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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.9
Data decisione, Autorità: 28.04.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00009
Lugano 28 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 agosto 1994 presentato da
patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 22 giugno 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 26 settembre 1991 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 6’630.20 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Dopo discussioni e incontri tra i responsabili delle due ditte, all’inizio del mese di dicembre 1990 la __________ ha consegnato alla ditta ticinese 3 progetti di studio che questa avrebbe dovuto sottoporre ai soci della società per la scelta della versione definitiva.
Il 19 gennaio 1991 la __________ ha fatto pervenire alla __________ un preventivo (doc. H) relativo ai costi di realizzazione di cartelle portacataloghi e schede, preventivo al quale non è stato dato seguito alcuno nonostante i numerosi tentativi della ditta italiana di contattare la ditta __________.
Con istanza 26 settembre 1991 la ditta __________ ha quindi convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’630.20, importo corrispondente ai costi sostenuti per il lavoro svolto.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la conclusione di un qualsiasi contratto con controparte. A suo dire la realizzazione dei progetti in questione è avvenuta su esclusiva iniziativa della ditta istante senza che da parte sua vi sia mai stata l’assunzione di un qualsiasi impegno di accettazione e pagamento delle prestazioni avversarie.
Con il querelato giudizio il pretore, accertata la conclusione tra le parti di un contratto di appalto, ha nondimeno concluso alla reiezione dell’istanza per il fatto che la ditta appaltatrice non avrebbe provato il quantum della mercede di sua spettanza; a questo proposito il primo giudice non ha ritenuto pertinente, in quanto sconosciuto alla ditta committente, il riferimento al Tariffario dell’Associazione Consulenti Pubblicitari Italiani.
Con il presente tempestivo gravame la ditta __________ postula l’annullamento della decisione pretorile con il conseguente accoglimento della sua istanza 26 settembre 1991. La ricorrente, fondandosi sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC rimprovera al primo giudice un’arbitraria valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie con particolare riferimento al fatto di non aver ritenuto comprovato il quantum della propria pretesa nonostante questo non fosse mai stato contestato dalla ditta convenuta.
Al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
Controversa è così soltanto la questione di sapere se la ditta appaltatrice abbia o no diritto alla mercede richiesta.
In assenza di una sua preventiva determinazione a corpo (art. 373 CO) - in specie nemmeno sostenuta dalle parti - la mercede dell’appaltatore deve essere determinata secondo il valore del lavoro e le spese (art. 374 CO).
Secondo la regola generale in materia di onere della prova (art. 8 CC, 183 CPC), chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita ne deve fornire la prova.
Tuttavia
Soltanto una chiara contestazione permette infatti di rilevare ciò che nel complesso dei fatti asseriti è contestato e quindi costituisce il tema e i limiti dell’onere probatorio che incombe alla parte (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art 184, n. 2).
Questo principio non esonera evidentemente la parte dal suo obbligo di provare l’ammontare delle proprie pretese (Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 1979, p. 166); la questione di sapere a chi compete in un determinato caso l’onere della prova è stabilita dal diritto materiale (Sträuli/Messmer, ZPO, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordung, 1982, pag. 242 n. 5, pag. 217 n. 1; Guldener, op. cit., p. 325).
Nell’ambito del contratto di appalto l’art. 374 CO pone a carico dell’appaltatore l’obbligo di fornire la prova dell’esistenza e dell’ammontare della pretesa mercede (DTF 102 II 503), mentre spetta al committente sollevare eventuali eccezioni atte ad inficiare la pretesa avversaria ad esempio perché non conforme alle pattuizioni o perché eccessiva nel suo ammontare (Kummer in Berner Kommentar, n. 250 ad art. 8 CC).
Nel caso di specie a comprova della propria pretesa la ditta appaltatrice ha prodotto il preventivo allestito il 19 gennaio 1991
e indirizzato alla ditta committente (doc. H) dal quale si evince che i costi relativi al lavoro svolto sino a quale momento ammontavano a Lit. 5’500’000.
Questo preventivo non è mai stato contestato dalla ditta convenuta nemmeno a titolo subordinato; essa si è limitata a negare la conclusione di qualsiasi contratto.
Così stando le cose non può essere condivisa, in quanto contraria alle considerazioni di natura giuridica sopra esposte, la conclusione pretorile secondo la quale la ditta istante non avrebbe provato l’ammontare della mercede rivendicata in causa. Solo una chiara contestazione del quantum del credito vantato avrebbe potuto e dovuto indurre la ditta istante a quantificare in modo dettagliato la sua pretesa ad esempio, come ventilato dal pretore, mediante una perizia tecnica. Non essendovi mai stata simile contestazione né in sede pre- processuale, né tantomeno in causa, la convenuta deve sopportare le conseguenze del suo agire.
Abbondanzialmente si può osservare che, per quanto attiene al Tariffario dell’Associazione Consulenti Pubblicitari Italiani, contrariamente a quanto sostenuto dal pretore, la ditta istante non si è basata sul medesimo per stabilire la mercede di sua spettanza, ma vi ha semplicemente fatto riferimento a titolo indicativo e a dimostrazione del fatto che la sua pretesa non era eccessiva (cfr. p.to 8 pag dell’istanza 26 settembre 1991).
Il giudizio pretorile, frutto di un’errata valutazione delle risultanze istruttorie, deve pertanto essere cassato.
Nell’ambito dell’art. 327 lett. g CPC, se gli atti sono completi, la Camera di cassazione civile decide nel merito (art. 332 cpv. 2 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 8 agosto 1994 della __________ è accolto e la sentenza 22 giugno 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
“1. L’istanza 26 settembre 1991 della __________ è
accolta.
Conseguentemente la __________ è condannata a versare alla ditta istante la somma di fr. 6’630.20 oltre interessi del 5% a decorrere dal 24 luglio 1991.
E’ rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dalla
__________ al PE __________dell’UE di Lugano.
La tassa di giustizia, fissata in fr. 500.-, e le spese, da
anticipare come di rito, sono poste a carico della convenuta la
quale rifonderà all’istante fr. 850.- a titolo di ripetibili.”
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 300.-
già anticipate dalla ricorrente vanno poste a carico della __________ con l’obbligo di rifondere alla __________ fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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