AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1994.28
Data decisione, Autorità: 20.02.1997, CCC
Incarto n. 16.94.00028
Lugano 20 febbraio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 giugno 1994 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 30 maggio 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 27 aprile 1989 da
rappr. dall’__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’429.90 oltre accessori, domanda
che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 4’948.90 oltre interessi del 5% dal 19
agosto 1988,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di avere uno scoperto nei confronti dell’istante. Per quanto attiene alla fattura 15 marzo 1988, sostiene di averla saldata previa deduzione dell’importo di fr. 500.- per sgombero e trasporto materiale, intervento che l’istante non ha eseguito. Per quanto concerne invece la fattura 25 marzo 1988, osserva che quella da lui ricevuta ammonta a fr. 16’487.98 e non fr. 19’711.38 come quella prodotta dall’istante (doc. C), importo anche questo saldato dopo aver dedotto lo sconto del 5% pattuito sulle prestazioni dell’istante.
Con il querelato giudizio il pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie, ha dedotto: che il valore dell’opera eseguita dall’istante corrisponde a quanto esposto nella fattura doc. C di fr. 19’712.80 (cfr. perizia giudiziaria), che la posta di fr. 500.- per sgombero e trasporto di materiale è dovuta avendo l’istante effettivamente svolto la prestazione (teste __________) e che il convenuto non ha provato la pattuizione di uno sconto del 5% sulla mercede totale. Ha così accolto l’istanza limitatamente a fr. 4’948.90.
Con tempestivo gravame, datato 16 giugno 1994, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto, con particolare riferimento al principio che regola l’onere della prova e secondo il quale, in presenza di due diverse fatture di ugual data, spettava alla ditta appaltatrice provare che quella corretta era quella da lei prodotta in giudizio (doc. C) anziché quella ricevuta dal committente (doc. 3), prova che l’istante non ha fornito non avendo neppure contestato la fattura doc. 3 e tantomeno indicato i motivi della divergenza degli importi fatturati. Per quanto attiene allo sconto del 5%, il ricorrente rimprovera al pretore di non aver considerato la tacita accettazione del medesimo da parte dell’istante, che non ha mai rivendicato la restituzione dell’importo dedotto a questo titolo.
Il ricorrente, eccezion fatta per l’importo di fr. 500.- (per trasporto e sgombero materiale) che riconosce, chiede la reiezione delle pretese avversarie.
Avendo la Massa fallimentare assunto la causa, questa ha presentato, entro il termine di 20 giorni di cui agli art. 331 cpv. 2 CPC e 207 LEF, le proprie osservazioni 29 gennaio 1997, chiedendo la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
A proposito dell’allestimento di queste due fatture, va preliminarmente rilevato che la fattura non può essere parificata ad una dichiarazione di volontà giuridicamente vincolante, nel senso che con l’invio della stessa l’appaltatore non rinuncia a far valere ulteriori pretese, purché evidentemente giustificate (Gauch, Der Werkvertag, 1996, n. 1261).
Nel caso di specie, l’istante, a prescindere dai motivi per i quali avrebbe allestito lo stesso giorno due fatture di importo diverso relative allo stesso intervento, era quindi legittimato a chiedere il pagamento della mercede corrispondente ai lavori effettivamente eseguiti.
Sorgendo contestazioni in merito al valore dell’opera fornita, l’art. 374 CO pone a carico dell’appaltatore l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare della pretesa mercede (Gauch, op. cit. n. 1014 segg.;DTF 102 II 503). In concreto, incombeva quindi all’istante provare che le prestazioni effettuate presso il convenuto corrispondevano a quanto fatturato con il doc. C e non invece con il doc. 3, ossia con la sola fattura che quest’ultimo sostiene aver ricevuto. A proposito della fedefacenza di questo documento, peraltro non contestato dall’istante che si è limitato ad eccepire la tardività della sua produzione -eccezione manifestamente infondata- va rilevato che lo stesso reca il timbro dell’istante, ciò che dimostra trattarsi di un originale.
Poiché l’unica prova proposta dall’istante a sostegno della quantificazione della mercede fatta valere in giudizio è la perizia giudiziaria, va subito rilevato come questa risponda unicamente al quesito di sapere quali delle due fatture tra quella prodotta in fotocopia dall’istante (doc. C) e quella prodotta al contraddittorio dal convenuto (doc. 3), sia quella che meglio corrisponda al preventivo (cfr. perizia, domanda n.2). Infatti, la perizia ha semplicemente confrontato queste due fatture evidenziando divergenze nei prezzi unitari applicati, a volte inferiori nel doc. C, altre nel doc. 3, e in alcune opere supplementari fatturate nel doc. C, mentre non ha risposto al quesito principale che non era quello di un eventuale sorpasso del preventivo, bensì il fatto di sapere quale fosse la fattura corrispondente alle prestazioni eseguite dall’istante, in particolare se la fattura doc. C, che il convenuto sostiene di non aver mai ricevuto, corrisponda effettivamente al valore dell’opera fornita.
Accertata l’inconcludenza delle risultanze peritali, rispettiva-mente il mancato ossequio da parte dell’istante dell’onere della prova che gli competeva (art. 8 CC), risulta arbitrario il giudizio pretorile là dove conclude alla conformità della fattura doc. C con le prestazioni fornite dall’istante: questo fatto, in sé, non é stato provato, mentre il primo giudice ha omesso di considerare che la fattura ricevuta dal committente (doc. 3) pacificamente era stata allestita dall'istante che mai si era espresso nel senso di ritenerla sostituita da altra fattura di maggiore importo. Di conseguenza, la mercede può essere riconosciuta unicamente nella misura accettata dal convenuto, ossia di fr. 8’506.50 per la fattura 15 marzo 1988, non oggetto di controversia, e fr. 16’487.98 per la fattura 23 marzo 1988, per cui, deducendo gli acconti di fr. 23’270.- già versati, rimane un saldo a favore dell’istante di fr. 1’724.48.
Il ricorso deve per contro essere respinto là dove ripropone la tesi secondo la quale l’istante avrebbe accettato per atti concludenti lo sconto del 5%. Infatti, premesso che la concessione di simile ribasso deve essere pattuita tra le parti, incombeva al committente che se ne prevale provare simile accordo (Gauch, op.cit., n. 1233), prova che non solo il convenuto non ha fornito ma che è altresì smentita dal fatto stesso per l’istante di aver sempre sollecitato il pagamento del saldo delle sue fatture senza concedere alcuna deduzione a nessun titolo.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 16 giugno 1994 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 30 maggio 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza __________ è condannato a pagare all’istante l’importo di fr. 1’724.48 oltre interessi del 5% dal 19 agosto
La tassa di giustizia, di complessivi fr. 450.- e le spese da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico per i 2/3 mentre la rimanenza deve essere posta a carico del convenuto al quale l'istante rifonderà fr. 250.- a titolo di ripetibili ridotte.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
fr. 250.-
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico per 1/4 mentre la rimanenza deve essere posta a carico della Massa fallimentare __________ che rifonderà al ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili parziali di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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