che la ricorrente ha fondato la propria istanza esplicitamente sulla sola documentazione prodotta, ritenendo “superflua” un’ulteriore misurazione dei terreni. In chiusura di discussione ha poi confermato di non avere ulteriori mezzi di prova da notificare, ritenendo così conclusa l’istruttoria e rimettendosi al giudizio del Giudice di pace. Nulla giova a questo proposito il riferimento alla facoltà concessa al giudice di assumere d’ufficio le prove che ritiene utili ai fini del suo convincimento. Simile facoltà, alla quale il giudice può decidere di far capo se lo ritiene necessario, non costituisce una deroga al principio attitatorio e non può essere invocata per supplire a negligenze delle parti nella conduzione dell’istruttoria (Rep 1988 367 ). Incombe alle parti l'obbligo di addurre tutto il materiale processuale che comprende, oltre alla formulazione delle domande, l'allegazione dei fatti e l'offerta delle prove; al giudice spetta di apprezzare le prove e giudicare i fatti (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 88, n.1).
Nel caso concreto l’istante non può quindi prevalersi in questa sede della mancata assunzione di una prova (perizia giudiziaria) alla quale ella stessa ha rinunciato, e neppure può dolersi del mancato compimento di ulteriori atti istruttori ad opera del giudice di pace non incombendo a quest’ultimo nessun obbligo in tal senso.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Poichè il termine di reclamo assegnato dall'autorità municipale è un termine perentorio (art. 88 LGRF), il suo mancato ossequio comporta la decadenza del diritto della parte di contestare in un secondo tempo i dati contenuti nella mappa e nei suoi allegati (cpv. 1). Ciò significa che l'istante non può rimettere in discussione davanti al giudice civile le misurazioni, in particolare la delimitazione tra confini, contenute in una mappa censuaria
approvata nel 1983 (doc. P), salvo la prova di errori di calcolo o di altro tipo di errori nei documenti catastali (art. 88 cpv. 2 e 3 LGRF; Rep 1984 351; I CCA 29 febbraio 1996 in re S./D.T).
L’improponibilità, al di fuori della procedura di adozione della nuova mappa, di una contestazione dell’esattezza delle misurazioni effettuate dal geometra preposto, non pregiudica comunque il diritto delle parti di promuovere - per altri motivi - un’azione giudiziaria di rivendicazione di proprietà.
A questo proposito, l'allegazione di parte istante secondo la quale l'errore di misurazione commesso dal geometra assuntore nell'ambito dell'allestimento della mappa aggiornata nel Comune di __________, risulterebbe dal raffronto tra i doc. AA e EE, è manifestamente infondata. Nel suo scritto 30 marzo 1994 (doc. AA) l'ing. _________ si limita infatti a spiegare come e su quali basi ha proceduto al rilievo fotogrammetrico. Il solo fatto di essersi riferito per quest'operazione al rilievo del catasto stradale (doc. EE) non prova ancora l'esistenza di un errore di misurazione come preteso dall'istante.
L’onere della prova incombe al richiedente che deve provare di avere un diritto di proprietà sulla cosa rivendicata (Meier-Hayoz, op.cit. N. 45; Simonius/Sutter, op.cit., pag. 384, N. 7).
Nel caso di specie spettava quindi all'istante provare di avere un diritto di proprietà su metà della scala esterna che separa il suo fondo da quello dei convenuti, prova che però non ha fornito.
L'istante basa la sua azione sulle perizie di cui ai doc. Q e U. Trattandosi di perizie di parte queste devono essere considerate alla stregua di semplici allegazioni soggette al libero apprezza-mento del giudice (Cocchi/ Trezzini, op.cit., ad art. 90, n.11).
Pertanto, il fatto per il primo giudice di non aver dedotto nessuna conclusione utile da queste due perizie non può essere censurato, anche perchè questi due documenti non forniscono dati univoci in merito alla superficie dei fondi delle parti e tantomeno permettono di concludere all’esistenza di un diritto di proprietà dell’istante sulla scala controversa.
Neppure giovano all’istante le dichiarazioni __________ e __________ _________ (doc. S eT), che attestano semplicemente l’utilizzo da parte sua e dei convenuti della scala controversa senza che dal solo uso si possa dedurre un diritto di proprietà degli uni piuttosto che degli altri.
Anche i rogiti prodotti con l’istanza (doc. H-N), e ai quali l’istante medesima si riferisce unicamente a comprova della sua qualità di proprietaria della particella no. __________RFP __________, non confortano la sua tesi poichè non si riferiscono alla scala oggetto della presente controversia.
Alla luce di quanto sopra esposto, non avendo l’istante fornito prove idonee a vanificare la forza indiziante delle risultanze di mappa con riferimento al diritto di proprietà su metà della scala conglobata nella particella no. __________dei convenuti, il giudizio impugnato, nel quale non è ravvisabile nessuno dei titoli di cassazione invocati, deve essere confermato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione di __________ è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
fr. 250.-
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili
di questa sede.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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