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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1994.23
Data decisione, Autorità: 28.12.1995, CCC
Incarto n. 16.94.00023
Lugano 28 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 dicembre 1994 presentato da
contro
la sentenza 15 novembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, nella procedura di opposizione a decreto di accusa nell’ambito della quale è stata formulata una pretesa di risarcimento danni ad opera dell’
patr. dall’avv. __________
tendente al pagamento di fr. 3’780.- a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal giudice penale;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Per non essersi l’arch. _________ attenuto al menzionato decreto, il 18 agosto 1993 l’avv. __________ ha sporto nei suoi confronti denuncia penale per il titolo di disobbedienza.
Il procedimento è sfociato nel decreto di accusa 6 settembre 1994 del Procuratore pubblico, al quale __________ ha interposto opposizione. Al pubblico dibattimento indetto dinnanzi al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4 per il 15 novembre 1994, __________ non è comparso per cui il dibattimento ha avuto luogo nelle forme contumaciali.
Con tempestivo gravame __________ è insorto contro questo giudizio limitatamente al riconoscimento alla controparte dell’importo di fr 3’780.- a titolo di risarcimento danni.
Con osservazioni 30 gennaio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per quanto attiene alle pretese risarcitorie formulate dalla parte civile e relative alle spese legali sostenute in relazione ai due procedimenti penali, il pretore non si è espresso su quelle oggetto del giudizio impugnato dinnanzi a questa Camera rinviando la parte civile all’esito della presente procedura ricorsuale, mentre per quelle relative al secondo processo egli le ha riconosciute nella misura di fr. 1’100.-.
Giusta l’art. 17 LPContr. il condannato in contumacia può, nel termine di sei mesi, inoltrare istanza per un nuovo giudizio al pretore. In tal caso il pretore stacca nuove citazioni e procede come prescritto per i giudizi di presenza, ossia riprende il processo dall’inizio.
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice questa conseguenza vale non solo per l’accertamento del reato, bensì anche per il riconoscimento delle pretese di parte civile.
L’azione civile promossa nell’ambito di un procedimento penale costituisce infatti una domanda adesiva (“Adhäsionsklage”) (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, pag. 300, n. 1537; pag. 334, n. 1733, 1735) e come tale riveste un carattere accessorio rispetto a quella penale. Ciò significa che essa può sussistere solo unitamente al procedimento penale vero e proprio e che in caso di estinzione di quest’ultimo essa ne segue le sorti: in quest’ultima ipotesi le pretese civili possono quindi essere rivendicate unicamente mediante un’azione civile ordinaria da promuoversi dinanzi al giudice civile (Piquerez, op.cit., pag. 339, n. 1777, 1779 e 1787).
Nel caso di specie, con la domanda di spurgo del processo e il conseguente rifacimento del medesimo alla presenza dell’ imputato, il pretore ha prolato un nuovo giudizio che annulla e sostituisce quello emanato nelle forme contumaciali.
Il fatto che contro la sentenza contumaciale sia pendente il ricorso per cassazione in esame, non modifica la sostanza delle cose ritenuto che l’estinzione del giudizio contumaciale interviene ipso iure con la richiesta, nei termini di legge, di rifacimento del processo. Altrettanto dicasi dell’art. 16 cpv. 3 LPContr. che prevede l’immediata esecutività del giudizio contumaciale sulle spese e risarcimenti: questo disposto interessa unicamente l’esecutività della sentenza e non il suo eventuale passaggio in giudicato.
Alla luce di quanto sopra esposto bisogna pertanto ritenere che la sentenza impugnata dinnanzi a questa Camera è stata annullata e sostituita da quella del 5 settembre 1995, passata in giudicato; in particolare nullo è il dispositivo di quella pronuncia che condanna __________ a versare le somma di fr. 3’780.-- all’avv. __________: di conseguenza il presente ricorso per cassazione è divenuto privo d’oggetto. Per il riconoscimento delle pretese risarcitorie fatte valere nel primo processo e sulle quali il secondo giudizio pretorile non si esprime rinviando all’esito di questa procedura ricorsuale, alla parte civile non rimarrebbe che adire la via ordinaria da proporsi dinnanzi al giudice civile.
Per i quali motivi,
richiamati gli. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione di __________ è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d’oggetto.
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 200.--, anticipati dal ricorrente, restano a suo carico. Egli verserà all’avv. _________ la somma di fr. 200.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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