AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2008.245
Data decisione, Autorità: 08.10.2008, PRPEN
Titolo: Lavoratrice indipendente che si ritiene vittima di mobbing e denuncia il fatto tramite scritto diffamatorio destinato a varie persone
Incarto n. 10.2008.245 DA 2297/2008
Bellinzona 8 ottobre 2008
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di diffamazione,
per avere, il __________, ad __________, nell’ambito del suo rapporto lavorativo e comunicando con terzi, segnatamente con __________, direttore generale di __________, e __________, direttore risorse umane e anche con altri, proferendo frasi quali: “..mobbing che ho subito da parte sua.., ..sua arroganza nei mie confronti..,.. volontà di colpire chi non si sottomette.., ..al suo sopruso..,..la sua prepotenza..,.. tentativo di lesione grave della mia persona con la divulgazione di informazioni false e volutamente diffamatorie..,.. è prassi comune tacciarla di persona inaffidabile..”, incolpato e reso sospetto CIVI 1 in qualità di direttore di __________ __________, di condotta disonorevole e di altri fatti tali da nuocere alla di lui reputazione;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173 cifra 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 23 giugno 2008 n. 2297/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 300.--. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e segg. CPS).
Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 CPS).
Si rinvia la parte civile CIVI 1, al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b e 267 cpv. 1 CPPT).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
La condanna verrà iscritta al casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 giugno 2008;
indetto il dibattimento in data 8 ottobre 2008, al quale hanno presenziato l’accusata personalmente e l’avvocato di parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 18 settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore di parte civile, il quale afferma che il reato imputato all’accusata è realizzato, essendo dati gli elementi sia soggettivi che oggettivi, come già indicato nella querela agli atti.
Prescinde dal richiedere un risarcimento di spese legali, ma chiede il risarcimento di fr. 1.--, simbolico, a titolo di risarcimento per torto morale;
sentita da ultimo l'accusata, la quale chiede il proscioglimento;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
2.In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì per quale periodo di prova?
4.Deve essere confermato il rinvio al foro civile per le pretese di tale natura (fr. 1.-- a titolo di risarcimento per torto morale) fatte valere da CIVI 1?
5.A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
Ed è proprio nell’espletamento della sua attività nel citato supermercato che si sono realizzati i fatti di causa, e ciò a far tempo dalla primavera del __________. Da questo momento (e per circa un anno e mezzo) l’accusata avrebbe subìto dalla direzione di __________ delle pressioni psicologiche e degli attacchi ingiustificati. Nei suoi scritti l’accusata ha definito le sofferenze da lei patite come delle vere e proprie aggressioni, dei boicottaggi, delle provocazioni, delle diffamazioni e delle umiliazioni, che non solo riteneva lesive della sua persona, ma anche irrispettose della sua attività lavorativa. A detta dell’accusata, __________ avrebbe peraltro sempre ignorato le sue obiezioni e le sue rimostranze, causandole in tal modo un ulteriore disagio.
Quest’ultima ha d’altronde ammesso di aver utilizzato dei termini molto forti: all’epoca non era infatti “serena al 100%” proprio perché sarebbe stata “calpestata” più volte. Sarebbe per finire “l’impossibilità di dialogo” e l’impressione di effettuare un “monologo” (v. lettera del __________) che l’ha indotta ad agire così: non voleva in ogni caso colpire la persona di CIVI 1, ma unicamente il suo comportamento, che le aveva provocato un disagio a tal punto importante da poterlo paragonare al mobbing.
Commette diffamazione chi offende la reputazione altrui, chi imputa alla vittima un comportamento o una condotta disonorevole: oggetto della protezione penale è il diritto di ognuno di non essere considerato dagli altri una persona disonesta e quindi da disprezzare (DTF 119 IV 47, 117 IV 28 consid. 2c); il bene giuridico tutelato è in effetti la cosiddetta “reputazione”, intesa come senso di correttezza che una persona dovrebbe naturalmente suscitare nel pensiero dei terzi. La legge mira infatti a tutelare e a difendere la stima che dovrebbe essere il sentimento di regola nell’ambiente sociale per una persona determinata, l’opinione che gli altri hanno delle sue qualità, ritenuto che si può presumere che ognuno si comporti sempre secondo le regole e gli usi riconosciuti (DTF 117 IV 28 consid. 2c, 116 IV 96 consid. 2, 105 IV 112 consid. 1; CORBOZ, La diffamation, SJ 1992, pag. 631 seg.).
La tutela dell'onore esiste anche (ancorché con meno ampiezza) se, come nella fattispecie, l'offesa verte sulle qualità socio-professionali o su comportamenti di una persona in tale ambito. Chi mette in dubbio la preparazione altrui in un determinato ramo, la sua capacità, la sua disposizione o la sua l'abilità commette diffamazione solo se, oltre a ledere la reputazione o la fiducia del soggetto, fa nel contempo apparire quest'ultimo come una persona spregevole.
Ora, è vero che l'art. 16 cpv. 2 Cost. garantisce ai cittadini la libertà d'espressione, principio al quale l’accusata si appella direttamente e che conferisce a chiunque il diritto d’esprimere la propria opinione in merito ad una determinata persona o situazione ed è pure assodato che l’art 173 CP non intende inibire la possibilità di ognuno d’esprimere le proprie opinioni o di formulare critiche. Tuttavia, anche nell’esercizio di questi diritti, la normativa citata impone il rispetto del limite della proporzionalità, ritenuto che, indipendentemente dalle garanzie costituzionali, a nessuno è riconosciuto il diritto di ledere l’onore altrui.
Quanto sopra vale a maggior ragione nel caso concreto ritenuto che, in queste circostanze, occorre essere maggiormente rigorosi nell’ammettere l’esistenza di fatti giustificativi a favore dell’accusata, in quanto quest’ultima non può nemmeno essere considerata come “parte debole” nel contesto di un contratto di lavoro in cui operava (art. 328 CO), poiché, nella sua qualità di professionista indipendente, l’accusata non era legata a CIVI 1 con un rapporto di subordinazione. Anzi, le pressioni psicologiche da lei subite non possono nemmeno essere considerate come delle intollerabili imposizioni della parte civile siccome l'accusata aveva la facoltà di decidere in ogni tempo di non più prestare i propri servizi per quel grande magazzino, che, secondo il suo ordine d’idee, non rispettava i principi primordiali del commercio, le strategie di vendita e non tutelava a sufficienza i suoi collaboratori, interni o esterni che fossero.
Per quanto attiene alla commisurazione della pena va detto che non è può essere ignorata la sofferenza patita dall’accusata, così come neppure il fatto che lo scritto del __________ (inviato a più persone rispetto a quelle indicate nel DA) aveva anche lo scopo di porre fine ad un atteggiamento, ad una maniera di porsi (o di non porsi) del direttore del __________ di __________ che a ACCU 1 faceva molto male. L’accusata ha ribadito al dibattimento di aver sempre lavorato bene e che per questo motivo riteneva di non meritare un trattamento così irriguardevole. L’istruttoria dibattimentale infatti ha permesso di meglio comprendere la situazione dell’accusata e di procedere quindi ad una commisurazione della pena a dipendenza (anche) di queste circostanze. Quindi, da un lato occorre tenere conto che l’accusata è recidiva, dall’altro occorre però considerare anche che essa ha scritto le lettere incriminate poiché si trovava in una situazione di evidente disagio (i numerosi scritti ne sono la prova), attestata altresì dai certificati medico-psicologici agli atti. Non va da ultimo dimenticato che al dibattimento l’accusata si è scusata per quanto ha fatto.
Per finire, in merito al risarcimento richiesto dalla parte civile, va confermato il rinvio totale di eventuali pretese al foro civile, dove peraltro è già pendente una causa, la cui istruttoria non va ostacolata con questa sentenza, la quale deve limitarsi unicamente agli aspetti penali e non potendo, per evidenti motivi approfondire nel dettaglio eventuali reciproche problematiche civili;
visti gli art. 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2297/2008 del 23 giugno 2008.
Condanna ACCU 1
al lavoro di pubblica utilità di 20 ore (5 giorni) da effettuare.
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--.
Conferma il rinvio della la parte civile al foro civile per le pretese di tale natura.
Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 300.-- totale
fr. 300.-- aumento della tassa di giustizia per motivazione scritta
fr. 600.-- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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