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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2009.83
Data decisione, Autorità: 22.07.2009, IICCA
Titolo: Lavoro - CCNL del settore alberghiero - tredicesima
Incarto n. 12.2009.83
Lugano 22 luglio 2009/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.1244 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 9 ottobre 2008 da
AO 1 rappr. da RA 2,
contro
AP 1 rappr. RA 1
in materia di contratto di lavoro, con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'382.65 oltre interessi, domanda avversata da quest'ultima che ha postulato la reiezione dell'istanza e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 1'780.– oltre interessi;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 2 aprile 2009, con cui ha parzialmente accolto l'istanza, condannando la convenuta a versare all'istante fr. 5'590.– lordi e fr. 200.– d'indennità e respinto la domanda riconvenzionale, condannando l'istante riconvenzionale a versare al convenuto riconvenzionale fr. 60.– d'indennità;
appellante la convenuta con atto di appello 17 aprile 2009, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza limitatamente all'importo di fr. 5'190.– lordi e di ridurre a fr. 150.– l'indennità da versare all'istante, con protesta di ripetibili di seconda sede;
mentre l'istante non ha formulato osservazioni all'appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
AO 1 è stato assunto a partire dal 1° novembre 2007 da S__________ (in seguito S__________), in qualità di manutentore generale, per un “salario lordo mensile x 13” di fr. 4'800.– (doc. A). A S__________ è poi subentrata AP 1. AO 1 ha poi disdetto il rapporto di lavoro il 1° gennaio 2008, con effetto il 31 marzo 2008 (doc. B). Dopo l'accettazione della disdetta da parte di AP 1 (doc. D), AO 1 ha chiesto a AP 1 una liquidazione salariale di complessivi fr. 8'182.63 lordi (doc. G). L'incontro con il rappresentante legale di AP 1 è rimasto infruttuoso.
Con istanza 9 ottobre 2008, AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 8'382.65 oltre interessi. Alla medesima si è opposta la convenuta, che ha postulato la reiezione dell'istanza e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 1'780.– oltre interessi. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.
Con sentenza 2 aprile 2009, il Pretore ha accertato che il CCNL del settore alberghiero faceva parte integrante del contratto di lavoro stipulato dall'istante con S__________ (doc. A). Il primo giudice ha anche ritenuto più convincente la tesi dell'istante secondo cui il contratto in questione sarebbe stato ceduto a AP 1, con conseguente trasferimento del negozio nel suo complesso unitario di diritti e obblighi, restando pertanto immutati gli elementi oggettivi del contratto, con semplice sostituzione del datore di lavoro nella pattuizione contrattuale. Il primo giudice ha accolto le pretese dell'istante limitatamente allo stipendio del mese di marzo 2008 (fr. 4'800.–) e alla “relativa tredicesima” (fr. 400.–, indicati dall'istante nel conteggio prodotto all'udienza di discussione del 1° dicembre 2008), come pure agli assegni famigliari (fr. 390.–, riconosciuti dovuti dalla convenuta: cfr. conclusioni pag. 13), quindi per complessivi fr. 5'590.– lordi. Il Pretore ha pure condannato la convenuta a rifondere all'istante fr. 200.– d'indennità e respinto la domanda riconvenzionale, condannando l'istante riconvenzionale a versare al convenuto riconvenzionale fr. 60.– d'indennità.
Con appello 17 aprile 2009, AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza limitatamente all'importo di fr. 5'190.– lordi e di ridurre a fr. 150.– l'indennità da versare all'istante, con protesta di ripetibili di seconda sede. In sostanza l'appellante limita la propria contestazione al riconoscimento da parte del primo giudice della tredicesima mensilità, rilevando che essa non sarebbe dovuta a norma del CCNL applicabile alla fattispecie in esame. Le pretese dell'istante e le ripetibili di prima sede andrebbero dunque ridotte di conseguenza.
L'appellato non ha formulato osservazioni.
Non occorrono molte parole per ritenere che nel caso in esame l'istante non ha maturato il diritto alla tredicesima mensilità, avendo egli stesso disdetto il rapporto contrattuale comunque prima della fine del sesto mese di lavoro. L'appello su questo punto si rivela dunque fondato. Si cercherà del resto invano nella motivazione del giudice di prime cure una valida giustificazione per la quale la tredicesima debba essere attribuita al lavoratore nonostante quanto disposto dalla predetta norma. D'altronde neppure la rivendicazione dell'istante appare chiara. Il conteggio per il calcolo della tredicesima, che il Pretore sembra dare per acquisito, cifrando la pretesa in fr. 400.–, fa infatti riferimento al mese di maggio, quindi ad un periodo in cui il rapporto di lavoro era cessato. A nulla giova neppure il fatto, per altro neanche rilevato dall'appellato, che al punto 7 del contratto, in corrispondenza del “salario lordo mensile” si stato aggiunta a mano la scritta “x 13”. Il punto 9 del contratto, indicando che “la tredicesima mensilità si basa sull'art. 12 CCNL”, non lascia infatti spazio a dubbi o ad interpretazioni differenti da quella testè ritenuta.
Per questi motivi,
pronuncia: I. L'appello 17 aprile 2009 di AP 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 2 aprile 2009 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è riformata come segue:
§ Non si prelevano tasse e spese mentre la convenuta verserà all'istante fr. 190.– d'indennità.
II. Non si prelevano tasse né spese di appello. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 50.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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