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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2007.178
Data decisione, Autorità: 13.03.2008, PRPEN
Titolo: Allestire documenti falsi per procacciare ad altri un indebito vantaggio
Incarto n. 10.2007.178 DA 1023/2007
Bellinzona 13 marzo 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difeso da: Avv. DI 1 Lugano)
prevenuto colpevole di falsità in documenti,
per avere, a __________ in data __________, agendo in qualità di contitolare dello __________, , al fine di procacciare ad altri un indebito vantaggio, allestito una relazione di stima della proprietà “” (Part. ,), attestando, contrariamente al vero, che il valore totale della proprietà era di fr. 2'320'000.- (valore superiore [recte inferiore] a quello reale) e consegnando tale documento a __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 251 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 16 aprile 2007 n. 1023/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 aprile 2007;
indetto il dibattimento 13 marzo 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° ottobre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
Se ACCU 1 è autore colpevole di falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 251 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1023/2007 del 16 aprile 2007.
carica le spese allo Stato, il quale rifonderà ad ACCU 1 la somma di fr. 2'500.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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