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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.1
Data decisione, Autorità: 05.04.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00001
Lugano 5 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Spartaco Chiesa, Bruno Cocchi e Enrico Giani
segretaria:
Claudia Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 ottobre 1994 erroneamente presentato come appello da
Contro
il decreto di stralcio 29 settembre 1994 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 29 luglio 1994 da
con la quale si chiedeva il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________dell’UEF di Locarno,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 29 luglio 1994 il Comune di __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 53.80 oltre accessori, importo corrispondente agli interessi di mora e alla tassa di diffida relativi all’incasso dell’imposta comunale 1992;
che all’udienza indetta per il contraddittorio l’escusso -assente ogni rappresentante del Comune- si è opposto alla pretesa avversaria osservando come il PE indichi un credito di fr. 53.80 mentre nell’istanza di rigetto dell’ opposizione la pretesa dell’ente pubblico viene quantificata in fr. 2’816.60; nel merito conferma la propria opposizione producendo la prova dell’avvenuto pagamento dell’importo di fr. 16.90 relativo agli interessi di mora mentre contesta gli altri due importi esposti nel PE in quanto non comprovati dal procedente;
che con scritto 28 settembre 1994 -successivo al contraddittorio-il Comune di __________ ha comunicato alla Pretura la propria intenzione di rinunciare al proseguimento della procedura di rigetto dell’opposizione a condizione che non gli venisse addebitata nessuna spesa;
che a seguito del menzionato scritto il pretore, con il decreto impugnato, ha stralciato la causa dai ruoli non prelevando spese né tasse di giustizia e non assegnando ripetibili;
che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ chiede l’annullamento del decreto di stralcio limitatamente al dispositivo sulle spese; egli rimprovera in sostanza al primo giudice di non aver correttamente valutato l’agire dell’ente pubblico in particolare la sua totale soccombenza, ragione per la quale chiede che alla parte istante vengano caricate le spese della procedura di rigetto dell’opposizione oltre al versamento a suo favore di fr. 300.- a titolo di ripetibili;
che al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni;
che secondo l’art. 97 cifra 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono i presupposti processuali tra i quali figura quello della sua competenza per valore;
che le cause a procedura sommaria previste dalla legge federale sull’esecuzione e fallimenti il cui valore non eccede la somma di fr. 1’000.- sono di competenza del giudice di pace (art. 5 LOG);
che nella concreta fattispecie il pretore ha manifestamente disatteso l’art. 97 cpv. 3 CPC ritenuto che dal precetto esecutivo allegato all’istanza di rigetto dell’opposizione, e alla quale questa fa esplicito riferimento, si evince chiaramente che il valore di causa è di fr. 53.80 e non fr. 2’816.60 come indicato nell’istanza, errore facilmente rilevabile e peraltro esplicitamente riconosciuto dalla stessa parte istante nel suo scritto 28 settembre 1994;
che il titolo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza per ragione di valore ossia indipendentemente dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o meno sollevato siffatta censura (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 4, n. 7);
che quindi, in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità degli atti che emanano da un giudice incompetente, il decreto impugnato deve essere dichiarato nullo;
che in considerazione della manifesta soccombenza della parte istante nella procedura di rigetto dell’opposizione si giustifica di addebitare alla stessa le spese dell’odierno procedimento mentre allo __________, visto l’errore procedurale commesso dal primo giudice, devono essere caricate le ripetibili a favore del ricorrente il cui importo -comprensivo anche degli inconvenienti sopportati nella procedura svoltasi dinanzi al pretore- non può però essere riconosciuto nella misura richiesta dall’insorgente che si è difeso da solo;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
Il ricorso è accolto.
Conseguentemente il decreto di stralcio 29 settembre 1994 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna così come la procedura di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 29 luglio 1994 dal Comune di __________ sono nulli.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, vanno poste a carico del Comune di __________ mentre lo __________ è tenuto a rifondere a __________ la somma di fr. 100.- a titolo di ripetibili per la prima e la seconda sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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