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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.7
Data decisione, Autorità: 13.09.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00007
Lugano 13 settembre 1995/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 dicembre 1994 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 21 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 20 luglio 1994 da
patr. dallo studio legale __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 7’616.85 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
L’acquirente si è opposta al pagamento della pretesa avversaria contestando la conformità del laminato tondo da lei scelto rispetto a quello fornito. Oppone inoltre in compensazione il danno da lei patito in considerazione dei difetti della cosa e quantificato in fr. 6’209.50, importo corrispondente a quanto addebitatole dalla ditta __________ alla quale il laminato in contestazione era destinato, e al danno proprio subito a dipendenza del fermo della macchina utilizzata per la lavorazio- ne del laminato in contestazione.
Con il querelato giudizio il primo giudice, ritenendo applicabile alla presente fattispecie il diritto italiano, ha accolto l’istanza non avendo la convenuta provato l’esistenza di difetti nella merce fornitale e in ogni caso avendo notificato tardivamente la loro esistenza.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 31 gennaio 1995 del presidente di questa Camera, la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento.
La ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art,. 327 lett. g CPC rimprovera al primo giudice di aver arbitraria-mente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto italiano anzichè quello svizzero.
Con osservazioni 27 gennaio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
Infatti, ritenuto che oggetto del contendere è un’azione di garanzia per difetti nell’ambito di un contratto di compravendita, tutte queste normative sono identiche su un punto che è quello della prova del difetto e della sua notifica tempestiva o comunque entro un termine ragionevole (art. 38 CV); in particolare nel caso di specie, la __________ non ha fornito nemmeno la prova dei difetti.
A mente dell’insorgente questa conclusione del primo giudice sarebbe smentita dalle risultanze istruttorie, in special modo dalle deposizioni dei testi __________, __________ e __________ dalle quali si evince che il materiale fornito non era idoneo e neppure conforme a quanto ordinato.
Orbene, questa interpretazione delle risultanze istruttorie rappresenta semplicemente una diversa versione dei fatti più favorevole all’insorgente, senza che ciò basti a dimostrare che quella del primo giudice sia errata o insostenibile.
Al contrario, l’interpretazione delle risultanze istruttorie fornita dal primo giudice è sicuramente quella più attendibile e vicina alla realtà dei fatti.
In effetti, nell’ambito di un’azione di garanzia, all’acquirente compete, secondo tutte le normative di cui si è detto, l’obbligo di una verifica tempestiva della cosa e della notifica dei difetti riscontrati al venditore.
Determinante prima ancora della verifica della tempestività della notifica dei difetti è comunque la loro esistenza, esistenza che deve essere provata dalla parte che si prevale del difetto.
Nella concreta fattispecie, incombeva quindi alla ditta acquirente provare che la merce ricevuta non era conforme a quella da lei ordinata o che la stessa presentava dei vizi tali da renderla inidonea all’uso cui è destinata o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
Simile prova non è però stata fornita dalla ricorrente.
Dalle tavole processuali, ivi comprese le deposizioni testimoniali alle quali fa riferimento l’insorgente, si evince chiaramente che da parte della ditta acquirente non vi è stata una verifica del laminato tondo in contestazione (cfr. teste __________), merce che è stata in un primo tempo lavorata dalla ditta __________ e in seguito ceduta, per ulteriori trattamenti, alla ditta _________ (cfr. teste __________).
Se contestazioni vi sono state, queste sono state sollevate dalla ditta __________ alla quale la merce è stata venduta da parte della convenuta.
Ora, è pacifico che il rapporto contrattuale che vincolava la convenuta alla ditta __________ non può essere opposto alla ditta venditrice del tutto ignara, per quanto risulta dalle risultanze istruttorie, delle esigenze di lavorazione di quest’ ultima.
A questo proposito non può essere esaminata, in quanto proposta per la prima volta in questa sede e quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la tesi sollevata dalla ricorrente e attinente alla problematica relativa alla notifica dei difetti nel rapporto tra compratore e rivenditore.
Da ultimo occorre rilevare che la censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice avrebbe fondato il proprio giudizio sulle condizioni generali di vendita che, come risulta dal giuramento decisorio al quale il legale della ricorrente è stato sottoposto, non le sarebbero state inviate, è del tutto pretestuosa. Infatti, il riferimento ha carattere indicativo, a conforto delle conclusioni del giudice, fondate sulle ben altre risultanze istruttorie.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione della __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 400.-
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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