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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1994.22
Data decisione, Autorità: 08.09.1995, CCC
Incarto n. 16.94.00022
Lugano 8 settembre 1995/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 dicembre 1994 presentato da
Contro
la sentenza 25 novembre 1994 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 10 giugno 1994 nei confronti di
con la quale si chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di fr. 1’000.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione da questa interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 10 giugno 1994 __________, titolare di una ditta di serramenti, cancelli e ringhiere ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’000.- a saldo della fattura emessa il 30 giugno 1990 nei confronti del marito __________ e relativa alla fornitura e posa di un cancello.
In sede di contraddittorio la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di dover pagare un cancello rivelatosi difettoso.
Con il querelato giudizio il Giudice di pace del circolo di Carona ha respinto l’istanza sostenendo di aver già giudicato sulla pretesa dell’ istante in una precedente sentenza che vedeva quale convenuto __________.
Con il presente tempestivo ricorso, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 20 dicembre 1994 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui agli art. 327 lett. e), f) e g) CPC.
Al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni.
Preliminarmente, per quanto attiene ai motivi di cassazione indicati, occorre rilevare che il ricorrente non ha sostanziato in che cosa consisterebbero queste violazioni; egli non ha infatti specificato dove e come il giudice di pace avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, né tantomeno a che cosa si riferisce l’accenno all’art. 327 lett. f CPC. Per questi motivi queste censure non possono essere esaminate in questa sede.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
Esaminata alla luce dei principi sopra enunciati la decisione del giudice di pace appare arbitraria essendo il frutto di un’errata applicazione del diritto formale e in particolare dell’art. 98 CPC. Secondo questo disposto, l’eccezione di cosa giudicata non rientra tra i presupposti processuali che il giudice deve esaminare d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 CPC), ma è un’eccezione proponibile unicamente dalle parti.
Va comunque rilevato che la forza di cosa giudicata di una sentenza concerne il suo dispositivo e non include le motiva- zioni che hanno condotto a tale risultato.
Ciò significa, nel caso di specie, che l’eccezione di cosa giudicata sarebbe in ogni caso destinata all'insucceso, ritenuto che il primo giudizio è stato prolato nei confronti del marito mentre quello che ci occupa vede coinvolta la convenuta in qualità di proprietaria dell’opera della casa cui il cancello era destinato (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 98, n. 2, 6 e 8).
Vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia né si assegnano ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPc e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 13 dicembre 1994 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 25 novembre 1994 del Giudice di pace del circolo di Carona è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda all’emanazione di un nuovo giudizio.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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