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Numero d'incarto:
15.2003.108
Data decisione, Autorità:
15.07.2003, CEF
Incarto n. CEF Vig.
15.2003.108
Lugano
15 luglio
2003/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti quale autorità di vigilanza
visto il ricorso annesso;
preso atto della domanda volta all'ottenimento
dell'effetto sospensivo;
richiamati gli art. 36 LEF, 10 e 24a LPR
ordina:
-
Al ricorso è concesso effetto
sospensivo.
-
Fino alla decisione sul ricorso si può
procedere ad atti e misure esecutivi.
-
Notificazione alle parti con il ricorso a cura
dell'organo d'esecuzione e/o fallimento competente.
Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti
quale autorità di vigilanza
giudice F. Cometta
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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