AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1994.9
Data decisione, Autorità: 09.08.1995, CCC
Incarto n. 16.94.00009
Lugano 9 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 31 agosto 1994 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 11 agosto 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 10 agosto 1993 nei confronti di
patr. dallo studio legale __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 5’000.- oltre accessori, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Nel mese di settembre 1988 la signora __________, su consiglio dell’amica __________, si è sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica ad opera del dott. __________, specialista in chirurgia plastico-estetica presso la clinica __________.
Insoddisfatta dell’esito dell’intervento, il 4 maggio 1992 __________ ha sottoscritto la lettera inviata dall’amica __________ all’Ordine dei medici di __________ nella quale quest’ultima ha presentato un esposto descrivendo l’incontro con il medico e gli interventi chirurgici che ne sono derivati nonchè i danni a suo dire subiti a seguito di questi interventi non eseguiti a regola d’arte.
In data 26 novembre 1992 l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di __________ ha archiviato la pratica non ravvisando nel comportamento del dott. _________ alcuna infrazione alle norme deontologiche.
In relazione al contenuto dello scritto 4 maggio 1992 sottoscritto da __________ e da __________, il 4 novembre 1992 il dott. _________ ha inoltrato nei confronti di quest’ultima una querela penale per il titolo di calunnia aggravata, diffamazione e ingiuria.
Con decreto di accusa 12 luglio 1993 __________ è stata ritenuta autrice colpevole del reato di diffamazione proprio in relazione al contenuto dello scritto incriminato, e condannata al pagamento di una multa di fr. 200.-.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria osservando di non essere l’autrice della denuncia 4 maggio 1992 allestita dall’ amica __________ e da lei sottoscritta per solidarietà. Nel merito contesta che il contenuto di questo scritto contenga delle offese di una gravità tale da giustificare il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale, ciò a maggior ragione se si considera che ella ha già subito una condanna penale.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha concluso alla reiezione dell’istanza non ritendendo comprovati i requisiti di cui all’art. 49 CO, ossia la particolare gravità dell’offesa e del pregiudizio subito, nonchè quello della mancata riparazione dell’offesa in altro modo.
Con il presente tempestivo gravame il ricorrente è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 g CPC. Rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove e di aver conseguentemente erroneamente applicato l’art. 49 CO con particolare riferimento al mancato riconoscimento della particolare gravità dell’offesa subita e del pregiudizio che ne è derivato. In via subordinata chiede l’annullamento del dispositivo sulle spese chiedendo la ripartizione delle stesse tra le parti in ragione di un mezzo ciascuna in applicazione dell’art. 148 cpv. 2 CPC.
Con osservazioni 11 ottobre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
L’art. 49 CO attribuisce a chi è leso illecitamente nella sua personalità il diritto ad un risarcimento per torto morale quando ciò si giustifichi in considerazione della speciale gravità dell’ offesa subita e se il pregiudizio che ne è derivato non è stato riparato in altro modo.
La prima condizione cui la riparazione per torto morale è subordinata è che la vittima abbia effettivamente subito un pregiudizio morale, ossia una sofferenza fisica, psichica e morale cagionata da un agire illecito.
Accertata l’esistenza di queste condizioni, occorre ancora che
l’offesa subita sia particolarmente grave. L’esigenza della particolare gravità dell’offesa è espressamente menzionata nel testo dell’art. 49 CO ed è conforme a quello che è lo spirito della normativa vigente in materia di protezione della personalità
(Messaggio concernente la revisione del CC - Protezione della personalità, art. 28 CC e 49 CO in FF 1982 II, n. 272, p 671).
Il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale può quindi essere preteso unicamente qualora le sofferenze subite superano per intensità quelle che, secondo le concezioni attuali, una persona deve essere in grado di sopportare senza rivolgersi al giudice (Messaggio cit., n. 272, p 671).
Il carattere sussidiario di questa istituzione richiede di poi che si tenga ugualmente conto di altre forme di riparazione che la vittima può già aver ricevuto, nel qual caso è esclusa l’applica-zione dell’art. 49 CO poiché l’ottenimento di una riparazione ad altro titolo costituisce una causa di estinzione del credito per riparazione del torto morale (Honsell/Vogt/ Wiegand, Kommentar zum schw. Privatrecht, Obligationenrecht I, n. 2 ad art. 49 CO; Schnyder in Berner Kommentar, n. 2 ad art. 49 CO).
A ragione della natura soggettiva del pregiudizio cui si vuole porre rimedio con l’azione in riparazione del torto morale, il giudice, nell’accertamento dell’esistenza del torto morale e della sua gravità, gode di un ampio potere di apprezzamento (art. 4 CC), potere di apprezzamento al quale fa espresso rinvio l’art. 49 CO accordando alla vittima il diritto alla riparazione del torto morale solo qualora ciò si giustifichi a ragione della particolare gravità dell’offesa subita (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, n. 2043 segg.). Il potere di apprezzamento del giudice si estende quindi non solo alla quantificazione della riparazione del torto morale ma già all’ammissione del suo principio.
Infatti, accertata l’esistenza di un torto morale cagionato da un agire illecito, prove queste che devono essere fornite dalla parte che se ne prevale (Tercier, Contribution à l’étude du tort moral et de sa réparation en droit civil suisse, 1971, p. 193 segg.), il giudice non è tenuto a riconoscere per forza di cose un’ indennità per torto morale ma deve valutare se l’offesa subita è di una gravità tale da giustificare un risarcimento pecuniario e se il torto morale non è stato riparato in altro modo.
Orbene, ritenuto che come visto la verifica della particolare gravità dell’offesa subita è una questione che rientra nel potere di apprezzamento del giudice, questa Camera non ritiene che nel caso concreto il pretore abbia ecceduto i limiti di questo suo potere di apprezzamento.
Infatti, lo scritto che accusa il dott. _________ di poca serietà e capacità professionale, non è stato divulgato, ma indirizzato all’Ordine dei medici di __________, ossia all’organo di categoria preposto per la sorveglianza sull’operato dei medici e quindi destinato per definizione a ricevere le doglianze dei pazienti. Il fatto quindi che quest’organo, esperite le necessarie indagini, abbia archiviato la pratica non ravvisando nell’operato del dott. _________ alcuna infrazione alle norme deontologiche, non può che essere considerato come elemento riparatore nei confronti del ricorrente. Spettava semmai a quest’ultimo provare che nonostante l’archiviazione del caso da parte dell’Ordine dei medici di __________ egli avesse comunque perso in rispetto personale e credibilità professionale presso l’Ordine stesso e presso il personale e le istituzioni mediche alle quali fa capo.
Oltre alla mancata prova della particolare gravità dell’offesa subita vi è da rilevare che __________ ha subito la condanna al pagamento di una multa.
La condanna penale, da intendersi quale mezzo per la vittima di vedere punito l’autore dell’offesa subita, costituisce di per sé già un tipo di riparazione del torto morale. Come detto, il giudice può rifiutare il riconoscimento di un’indennità pecuniaria se la vittima ha già ottenuto un altro tipo di soddisfazione atto a compensare il torto morale subito. Negli altri tipi di riparazione rientrano ad esempio la condanna penale dell’autore dell’offesa oppure, trattandosi come nel caso concreto di un medico oggetto di una segnalazione all’ organo di sorveglianza, l’archiviazione della denuncia a seguito della constatazione di un agire irreprensibile dal punto di vista delle norme deontologiche (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, n. 2056-2057; DTF 1915 II, p. 355).
Tardivo e comunque ininfluente ai fini del presente giudizio è il preteso mancato riconoscimento di una certa pubblicità al decreto di accusa emanato nei confronti di __________, con particolare riferimento alla sua mancata notifica all’Ordine dei medici di __________ il quale, non essendo parte in causa nel procedimento penale non era neppure legittimato a ricevere copia della decisione di condanna della convenuta.
Alla luce di quanto sopra esposto ne discende che il giudizio pretorile che conclude all’inapplicabilità dell’art. 49 CO non merita di essere cassato, poichè valutando la fattispecie il pretore si è mosso nell’ambito del potere concessogli dalla norma stessa, tenendo conto delle peculiarità della lite in modo corretto.
Per quanto attiene alla richiesta formulata in via subordinata dall’insorgente e tendente alla cassazione e conseguente riforma del dispositivo sulle spese, occorre rilevare che la ripartizione delle spese, rispettivamente l’attribuzione di ripetibili parziali, sono date in caso di reciproca soccombenza o quando concorrano altri giusti motivi (art. 148 cpv. 2 CPC). La ricorrenza di giusti motivi è lasciata all’apprezzamento del giudice (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, art. 148, n. 35). Nel caso concreto, di totale soccombenza del ricorrente, il giudice avrebbe giudicato in modo arbitrario, se si fosse scostato dalla regola generale dell’art. 148 cpv. 1 CPC . D’altra parte il ricorrente non ha invocato i giusti motivi in prima sede, nemmeno a titolo subordinato, mentre in questa sede pretende la loro presenza, confrontando l’entità della multa cui è stata condannata la convenuta in sede penale con i costi procuratigli dalla causa civile, non avvedendosi che i secondi sono sorti in seguito al fatto di aver introdotto, a torto, l’istanza 10 agosto 1993, rispettivamente il ricorso per cassazione qui deciso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 31 agosto 1994 del dott. __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 200.-
già anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster