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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.5
Data decisione, Autorità: 07.03.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00005
Lugano 7 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale di appello
composta dei giudici:
Spartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e Enrico Giani
segretaria:
Claudia Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 agosto 1994 presentato da
(rappr. dall’avv. __________)
contro
la sentenza 2 agosto 1994 del Segretario assessore straordinario della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 nella procedura per le controversie in materia di locazione promossa con istanza 3 maggio 1994 nei confronti di
(rappr. dall’avv. __________)
con la quale si chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 2’502.70 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione da questi interposta PE no, __________dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 3 maggio 1994 __________, unica erede del defunto __________ con il quale i coniugi __________ e __________ hanno sottoscritto in data 12 settembre 1983 un contratto di locazione (doc. 1) conclusosi il 31 luglio 1992, ha convenuto in giudizio quest’ultimi al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’502.70 a valere quale risarcimento dei danni cagionati all’ente locato e quale rifusione della tassa uso fognatura dovuta dai conduttori ed anticipata dalla locataria (doc. 22), pretesa alla quale i convenuti si sono opposti sostenendo di aver restituito l’ente locato nello stesso stato in cui l’hanno ricevuto;
che con sentenza 2 agosto 1994 il Segretario assessore straordinario della Pretura di Lugano, sezione 4, ha respinto l’istanza facendo propria la tesi dei conduttori secondo i quali i difetti riscontrati al momento della riconsegna dell’ente locato erano già presenti all’inizio della locazione;
che con atto ricorsuale del 26 agosto 1994 __________ chiede l’annullamento della sentenza del primo giudice in quanto viziata dal punto di vista formale e arbitraria nel merito;
che con osservazioni 3 ottobre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame eccependone in via preliminare la tardività e subordinatamente l’infondatezza;
che giusta l’art. 411 cpv. 2 CPC il termine per contestare una sentenza emessa nell’ambito di un’azione per controversie derivanti dal contratto di locazione è di 10 giorni;
che per costante giurispudenza del Tribunale federale, nel particolare caso dell’invio di un plico raccomandato il cui avviso di ritiro è stato depositato nella casella delle lettere presso il domicilio del destinatario, la notificazione si reputa avvenuta nel momento del ritiro effettivo all’ufficio postale o, se questo non avviene, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l’ufficio postale in conformità dell’art. 169 cpv. 1 lett. d) dell’Ordinanza (1) della Legge sul servizio delle poste (RS 783.01); questo principio vale a condizione che le leggi cantonali di procedura non contengano disposizioni contrarie - nel caso del Cantone Ticino tale ipotesi non si verifica - per le intimazioni eseguite a norma del diritto federale come quelle del diritto cantonale (SJZ 1973 349; DTF 113 Ib 89, 109 Ia 18 consid. 4, 104 Ia 466 consid. 3; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4);
che contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente l’ordine di trattenere la corrispondenza non permette di salvaguardare i termini di ricorso facendoli decorrere dalla data di ritiro effettivo dell’atto (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 1 e 2);
che nella concreta fattispecie la sentenza impugnata è regolarmente giunta all’Ufficio postale di _________ il 4 agosto 1994 dove è rimasta in giacenza sino al 16 agosto 1994, data dell’effettivo ritiro;
che quindi al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione
(data del timbro postale 25 agosto 1994) il termine ricorsuale di 10 giorni, considerando il termine di giacenza di 7 giorni, era già scaduto, donde la tardività del presente gravame;
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 80.-
b) spese fr. 20.-
T o t a l e fr. 100.-
già anticipati dalla ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 4
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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