AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2006.303
Data decisione, Autorità: 10.08.2007, PRPEN
Titolo: Posteggiare senza mettere in marcia il parchimetro
Incarto n. 30.2006.303 26493/601
Bellinzona 10 agosto 2007
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Shamali Meyer in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 novembre 2006 presentato da
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione 27 ottobre 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 29 novembre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 27 ottobre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il veicolo TI __________ omettendo di mettere in marcia il parchimetro”.
Fatti accertati il 14 luglio 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 6 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RA 1, in rappresentanza del padre RI 1 (cfr. procura 14.11.2006), si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento. Eccepisce di aver pagato la multa in questione già in data 27 luglio 2006.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Chiunque contravviene alle norme di circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 203.3).
La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di aver posteggiato il veicolo TI __________ omettendo di mettere in marcia il parchimetro.
Il ricorrente, dal canto suo, sostiene di aver pagato la multa in questione in data 27 luglio 2006, quindi prima dell’avvio della procedura amministrativa (recte: ordinaria; cfr. ricorso 2 novembre 2006 e avviso di addebito Banca dello Stato 27.07.2006).
La Sezione della circolazione, dopo aver esperito le necessarie verifiche contabili presso la Polizia comunale di __________, con le osservazioni 29 novembre 2006 ha precisato che in data 27 luglio 2006 il ricorrente ha pagato altre contravvenzioni, tuttavia non la nr. __________ per i fatti del 14 luglio 2007 (di cui al decreto nr. __________), rimasta a tutt’oggi scoperta.
Come anticipato, l’art. 48 cpv. 6 prima frase OSStr prevede che nei luoghi indicati dal segnale “Parcheggio contro pagamento” (4.20), gli autoveicoli possono essere parcheggiati solo contro pagamento di una tassa e secondo le prescrizioni indicate sui parchimetri. Il ricorrente nel proprio gravame non contesta l’infrazione imputatagli, ma si giustifica, sostenendo di aver già pagato la multa; egli non produce tuttavia alcun documento rilevante, il quale provi che la multa in questione sia stata effettivamente saldata. In particolare l’avviso di addebito della Banca __________ valuta il 27.07.2006 non comprova, in difetto di ulteriori dati, il pagamento della summenzionata multa.
Dall’estratto accluso al rapporto di controsservazioni 23 novembre 2006 della Polizia della città di __________ - della cui esattezza non vi è motivo di dubitare e sul quale il ricorrente non si è espresso nonostante il termine assegnatogli da questo giudice a tale fine
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 6 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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