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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2009.2
Data decisione, Autorità: 26.05.2009, PRPEN
Titolo: Esercitare la prostituzione senza annunciarsi alla competente Autorità cantonale
Incarto n. 10.2009.2 DA 4816/2008
Bellinzona 26 maggio 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di esercizio illecito della prostituzione,
per avere, dal 10 al 13 ottobre 2008, a __________ esercitando la prostituzione senza annunciarsi alla competente autorità cantonale, infranto le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo e le modalità d'esercizio della prostituzione;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 199 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 9 dicembre 2008 n. 4816/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla multa di fr. 300.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CP).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
ed inoltre La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 18 dicembre 2008;
indetto il pubblico dibattimento in data 26 maggio 2009, al quale l’accusata, benché regolarmente citata con raccomandata 8 aprile 2009, non è presente, come da lei preannunciato con suo scritto 21/29 aprile 2009; il Procuratore pubblico con lettera 9 aprile 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
E’ ACCU 1 autrice colpevole di esercizio illecito della prostituzione, per avere, dal 10 al 13 ottobre 2008, a __________ esercitando la prostituzione senza annunciarsi alla competente autorità cantonale, infranto le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo e le modalità d'esercizio della prostituzione?
In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 199 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente al quesito posto sub 1; come segue agli altri quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4816/2008 del 9 dicembre 2008;
condanna ACCU 1
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; la condannata può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;
avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 600.-- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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