AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2009.119
Data decisione, Autorità: 12.01.2010, TRAM
Titolo: Licenza edilizia. Costruzione accessoria
Incarto n. 52.2009.119
Lugano 12 gennaio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente Damiano Bozzini, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 aprile 2009 di
RI 1 patrocinati da:
contro
la decisione 17 marzo 2009 del Consiglio di Stato (n. 1239) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 11 novembre 2008 rilasciata dal municipio di Prato Leventina ad CO 1 a costruire un manufatto adibito a grottino nel giardino della loro casa d'abitazione (part. 222);
viste le risposte:
21 aprile 2009 del municipio di Prato Leventina;
22 aprile 2009 del Consiglio di Stato;
30 aprile 2009 di CO 1;
preso atto della replica 11 maggio 2009 e delle dupliche:
19 maggio 2009 del Consiglio di Stato;
27 maggio 2009 del municipio di Prato Leventina;
28 maggio 2009 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 26 settembre 2008 CO 1, qui resistenti, hanno chiesto al municipio di Prato Leventina il permesso di costruire sul terreno annesso alla loro casa d'abitazione (part. 222), lungo il confine verso il fondo retrostante (part. 882), di proprietà dei ricorrenti RI 1, un manufatto di m 6 x 3.60, destinato a grottino. Il fabbricato, alto m 2.10 lungo il confine e coperto da un tetto ad una sola falda, risulterebbe chiuso su tre lati ed aperto sul quarto, rivolto verso il giardino. Sul lato est verrebbero realizzati un piccolo locale deposito ed un servizio igienico (WC). Nel vano principale verrebbero sistemati un tavolo munito di una panca e di tre sedie, nonché un lavello.
Alla domanda si sono opposti i vicini RI 1, contestando in sostanza la natura accessoria del fabbricato.
Esperito un tentativo di conciliazione, in seguito al quale è stata modificata l'apertura sulla facciata ovest, l'11 novembre 2008 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.
B. Con giudizio 17 marzo 2009, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che il manufatto, privo di riscaldamento, non si prestasse all'abitazione. Ha quindi condiviso la qualifica di costruzione accessoria attribuitagli dall'autorità comunale.
C. Contro il predetto giudizio, i soccombenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo con ricorso 7 aprile 2009, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza edilizia.
Rievocati i fatti salienti, gli insorgenti ripropongono e sviluppano ulteriormente in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza. La costruzione, ribadiscono, non potrebbe essere considerata accessoria, poiché sarebbe destinata a soddisfare esigenze tipiche della funzione residenziale. Si tratterebbe pertanto di una costruzione principale tenuta al rispetto delle distanze dal confine.
D. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione sono pervenuti il municipio ed i beneficiari della licenza, contestando in dettaglio le tesi dei ricorrenti con argomenti, che verranno discussi qui appresso.
E. In sede di replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali. La visita in luogo sollecitata dai resistenti non appare atta a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Se presentano queste caratteristiche, le costruzioni accessorie possono sorgere a confine se senza aperture o a una distanza di m 1.50 se con aperture (art. 10.3 NAPR). Per beneficiare di questa facilitazione, le costruzioni accessorie devono essere prive di una destinazione autonoma e porsi in un rapporto di subordinazione funzionale rispetto alla costruzione principale (RDAT I-2003 n. 24, II-1994 n. 51 e 52, 1986 n. 39; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 11 LE n. 849 seg.).
2.2. Un edificio è destinato all'abitazione quando permette alle persone di risiedervi, temporaneamente o in modo durevole, soggiornando al suo interno, al riparo dalle intemperie, per trascorrere il tempo libero da impegni di lavoro, per riposarsi e ristorarsi. La funzione residenziale si manifesta sotto molteplici aspetti e comprende diverse attività, tipiche della vita domestica. Per essere considerato idoneo all'abitazione l'edificio deve quindi essere convenientemente strutturato e disporre di un minimo di impianti di servizio, che permettano di far fronte alle esigenze primarie dei suoi utenti in fatto di riposo, di ristorazione (cucina) e di cura dell'igiene (bagno/WC). Gli spazi destinati al soddisfacimento di queste esigenze sono considerati abitabili e vanno conteggiati come superficie utile lorda (SUL) ai fini del calcolo dell'indice di sfruttamento (i.s.; STA 52.2001.329 del 17 luglio 2002 consid. 2.2. parz. pubblicata in RDAT I-2003 n. 24).
Tolto il locale WC, gli aspetti che escludono la possibilità di utilizzare il manufatto per soggiornarvi come in un'abitazione prevalgono abbondantemente sulle poche caratteristiche che lo apparentano ad un locale abitabile e quindi computabile nella SUL. Nemmeno i ricorrenti pretendono del resto che la sua superficie debba essere considerata tale e conteggiata nel calcolo dell'i.s. Va da sé che verso sud, il manufatto al quale va riconosciuta la qualifica di costruzione accessoria ai sensi dell'art. 9.6 NAPR, assimilabile in definitiva ad una semplice tettoia, dovrà rimanere aperto e privo di serramenti.
La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è suddivisa fra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza, mentre le ripetibili (art. 31 LPamm), nella misura in cui non sono compensate, sono poste a carico dei ricorrenti.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38 LE; 9, 10 NAPR di Prato Leventina; 3, 18, 28, 31, 46, 60, 61, 65 LPamm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 17 marzo 2009 del Consiglio di Stato (n. 1239) è annullata e riformata nel senso che:
1.2. la licenza edilizia 11 novembre 2008 rilasciata dal municipio di Prato Leventina ad CO 1 è confermata ad eccezione del locale WC, che va adibito a ripostiglio.
La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è a carico dei ricorrenti RI 1 nella misura di fr. 1'000.- e dei resistenti CO 1 per la differenza (fr. 200.-).
I ricorrenti RI 1 rifonderanno fr. 1'000.- ai resistenti CO 1 a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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