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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2003.85
Data decisione, Autorità: 25.07.2003, CEF
Incarto n. 15.2003.85
Lugano 25 luglio 2003 LG/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Chiesa e Giani
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 maggio 2003 di
patrocinato da: __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, nell’ambito della procedura fallimentare
__________,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Il 14 febbraio 2003 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha decretato il fallimento della __________
B. L’appello 21 febbraio 2003 presentato dalla __________. contro il decreto di fallimento è stato respinto da questa Camera con decisione 15/28 aprile 2003; il fallimento della __________, è stato confermato con effetto al 29 aprile 2003.
C. Il 21 febbraio 2003 i funzionari dell’UEF di Bellinzona hanno dato inizio alle formalità di apertura del fallimento; in particolare l’Ufficio era intenzionato a chiudere il ristorante in cui la fallita esercitava la propria attività. Durante questa operazione la fallita ha preannunciato il proprio appello e ha presentato il signor __________ ai funzionari incaricati, il quale si è dimostrato disposto a versare all’Ufficio l’importo a copertura dei creditori che avevano chiesto il fallimento della __________.
D. Il 21 febbraio 2002 __________ ha consegnato all’Ufficio di __________ CHF 6'700.–; l’Ufficio ha emesso la seguente ricevuta:
“Ricevuto da: __________
la somma di: 6'700.00 franchi (seimilasettecento).
Concerne: x saldo es. 448008 fr. 5469.65
x saldo es. 454985 fr. 341.40
x saldo es. 455049 fr. 463,80 + spese
imp. depositati fino a ev. revoca FA”
E. Il 12 maggio 2003 __________ ha chiesto all’Ufficio la restituzione dell’importo di CHF 6'700.– da lui versati per evitare il fallimento della __________.
F. L’Ufficio, con decisione 13 maggio 2003, ha respinto la richiesta di __________, sostenendo che il versamento in questione sarebbe stato effettuato a nome della fallita, così come ben specificato sulla ricevuta rilasciata in seguito al versamento.
G. Con ricorso 26 maggio 2003 __________ chiede l’annullamento della decisione 13 maggio 2003 e l’attribuzione dell’importo di CHF 6'700.– sostenendo che il versamento da lui fatto sarebbe stato fatto a suo nome solo quale deposito condizionale, da restituirsi in caso di conferma del fallimento da parte di questa Camera.
H. Con osservazioni 16 giugno 2003 l’Ufficio ha chiesto la conferma della propria decisione e la reiezione del gravame.
considerando
in diritto: 1. Il ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l’accertamento di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio cometta, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998 [di seguito: Basler Kommentar], n. 1 segg. ad art. 17; Flavio cometta, Commentario alla LPR [di seguito: Commentario], Lugano 1998, n. 3c pag. 15 seg.).
2.1. La procedura di rivendicazione nella procedura di fallimento di cui all’art. 242 LEF ha, al pari di quella nell’esecuzione di cui agli art. 106 segg. LEF, la particolarità di rimettere nelle mani dell’organo di esecuzione forzata la decisione di attribuire ad una certa parte all’esecuzione il ruolo di parte nel processo di rivendicazione (Russenberger, op. cit. n. 3 ad art. 242); essa è tuttavia aperta unicamente per le questioni inerenti la titolarità di beni mobili e immobili, ad esclusione dunque di crediti ed in particolar modo importi pecuniari (Russenberger, op. cit. n. 10 ad art. 242). Eccezione a questo principio è unicamente il caso in cui soldi di spettanza di creditori del fallito sono chiaramente individualizzabili e non si sono ancora mescolati con quelli del fallito (Russenberger, op. cit. n. 21 ad art. 242).
2.2. Nodo centrale della questione è il versamento effettuato da __________ nella mani dell’Ufficio di Bellinzona sul conto del fallimento della __________.
L’esame della ricevuta 21 febbraio 2003 mette in luce il fatto che l’Ufficio ha preso in consegna CHF 6'700.– dalla __________ e non da __________: certo, l’Ufficio non nega che il versamento fisico è avvenuto da parte di __________, ma ha considerato che esso avveniva da parte della fallita stessa; se ciò non fosse stato il caso, __________ avrebbe dovuto immediatamente chiedere la rettifica di tale ricevuta, anche perché mal si comprende come avrebbe potuto in un qualche modo richiedere tale importo all’Ufficio o alla __________ – in caso di conferma del suo fallimento – se non avesse avuto nelle sue mani una ricevuta a suo nome.
Nonostante il ricorrente abbia ottenuto l’iscrizione su tale ricevuta della frase “imp. depositati fino a ev. revoca FA”, ciò non prova ancora che l’importo versato gli dovesse essere restituito. Infatti l’indicazione su questa ricevuta di tre procedure esecutive a carico della fallita non poteva che significare che l’importo versato da __________ a nome della fallita serviva – in caso di revoca del fallimento – a tacitare i creditori procedenti: in questo caso l’importo qui in esame non sarebbe più stato retrocesso né alla __________ né a __________. Nel caso in cui invece il fallimento non fosse stato revocato, l’indicazione che il deponente era la __________ non poteva che significare che l’importo versato sarebbe stato destinato al soddisfacimento dei creditori fallimentari iscritti in graduatoria.
2.3. Occorre pertanto concludere che con la conferma da parte di questa Camera del fallimento della __________ l’importo detenuto dall’Ufficio a nome della fallita è diventato un bene della massa, da iscriversi nell’inventario fallimentare.
Dal momento che l’importo litigioso è nel frattempo già confluito negli attivi della fallita, esso si è ormai confuso nella liquidità della fallita e non può più essere individualizzato: non torna pertanto applicabile l’art. 242 LEF. Il ricorrente dovrà pertanto insinuare il proprio credito nel fallimento della __________.
2.4. Il ricorso di __________ va quindi respinto.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 20a, 197 e 242 cpv. 2 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
Il ricorso 26 maggio 2003 __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti, del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a____________________.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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