AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1994.19
Data decisione, Autorità: 07.04.1995, CCC
Incarto n. 16.94.00019
Lugano 7 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, vicepresidente, Giani e Zali in sostituzione del presidente Chiesa escluso
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 dicembre 1994 presentato da
patr. dall' avv. __________
contro
la sentenza 1° dicembre 1994 del Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti dipendente da istanza 8 luglio 1994 promossa da
rappr. dall' __________
con la quale si chiedeva il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 8 luglio 1994 lo __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 660.- oltre accessori, importo corrispondente alla multa inflitta all’escusso con risoluzione 17 settembre 1993 dell’Ufficio giuridico della circolazione;
che in sede di contraddittorio l’escusso ha mantenuto la propria opposizione contestando l’esistenza di un valido titolo esecutivo, in particolare egli contesta la crescita in giudicato della risoluzione di multa alla base della procedura esecutiva in considerazione del fatto che con scritto 25 novembre 1993 la Sezione della circolazione ha formalmente sospeso il procedimento contravvenzionale;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esistenza di un valido titolo esecutivo nella decisione di multa 17 settembre 1993 regolarmente cresciuta in giudicato a dipendenza della reiezione del ricorso contro la stessa interposto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ chiede l’annullamento della decisione del giudice di pace rimproverando a quest’ultimo di aver erroneamente concluso all’esistenza di un valido titolo esecutivo legittimante il rigetto definitivo dell’opposizione;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3);
che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo (DTF 113 III 9; CEF 13.3.1990 in re S.AG/B.) così da permettere il rigetto in via definitiva dell'opposizione;
che questo esame tende ad accertare: l'identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in base all'art. 81 LEF;
che in particolare, l'esame inteso ad accertare se la documentazione prodotta può essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti: regolarità ed autenticità della forma del titolo, regolarità della sua intimazione, sua forza di cosa giudicata;
che l’eccezione sollevata dall’escusso in prima sede e riproposta nell’ambito ricorsuale circa la mancata crescita in giudicato della risoluzione di multa è infondata;
che la decisione di un’autorità amministrativa, quale quella che ci occupa, acquista autorità di cosa giudicata quando è stata regolarmente notificata all'interessato e questi ha rinunciato a contestarla oppure la sua contestazione è stata dichiarata infondata (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, 1980, § 133; DTF 115 III 43);
che nella concreta fattispecie dalla documentazione agli atti si evince che a dipendenza dell’infrazione accertata il 25 giugno 1993 in territorio di _________ sono state avviate nei confronti del ricorrente due distinte procedure, una di carattere amministrativo sfociata nella decisione di revoca della licenza di condurre del 17 novembre 1994 impugnata dal ricorrente il 5 dicembre 1994, e una di carattere penale sfociata nella risoluzione di multa 17 dicembre 1993 dell’Ufficio giuridico della circolazione e sulla quale si basa la procedura di rigetto dell’opposizione che ci occupa;
che quest’ultima decisione, impugnata dall’interessato con un ricorso tardivo come accertato dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza 1° dicembre 1993, è regolarmente cresciuta in giudicato;
che il richiamo alla sospensione della procedura amministrativa effettuato dal ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva (punto 5 del ricorso) è inopportuno e ininfluente: la sospensione della decisione di revoca della licenza di condurre non esplica infatti nessun effetto sulla procedura contravvenzionale, che nel caso concreto si è conclusa con la decisione di multa prodotta quale titolo esecutivo, trattandosi di due provvedimenti di diversa natura e indipendenti l’uno dall’altro;
che quindi la decisione impugnata con la quale il primo giudice ha concluso all’esistenza di un valido titolo esecutivo, deve essere confermata;
che alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
dichiara:
Il ricorso 12 dicembre 1994 di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-
già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster