AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2003.96
Data decisione, Autorità: 25.07.2003, CEF
Incarto n. 15.2003.96
Lugano 25 luglio 2003 /B/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Chiesa e Giani
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14 maggio 2003 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 29 aprile 2003 nell'esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
viste le osservazioni 16 giugno 2003 dell'UEF di Bellinzona;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
In fatto: A. Con PE n. __________ del 27 gennaio 2003 del'UEF di Bellinzona la __________ ha escusso la __________ per l'incasso di fr. 1'662.70. Rigettata l'opposizione, su richiesta della creditrice di proseguire l'esecuzione, il 29 aprile 2003 l'UEF di Bellinzona ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all'escussa il 5 maggio 2003.
B. Contro siffatto provvedimento si è aggravata la __________ chiedendo l'annullamento della comminatoria di fallimento. La ricorrente sostiene che la causa del credito fatto valere dalla __________ è inesistente e che quest'ultima ha ammesso di avere commesso un errore, per cui le ha confermato di avere ritirato l'esecuzione. Questa è invece ancora pendente.
C. Con le sue osservazioni l'UEF di Bellinzona ha chiesto la reiezione del ricorso, con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
In diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all'Autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando (cfr. Rudolf Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 6 ad art. 160; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 all'art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF):
l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;
la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutoria;
l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente ratione loci (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa fattuale sub B), che non possono essere analizzate nell'ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF dinanzi all'Autorità di vigilanza per carenza di competenza materiale.
La comminatoria di fallimento in esame è pertanto conforme ai prescritti di diritto esecutivo. Il ricorso 14 maggio 2003 di __________ va di conseguenza respinto.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 39 LEF
pronuncia:
Il ricorso 14 maggio 2003 __________ è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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