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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1994.24
Data decisione, Autorità: 23.03.1995, CCC
Incarto n. 16.94.00024
Lugano 23 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Spartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e Enrico Giani
segretaria:
Claudia Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 dicembre 1994 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 7 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti dipendente da istanza 30 novembre 1994 dello
rappr. dall’__________
con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE no. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per il recupero della
somma di fr. 5’105.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 30 novembre 1993 lo __________, rappresentato dall'Ufficio dei Registri di Lugano, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il rigetto in via definitiva dell'opposizione da questi interposta al PE sopra menzionato, notificatogli per il recupero di fr. 5’105.-, importo corrispondente all'imposta sul maggior valore immobiliare calcolata sulla transazione immobiliare conclusa dall'escusso con la __________ ed iscritta a Registro fondiario il 6 febbraio 1986 (doc. B). Quale titolo di rigetto dell'opposizione il procedente ha prodotto la decisione di tassazione 26 febbraio 1987 (decisione su reclamo) regolarmente cresciuta in giudicato, il PE sopra menzionato e ha richiamato i doc. C e D prodotti nell’analoga procedura di cui all’incarto no. __________ promossa nei confronti di _________ e discussa lo stesso giorno dinanzi allo stesso giudice;
che all’udienza indetta per il contraddittorio l’escusso non è comparso rinunciando così a far valere eventuali contestazioni o eccezioni nell’ambito della procedura esecutiva promossa nei suoi confronti;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che la documentazione allegata all’istanza di rigetto dell’opposizione costituisce valido titolo esecutivo al quale l’escusso non ha interposto alcuna valida eccezione, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 23 dicembre 1994 del presidente di questa Camera, __________ chiede l'annullamento della decisione di prima sede sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove in particolare per aver considerato quale valido titolo esecutivo la decisione di tassazione 26 febbraio 1987 che, come ribadito in precedenti procedure esecutive sul medesimo credito, non gli è mai stata notificata;
che al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni;
che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata mani-festamente violata una norma del diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove (Rep 1983 9; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 113 III 8, 114 III 70; 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3);
che secondo l'art. 80 LEF quando il credito si fonda su di una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione, ritenuto che sono parificate alle sentenze esecutive le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva (art. 80 cpv. 2 LEF);
che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo (DTF 113 III 9; CEF 13.3.1990 in re S.AG/B.) così da permettere il rigetto in via definitiva dell'opposizione;
che questo esame tende ad accertare: l'identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in base all'art. 81 LEFe in particolare, l'esame inteso ad accertare se la documentazione prodotta può essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti: regolarità ed autenticità della forma del titolo, regolarità della sua intimazione, sua forza di cosa giudicata;
che l'art. 38 LIMVI sancisce il principio che le notifiche di tassazione e le decisioni di multa cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 LEF, ragione per cui il giudice deve accertare se dette decisioni sono state allestite nei modi e nelle forme stabiliti dalla procedura prevista dalla legge: attraverso questo esame si accerta se esse hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la qual cosa si ha quando la decisione di tassazione è stata regolarmente notificata all' interessato e questi ha rinunciato a contestarla oppure la sua contestazione è stata dichiarata infondata (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, 1980, § 133; DTF 115 III 43);
che nella concreta fattispecie dalla documentazione prodotta e richiamata dall’Ufficio dei registri a sostegno della propria domanda di rigetto dell’opposizione, in particolare dalla lista delle raccomandate notificate il 26 febbraio 1987 (doc. D) - data della decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo - tra le quali figura pure il nominativo dell’insorgente, si deve ritenere che il procedente ha sufficientemente comprovato l’avvenuta notifica della decisione oggetto della procedura litigiosa;
che competeva all’escusso sollevare dinanzi al primo giudice eventuali eccezioni atte ad inficiare il titolo esecutivo, quale la mancata ricezione dello stesso;
che quest’eccezione, così come quella di prescrizione, sollevate per la prima volta in sede ricorsuale, sono tardive in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni;
che in merito agli accertamenti che il giudice è tenuto ad effettuare in una procedura di rigetto definitivo dell’opposizione non rientra, contrariamente a quanto sembra ritenere l’insorgente, anche quello della verifica dell’effettivo ritiro della decisione sulla quale si basa l’esecuzione; di fronte alla prova dell’invio della decisione e in difetto di una tempestiva contestazione della sua ricezione da parte del suo destinatario, il giudice è legittimato a ritenere che la notifica come tale sia avvenuta regolarmente;
che quindi la decisione impugnata con la quale il primo giudice ha concluso all’esistenza di un valido titolo esecutivo, deve essere confermata;
che alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
dichiara:
Il ricorso 22 dicembre 1994 di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-
già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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