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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2009.543
Data decisione, Autorità: 30.09.2009, PRPEN
Titolo: Condanna per furto di poca entità, contravvenzione alla legge federale sul trasporto pubblico e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti
Incarto n. 10.2009.543 DA 3799/2009
Bellinzona 30 settembre 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
j ACCU 1
DI 1)
prevenuto colpevole di 1. furto,
per avere, a __________, nella notte tra il 25 ed il 26 giugno 2009, agendo in correità con __________, nell’intento di procacciarsi un indebito profitto, previo scasso delle vetrine della gioielleria, sottratto al fine di appropriarsene a danno di __________ di Via __________ a __________, gioielli ed orologi per un valore complessivo di fr. 12'582,30, refurtiva non recuperata e parzialmente contestata;
per avere, a __________, nella notte tra il 25 ed il 26 giugno 2009, agendo in correità con __________, al fine di procedere così come al punto 1 del presente decreto d’accusa, danneggiato due vetrine della gioielleria di proprietà di __________;
per avere, a Langnau am Albis il 30 aprile 2009, nell’intento di procacciarsi un indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene a danno del negozio __________, no. 4 stecche di sigarette per un valore complessivo di fr. 254.00, refurtiva recuperata e non contestata;
per avere, in diverse località nel periodo compreso tra il 16 aprile 2009 ed il 14 giugno 2009, sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, fraudolentemente ottenuto delle prestazioni di trasporto, nella fattispecie ai danni delle CIVI 1, per un importo complessivo di fr. 3'009,80;
per avere, a __________ nel periodo compreso tra il 27 marzo 2009 ed il 14 agosto 2009, senza esservi autorizzato, acquistato da persone non identificate almeno 200 grammi di eroina, corrispondente a circa 10 grammi a settimana, sostanza destinata al suo consumo personale.
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dall'art. 139 cifra 1 CP, art. 144 cpv. 1 CP, art. 139, richiamato l'art. 172ter CP, 51 LTP, 19 a LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 28 agosto 2009 n. 3799/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla pena unica di 90 giorni di detenzione (art. 40 e seg. CP, 46 CP, 49 CP), da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 14, considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP), tenuto conto della revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 aliquote [di fr. 30.-] di cui al Strafbefehl __________, decretata nei suoi confronti il 9.05.2009 dalla Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland (art. 46 cpv. 1 seconda frase CP).
Si rinvia la parte civile CIVI 2 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
Al versamento alla parte civile FFS dell'importo di fr. 3'009.80 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 8 settembre 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 30 settembre 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente, il suo difensore e l’interprete;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dal reato di danneggiamento e che il furto di cui al punto 1 del decreto di accusa sia limitato solo ai 5 orologi e due anelli ammessi dall’imputato; in via principale chiede, ritenuta pure la scemata responsabilità che va riconosciuta all’accusato, una massiccia riduzione della pena; qualora la pena fosse quella detentiva la stessa deve essere limitata a 47 giorni; se invece fosse inflitta un’altra pena la stessa deve essere sospesa condizionalmente;
viene sentito per ultimo l'accusato, il quale dichiara di accettare la pena che gli verrà inflitta e di riconoscere di dovere pagare alla CIVI 1 l’importo di fr. 3'009,80 a titolo di risarcimento;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. furto
1.2. danneggiamento
1.3. furto di poca entità
1.4. contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico
1.5. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
Sulla pena e sulle spese.
Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di 30 aliquote di fr. 30.- di cui al Strafbefehl __________ decretata nei suoi confronti il 9 maggio 2009 dalla Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19 cpv. 2, 41, 42, 46, 47, 49, 139 cifra 1,172ter CP; 51 LTP, 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglie ACCU 1,
dall’imputazione di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3799/2009 del 28 agosto 2009.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di furto di poca entità, contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3799/2009 del 28 agosto 2009 e di furto per avere, a __________, nella notte tra il 25 ed il 26 giugno 2009, nell’intento di procacciarsi un indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene a danno di CIVI 2 di Via __________ a __________, gioielli e orologi per un valore complessivo di circa fr. 2'000.-, refurtiva non recuperata;
revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena di 30 aliquote di fr. 30.- di cui al Strafbefehl __________ decretata nei suoi confronti il 9 maggio 2009 dalla Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland.
condanna ACCU 1,
come pena unica (art. 46 cpv. 1 CP),
alla pena di 33 (trentatre) giorni di detenzione, già dedotto il carcere preventivo sofferto di giorni 47 (quarantasette);
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
dà atto che nel decreto di accusa la CIVI 2 è stata rinviata al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura e che l’accusato non si è opposto al versamento alla CIVI 1 dell’importo di fr. 3’009.80 a titolo di risarcimento.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di j ACCU 1
fr. 600.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 800.- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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