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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2003.115
Data decisione, Autorità: 04.08.2003, CEF
Incarto n. 15.2003.115
Lugano 4 agosto 2003 /CJ/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 luglio 2003 di
(tutti rappr. da __________)
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano nelle esecuzioni n. __________ e __________ dirette contro __________, n. __________ diretta contro __________ e n. __________ diretta contro __________, tutte promosse da
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che più ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti ex combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPAmm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti;
che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a; cfr. pure Cometta, op. cit., n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6);
che in concreto i ricorsi inoltrati da __________ per sé stesso e per i suoi famigliari vanno pertanto congiunti per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza;
che ex art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario;
che nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio d’irricevibilità, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);
che il ricorso in esame non è pertanto stato notificato alla controparte;
che i ricorrenti chiedono la sospensione dei procedimenti esecutivi citati in ingresso, in attesa di una decisione formale chiara e comprensibile di __________ “dalla quale risulti esattamente la situazione di dare e avere documentata”;
che dai registri esecutivi risulta che contro le esecuzioni n. __________ e __________ __________ ha interposto opposizione;
che l’UE di Lugano ha, il 5 giugno 2003, respinto le domande di prosecuzione di siffatte esecuzioni inoltrate da __________, per il motivo che l’escusso, con raccomandata 22 maggio 2003, aveva fatto opposizione alle decisioni 24 aprile 2003 con le quali la cassa malati aveva rigettato le opposizioni di __________;
che __________ non ha interposto ricorso ex art. 17 LEF contro i provvedimenti 5 giugno 2003 dell’UE di Lugano;
che anche l’esecuzione n. __________ diretta contro __________ è stata colpita da opposizione;
che con scritto 15 luglio 2003, __________ ha chiesto la sospensione del pignoramento;
che il 23 luglio 2003 l’UE di Lugano ha comunicato alla __________ di considerare lo scritto 15 luglio 2003 quale ritiro della sua domanda di prosecuzione dell’esecuzione;
che tale provvedimento è rimasto inimpugnato;
che infine l’esecuzione n. __________ diretta contro __________ risulta tuttora ferma allo stadio dell’opposizione;
che dalla disamina dei fatti si evince pertanto che tutte le esecuzioni in oggetto sono già sospese per legge (cfr. art. 78 cpv. 1 LEF) allo stadio dell’opposizione, di modo che i ricorsi sono da considerare privi d’oggetto;
che vanno pertanto dichiarati irricevibili per carenza di gravamen;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 78 LEF; 123 CO; 61, 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Le procedure dipendenti dal ricorso 24 luglio 2003 inoltrato da __________, per sé e per __________ e __________, sono congiunte.
Il ricorso 24 luglio 2003 __________ (esecuzioni n. __________ e __________) è irricevibile.
Il ricorso 24 luglio 2003 __________ (esecuzione n. __________) è irricevibile.
Il ricorso 24 luglio 2003 __________ (esecuzione n. __________) è irricevibile.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
– __________
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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